N. 507 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 2004

Ordinanze  507 e 508 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse
il 23 gennaio 2004 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti penali a
carico  di:  Haouari  Rachid  (R.O.  507/2004);  Et Toumi Hamid (R.O.
508/2004)

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Irragionevole  disparita'  di trattamento rispetto agli altri reati
  contravvenzionali   anche   di  maggiore  gravita'  -  Carenza  del
  requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della
  polizia   giudiziaria  di  provvedimenti  provvisori  destinati  ad
  incidere sulla liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(GU n.23 del 16-6-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Esaminati gli atti del procedimento n. 1563/04 RGNR;
    Letta  la  richiesta  di convalida dell'arresto di Haouari Rachid
con   esatte   generalita'   sconosciute   e   sottoposto  a  rilievi
fotodattiloscopici  in  data  22  gennaio  2004  dalla p.g. operante,
arresto  eseguito nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma
5-ter, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002;
    Premesso  che  Haouari  e'  stato presentato a questo giudice nei
termini  di  legge  secondo il combinato disposto degli artt. 14 cit.
comma 5-quinques e 558, c.p.p.;
    Ritenuto  di sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 3,
legge 11 marzo 1953, n. 187, questione di legittimita' costituzionale
in  ordine  al richiamato comma 5-quinquies nella parte in cui impone
l'arresto in flagranza;
    Atteso  che  il  giudizio  di  convalida non puo' essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione apparendo viziata
da  illegittimita'  costituzionale  la  disposizione suddetta laddove
prevede l'obbligatorieta' dell'arresto;
    Considerato  che la questione non e' manifestamente infondata con
riguardo:
        a) all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio
di    ragionevolezza   in   quanto,   un'ipotesi   contravvenzionale,
configurabile pertanto anche a titolo di mera colpa e punita con pena
edittale dell'arresto da sei mesi a un anno, viene parificata, quanto
all'obbligatorieta'   della   misura   restrittiva   della   liberta'
personale,  a  fattispecie  delittuose  di particolare gravita' e che
denotano  spiccata pericolosita' sociale (art. 380 c.p.p.), rilevando
inoltre   ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto  alla
disciplina  vigente  per  reati contravvenzionali sanzionati con pene
anche piu' elevate;
        b)  all'art. 13  della  Costituzione laddove stabilisce che i
provvedimenti  provvisori  in  materia  di liberta' personale possono
essere  adottati  dall'autorita'  di  pubblica sicurezza solo in casi
eccezionali  di  necessita'  ed urgenza, mentre, pacifica per unanime
dottrina   e   costante   giurisprudenza  la  finalita'  dell'arresto
obbligatorio in flagranza in funzione anticipatoria dell'applicazione
da  parte  dell'autorita'  giudiziaria di misure coercitive, una tale
misura   sarebbe   comunque   inibita,  con  conseguente  inefficacia
dell'arresto  in  rapporto  allo  scopo  perseguito  relativamente ai
suddetti  casi  eccezionali,  difettando  la necessaria condizione di
applicabilita'  ex art. 280 c.p.p. pure con riferimento all'art. 391,
comma  5  c.p.p.,  ne'  giustificandosi  l'arresto obbligatorio nella
prospettiva   dell'instaurazione   del   rito  direttissimo  che  non
presuppone   affatto   lo   status   detentionis  quanto,  piuttosto,
situazioni di peculiare evidenza della prova;
    Ritenuto  che la convalida non puo' aver luogo negli inderogabili
termini  di  legge  e che, dunque, Haouari deve essere immediatamente
liberato  se  non  detenuto  per  altra causa, permanendo peraltro la
rilevanza  della questione ai fini della prosecuzione del giudizio di
convalida;
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art.  14,  comma 5-quinquies  del
d.lgs.  n. 286/1998  come  sostituito  dalla  legge n. 189/2002 nella
parte in cui prevede che per la contravvenzione di cui al comma 5-ter
della  stessa norma sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
costituzionale;
    Ordina  l'immediata liberazione di Haouari Rachid se non detenuto
per altra causa;
    Sospende  il giudizio di convalida dell'arresto del predetto fino
alla risoluzione della questione;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri nonche' per la
comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
        Firenze, addi' 23 gennaio 2004
                        Il giudice: Gratteri
04C0681