N. 506 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2004

Ordinanza  emessa  il  25  marzo  2004  dalla  Commissione tributaria
provinciale  di Perugia sul ricorso proposto da Landrini Carla contro
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Perugia

Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200
  al  400  per  cento  dell'importo  del costo del lavoro, relativo a
  ciascun  lavoratore,  calcolato  sulla  base  dei vigenti contratti
  collettivi   nazionali,   per  il  periodo  compreso  tra  l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di  uguaglianza per irrazionalita' e ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di
  difesa  per  la presunzione assoluta di coincidenza dell'inizio del
  rapporto di lavoro con quello dell'anno.
- Decreto-legge   22 febbraio   2002,   n. 12,  convertito  in  legge
  22 aprile 2002, n. 73, art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.23 del 16-6-2004 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Sciogliendo la riserva, letti gli atti di accusa.

                            O s s e r v a

    L'Agenzia  delle  Entrate,  Ufficio  di  Foligno  notificava alla
sig.ra  Landrini  Carla  atto  di irrogazione della sanzione prevista
dall'art  3 comma 3 del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 conv. dalla legge
23 aprile 2002 n. 73 nella misura di Euro 23.688,38.
    L'Ufficio  motivava tale atto sul rilievo che ispettori I.N.P.S.,
in occasione dell'accesso ispettivo di data 16 ottobre 2002 presso la
ditta  «Landrini Carla Koks Store» esercente l'attivita' di commercio
di  articoli  sportivi,  avevano accertato che erano state impiegate,
come  lavoratori dipendenti, senza l'osservanza delle disposizioni in
materia  di  lavoro  sommerso e previdenza sociale, le sigg.re Pacini
Veronica e Berardi Valeria.
    Quanto    alla   quantificazione   della   sanzione,   l'Ufficio,
considerato  che l'articolo citato dispone che essa «e' fissata nella
misura  che  va  dal  200 al 400 per cento dell'importo del costo del
lavoro  relativo  a  ciascun  lavoratore,  calcolato  sulla  base dei
vigenti  Contratti  collettivi nazionali, per il periodo compreso tra
l'inizio  dell'anno  e  la  data  di constatazione della violazione»,
determinava  il  costo  del  lavoro dal 1° gennaio 2002 al 16 ottobre
2002  (data  di  constatazione  della  violazione) per ciascuna delle
dipendenti  in  Euro  11.844,19  e  fissava  la sanzione nella misura
minima pari al 200% del costo del lavoro (Euro 23.688,38).
    Landrini   Carla   nel   ricorso   alla   Commissione  TRIBUTARIA
PROVINCIALE  preliminarmente  prospetta  come  fondato  il  dubbio di
illegittimita' costituzionale della norma in questione per violazione
del principio di equita' di cui all'art. 3 della Cost.
    La   ricorrente,   in   fatto,   evidenzia   che:  dal  documento
«notificazione  violazioni  di  illeciti  amministrativi»  emesso dal
servizio  ispezioni  del  Ministero  del  lavoro  e politiche sociali
emergono  come  periodo  di  occupazione  delle  suddette lavoratrici
quello  dal  20 agosto  al  16 ottobre  per  la  Pacini  e quello dal
12 agosto al 17 agosto per la Berardi; la sanzione irrogata non tiene
conto  della  brevita'  e  della  diversita'  dei  periodi di impiego
irregolare  delle due lavoratrici, essendo calcolata in misura eguale
per  entrambe  e  facendo  riferimento  al  primo  gennaio  dell'anno
nonostante  che il lavoro avesse interessato un periodo successivo al
10 agosto.
    L'eccezione non e' manifestamente infondata.
    Il  comma  3  dell'art.  3 in esame sembra porsi in contrasto con
l'art. 3 e con l'art. 24 della Costituzione.
    L'art.   3   Cost.   preclude   al   legislatore   le  arbitrarie
assimilazioni fra situazioni diverse.
    Nel    caso   in   esame   l'irragionevolezza   del   legislatore
nell'equiparare situazioni assolutamente diverse tra loro e per nulla
accomunabili  appare  evidente  sol  che  si  consideri  che  per  il
riferimento   generalizzato   al   primo  gennaio  dell'anno  per  la
determinazione  della  sanzione  possono essere sanzionate situazioni
diversissime indipendentemente dalla gravita'. Si pensi al caso di un
accertamento  che  cade  in  un  tempo  vicino  all'inizio  dell'anno
rispetto  ad altro che interviene verso la fine dell'anno, quando, ad
esempio, il periodo lavorativo irregolare sia della stessa durata. Le
sanzioni   risulterebbero   di   entita'  diversissima  a  fronte  di
violazioni della stessa gravita', connotate solo dal dato accidentale
della collocazione in un certo periodo dell'anno o in un altro.
    Ma  la  norma  in  esame sembra in contrasto anche col diritto di
difesa  giacche'  essa pone, nella sostanza, una presunzione assoluta
nel senso che l'irregolarita' del rapporto deve farsi necessariamente
risalire  all'inizio  dell'anno con esclusione della possibilita' per
la  difesa  di  dimostrare  il  contrario  e cioe' che il rapporto di
lavoro irregolare e' insorto in data diversa.
    Nel  caso in esame, da qui anche la rilevanza della questione nel
giudizio   in   corso,   la   ricorrente   ha   allegato  e  prodotto
documentazione  (sopra  richiamata)  per  dimostrare  che il rapporto
irregolare non era stato instaurato il primo gennaio dell'anno bensi'
il 20 e il 12 agosto.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss., legge n. 87/1953.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   del  comma  3  dell'art. 3  del  d.l.
22 febbraio 2002 n. 12 convertito nella legge 22 aprile 2002 n. 73 in
relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio.
    Manda  la segreteria di notificare copia della presente ordinanza
alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Perugia, addi' 25 marzo 2004
                       Il Presidente: Canonico
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