N. 506 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2004
Ordinanza emessa il 25 marzo 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia sul ricorso proposto da Landrini Carla contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Perugia Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa per la presunzione assoluta di coincidenza dell'inizio del rapporto di lavoro con quello dell'anno. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 22 aprile 2002, n. 73, art. 3, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.23 del 16-6-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Sciogliendo la riserva, letti gli atti di accusa. O s s e r v a L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Foligno notificava alla sig.ra Landrini Carla atto di irrogazione della sanzione prevista dall'art 3 comma 3 del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 conv. dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 nella misura di Euro 23.688,38. L'Ufficio motivava tale atto sul rilievo che ispettori I.N.P.S., in occasione dell'accesso ispettivo di data 16 ottobre 2002 presso la ditta «Landrini Carla Koks Store» esercente l'attivita' di commercio di articoli sportivi, avevano accertato che erano state impiegate, come lavoratori dipendenti, senza l'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale, le sigg.re Pacini Veronica e Berardi Valeria. Quanto alla quantificazione della sanzione, l'Ufficio, considerato che l'articolo citato dispone che essa «e' fissata nella misura che va dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti Contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione», determinava il costo del lavoro dal 1° gennaio 2002 al 16 ottobre 2002 (data di constatazione della violazione) per ciascuna delle dipendenti in Euro 11.844,19 e fissava la sanzione nella misura minima pari al 200% del costo del lavoro (Euro 23.688,38). Landrini Carla nel ricorso alla Commissione TRIBUTARIA PROVINCIALE preliminarmente prospetta come fondato il dubbio di illegittimita' costituzionale della norma in questione per violazione del principio di equita' di cui all'art. 3 della Cost. La ricorrente, in fatto, evidenzia che: dal documento «notificazione violazioni di illeciti amministrativi» emesso dal servizio ispezioni del Ministero del lavoro e politiche sociali emergono come periodo di occupazione delle suddette lavoratrici quello dal 20 agosto al 16 ottobre per la Pacini e quello dal 12 agosto al 17 agosto per la Berardi; la sanzione irrogata non tiene conto della brevita' e della diversita' dei periodi di impiego irregolare delle due lavoratrici, essendo calcolata in misura eguale per entrambe e facendo riferimento al primo gennaio dell'anno nonostante che il lavoro avesse interessato un periodo successivo al 10 agosto. L'eccezione non e' manifestamente infondata. Il comma 3 dell'art. 3 in esame sembra porsi in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24 della Costituzione. L'art. 3 Cost. preclude al legislatore le arbitrarie assimilazioni fra situazioni diverse. Nel caso in esame l'irragionevolezza del legislatore nell'equiparare situazioni assolutamente diverse tra loro e per nulla accomunabili appare evidente sol che si consideri che per il riferimento generalizzato al primo gennaio dell'anno per la determinazione della sanzione possono essere sanzionate situazioni diversissime indipendentemente dalla gravita'. Si pensi al caso di un accertamento che cade in un tempo vicino all'inizio dell'anno rispetto ad altro che interviene verso la fine dell'anno, quando, ad esempio, il periodo lavorativo irregolare sia della stessa durata. Le sanzioni risulterebbero di entita' diversissima a fronte di violazioni della stessa gravita', connotate solo dal dato accidentale della collocazione in un certo periodo dell'anno o in un altro. Ma la norma in esame sembra in contrasto anche col diritto di difesa giacche' essa pone, nella sostanza, una presunzione assoluta nel senso che l'irregolarita' del rapporto deve farsi necessariamente risalire all'inizio dell'anno con esclusione della possibilita' per la difesa di dimostrare il contrario e cioe' che il rapporto di lavoro irregolare e' insorto in data diversa. Nel caso in esame, da qui anche la rilevanza della questione nel giudizio in corso, la ricorrente ha allegato e prodotto documentazione (sopra richiamata) per dimostrare che il rapporto irregolare non era stato instaurato il primo gennaio dell'anno bensi' il 20 e il 12 agosto.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss., legge n. 87/1953. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 convertito nella legge 22 aprile 2002 n. 73 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Manda la segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Perugia, addi' 25 marzo 2004 Il Presidente: Canonico 04C0680