N. 514 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 marzo 2004
Ordinanza emessa il 15 marzo 2004 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Mohamed Salah Eldin contro Comune di Milano ed altro Previdenza e assistenza sociale - Stranieri - Diritto alla pensione di inabilita' - Condizioni - Possesso della carta di soggiorno e di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari - Incidenza sul principio di solidarieta' sociale e sul principio di uguaglianza - Violazione del principio di conformazione dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale giuridicamente riconosciute - Lesione del diritto alla salute - Violazione del principio della tutela dei lavoratori - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, combinato disposto con l'art. 9, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12, legge 30 marzo 1971, n. 118. - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, 117, primo comma.(GU n.23 del 16-6-2004 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa promossa, sub n. 2750/03 R.G. presso il Tribunale del lavoro di Milano, da: Mohamed Salah Eldin nei confronti di: Comune di Milano e I.N.P.S. A scioglimento della riserva che precede, il giudice: rilevato che Mohamed Salah Eldin, cittadino egiziano presente dal 1989 sul territorio italiano, munito di permesso di soggiorno per lavoro dal 1991, dopo avere prestato in Italia regolare lavoro subordinato per quasi tre anni, e' stato riconosciuto invalido civile al 100% ai fini del trattamento economico di inabilita' di cui all'art. 12 legge 30 marzo 1971, n. 118; che, dopo aver percepito detto trattamento economico dal settembre 1998 all'aprile 2001, si e' visto sospendere l'erogazione del beneficio economico, accordatogli in ragione delle sue gravi condizioni di salute, nonostante la persistenza delle stesse e della sua inabilita', a causa della mancata presentazione della carta di soggiorno, considerata - dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 - requisito dispensabile per la concessione delle provvidenze economiche ex legge n. 118/1971 (art. 80, comma 19); che, pur avendo egli richiesto la carta di soggiorno non la puo' ottenere, giacche' essa - in base all'art. 9 d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, viene attribuita allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminati di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari; che, proprio a causa della sua inabilita', egli non e' in grado di produrre redditi, servendogli anzi il trattamento economico d'inabilita' proprio per sopperire a tale carenza; che il Comune di Milano, gia' erogatore del trattamento economico di cui e' causa, ritiene, sostenuto da un parere del Consiglio di Stato, che la carta di soggiorno sia indispensabile anche per chi gia' fruiva del beneficio al momento della modifica legislativa; Considerato che tale interpretazione va condivisa in ragione della natura di rapporto di durata che si instaura per effetto della concessione del beneficio, come tale esposto alle variazioni connesse al mutamento del titolo di legittimazione; che pertanto il ricorrente, pur in possesso degli altri requisiti di legge per fruire della pensione d'inabilita', ne e' escluso, non avendo la carta di soggiorno ne' la possibilita' di ottenerla perche' privo di redditi e della capacita' di conseguirli in ragione di quella stessa invalidita' per la quale in precedenza gli era stata concessa la pensione, poi sospesa a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento della legge n. 388/2000; Dato atto che il ricorrente solleva la questione di costituzionalita' di tale normativa sotto vari profili; Ritenuto, per quanto detto, rilevante in giudizio la questione, giacche' una eventuale pronuncia di incostituzionalita' della norma che pone per lo straniero, quale condizione per i benefici ex legge n. 118/1971, anche il possesso della carta di soggiorno in relazione al possesso di reddito sufficiente (come ex legge n. 189/2002), comporterebbe per Mohamed Salah Eldin il ripristino della pensione sospesagli; Considerato, sul piano della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', che i benefici economici di cui alla legge n. 118 del 1971 si inquadrano nell'ambito dell'assistenza sociale, specificamente prevista e sancita, alla stregua di obblighi dello Stato e di diritti dei cittadini, dei lavoratori, delle persone, all'art. 38 Cost., per assicurare tutela a soggetti sprovvisti di reddito, menomati nella propria integrita' psicofisica, anche sotto forma di tutela economica ed evitare loro l'emarginazione sociale; che tali forme di tutela economica, costituenti diritti soggettivi in base alla legislazione vigente, hanno stampo universalistico ed attengono a diritti fondamentali della persona, a diritti vitali di sopravvivenza, come tali inviolabili e non attenuabili nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato; che, sotto questo aspetto, la normativa censurata appare in violazione dell'art. 2 e dell'art. 38 Cost. primo e secondo comma, quest'ultimo specificamente riferito ai lavoratori, a prescindere, percio', dal requisito di nazionalita' o cittadinanza; Ritenuto inoltre configurabile un contrasto della disciplina in esame sia col principio di solidarieta' sociale di cui allo stesso art. 2 Cost., sia col precetto di parita' e non discriminazione di cui all'art. 3, primo comma Cost., laddove, con la condizione della titolarita' della carta di soggiorno e del connesso requisito reddituale richiesta agli stranieri invalidi, pur gia' lavoratori regolari e regolarmente soggiornanti in Italia, li discrimina, introducendo per essi un trattamento deteriore per fruire della legge n. 118/1971, in contraddizione anche con logiche solidaristiche e con la specifica ratio di sostentamento dei benefici dalla legge riconosciuti (aspetto che altresi' rileva sotto il profilo della razionalita' espresso nell'art. 3 Cost.); Valutato poi anche il precetto di tutela della salute, sancito all'art. 32 Cost. come «diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita», che appare leso dalla eliminazione di provvidenze a stranieri divenuti inabili - pur in precedenza loro accordate dall'ordinamento e di fatto fruite - senza apparenti ragioni di protezione di beni di pari o superiore livello; Considerato altresi' violato l'art. l0, l'art. 35 terzo comma, e l'art. 117 primo comma, Cost., nella misura in cui la Repubblica, favorendo accordi ed organizzazioni internazionali nella regolazione del lavoro e vincolandosi agli obblighi internazionali e alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, nella sostanza si adegua e conforma ai principi espressi da organizzazioni che perseguono fini di giustizia sociale e il riconoscimento dei diritti dell'uomo, quale l'O.I.L. in relazione alla sicurezza sociale; Richiamato specificamente in proposito l'art. 6 della convenzione OIL n. 97/49 (rat. con 1.1305/52), che in materia di sicurezza sociale vuole assicurato all'immigrato un trattamento non meno favorevole di quello applicato dagli Stati ai propri cittadini, nonche' l'art. l0 della convenzione OIL n. 143/75 (rat. con 1.158/81) che per i lavoratori migranti garantisce parita' di opportunita' e di trattamento anche in materia di sicurezza sociale; Ritenute per quanto sopra la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' della normativa di cui al comb. disp. art. 80 comma 19 legge n. 388/2000 e art. 9 comma 1 legge n. 189/2002 per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117 primo comma, della Costituzione (comb. con le citate convenzioni O.I.L. 97/49 e 143/75), come sopra motivata; Considerato comunque poi che la normativa richiamata contrasta col principio di razionalita' espresso all'art. 3 Cost. nella misura in cui, anziche' limitarsi a regolare de futuro in modo difforme e piu' restrittivo per gli stranieri la materia dell'assistenza sociale (sub specie di provvidenze legate a condizioni inabilitanti di salute) e senza alcuna graduazione dell'intervento normativo, introduce norme che determinano l'eliminazione - senza alcuna gradualita' e disciplina transitoria - di benefici assistenziali di durata, con valenza alimentare e vitale, gia' concessi in base a diversi criteri normativi anteriormente vigenti nella materia garantita dall'art. 38 Cost.;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 1° marzo 1958, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80 comma 19 legge n. 388/2000 (23 dicembre 2000, n. 388), comb. con l'art. 9, comma 1, legge n. 189/2002 (30 luglio 2002, n. 189), in relazione all'art. 12 legge n. 118/1971 (30 marzo 1971, n. 118), per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38, 117, primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevedono la necessita' del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale perche' gli stranieri inabili civili, tali riconosciuti dalla pubblica amministrazione, possano fruire (o quanto meno continuare a fruire) della pensione di inabilita'; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi' 12 marzo 2004 Il giudice: Chiavassa 04C0686