N. 520 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2004

Ordinanza  emessa  il  3 marzo 2004 dal giudice di pace di Milano nel
procedimento  civile  vertente  tra  De  Stasio Clotilde Maria contro
Comune di Milano

Sanzioni  amministrative  -  Opposizione  all'ordinanza ingiunzione -
  Disciplina  delle  spese  processuali  (applicabile nel giudizio di
  opposizione  a  verbali  di  accertamento di infrazioni stradali) -
  Condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese in
  caso  di  accoglimento  dell'opposizione  o  (come nella specie) di
  cessazione  della  materia  del contendere - Mancata previsione e/o
  divieto  per il giudice - Violazione del principio di eguaglianza -
  Diversita'  di  trattamento  rispetto  all'opponente  - Lesione del
  principio di parita' delle parti nel processo.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma undicesimo.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma.
(GU n.23 del 16-6-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunziato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione
a  sanzione  amministrativa  promosso  da  De  Stasio Clotilde Maria,
elettivamente  domiciliata  in Milano, via Lario 26, presso lo studio
dell'avv. Giuseppe  M.  Calcagnile,  dal  quale  e'  rappresentata  e
difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, (opponente);
    Contro  Comune  di  Milano,  in  persona del sindaco pro tempore,
rappresentato  e  difeso  da  propri funzionari delegati del Corpo di
Polizia municipale, (opposta).
    De  Stasio  Clotilde  Maria  in  data  30  ottobre 2003 proponeva
opposizione  a  processo  verbale di accertamento di infrazione della
disposizione  di  cui  all'art. 7,  comma 14, del Codice della strada
(sosta  in  localita' vietata per la pulizia della strada autovettura
Nissan  Micra  tg. BH 241PD - in Milano, via Giuliani Padre Reginaldo
in data 8 luglio 2003 (p.v. n. 1/03/047274/5-2).
    L'opponente  chiedeva  l'annullamento  dell'atto  impugnato,  con
vittoria  delle  spese  processuali,  affermando  che il cartello che
segnalava l'ora e il giorno durante il quale la sosta era vietata per
la pulizia delle strade, risultava - in violazione della disposizione
di  cui  all'art.  79  del regolamento di attuazione del Codice della
strada  -  non  visibile,  poiche' nascosto da un altro cartello, che
segnava  la  fine  del divieto di sosta posizionato circa mezzo metro
prima.  Al  momento  del deposito del ricorso la ricorrente, ai sensi
dell'art. 204-bis  Cds, depositava presso l'Ufficio postale di Milano
la  somma  di Euro 68,00 (libretto n. 414640, intestato a Clotilde De
Stasio)
    Il  Comune  di  Milano  si  costituiva  in cancelleria in data 23
febbraio   2004   con  comparsa  con  la  quale  comunicava  di  aver
provveduto,   in   sede  di  autotutela,  all'archiviazione  (rectius
all'annullamento)   dell'atto  impugnato.  L'amministrazione  opposta
concludeva  chiedendo  declaratoria  di  cessazione della materia del
contendere.
    All'udienza   del   3   marzo   2004   partecipava  il  difensore
dell'opponente,  il  quale insisteva per l'accoglimento del ricorso e
la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
    L'atto  impugnato  e'  stato  annullato  in  sede  di  autotutela
dall'amministrazione  opposta,  la  quale ha, quindi, confermato, sia
pure   implicitamente,   la   fondatezza   e   la  veridicita'  delle
argomentazioni addotte dal ricorrente.
    L'annullamento  dell'atto  impugnato  ha fatto cessare la materia
del  contendere.  Questo  giudice,  constatata  l'avvenuta cessazione
della   materia   del  contendere,  potrebbe  e  dovrebbe  dichiarare
l'estinzione del giudizio.
    Alla  cessazione della materia del contendere, per l'annullamento
dell'atto   in  sede  di  autotutela  da  parte  dell'amministrazione
opposta,  dovrebbe  accompagnarsi  la  condanna  dell'amministrazione
opposta  al  pagamento  delle  spese  processuali, non previsto pero'
dalle vigenti disposizioni di legge.
    La disposizione di cui all'art. 23, undicesimo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 - espressamente richiamato daIl'art. 204-bis
del  Codice  della  strada  -  prevede la condanna al pagamento delle
spese  processuali  soltanto  a  carico  dell'opponente  nel  caso di
rigetto     dell'opposizione,    ma    non    anche    la    condanna
dell'amministrazione     opposta,    in    caso    di    accoglimento
dell'opposizione o di cessazione della materia del contendere.
    Stabilisce,  infatti, la citata disposizione che «con la sentenza
il   giudice   puo'   rigettare   l'opposizione,   ponendo  a  carico
dell'opponente le spese del procedimento ...».
    La  citata  disposizione,  in  quanto non prevede, anzi in quanto
implicitamente  esclude, la possibilita' per il giudice di condannare
l'amministrazione  resistente  al  pagamento delle spese processuali,
potrebbe  essere  costituzionalmente  illegittima  per  violazione di
alcuni  principi  costituzionali  e, in particolare, del principio di
eguaglianza  (art. 3  Cost.)  e  del  principio  della  condizione di
parita' delle parti in ogni processo (111, secondo comma, Cost.).
    Tuttavia,  nel processo tributario e in fattispecie analoghe alla
presente,  la legge (art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) prevede
che  «le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 (in ogni caso
di  cessazione  della  materia del contendere) restano a carico della
parte  che  le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge». E
la   citata  disposizione  non  e'  stata,  almeno  finora,  ritenuta
costituzionalmente illegittima.
    Questo  giudice ritiene che alla disposizione di cui all'art. 23,
undicesimo  comma  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, non possa
essere  data  una diversa interpretazione e che la relativa questione
di  legittimita'  costituzionale,  oltre  a non essere manifestamente
infondata  sia  anche  «rilevante»  ai  fini  della  decisione  della
presente  causa  nella  parte  relativa  alla  pronuncia  sulle spese
processuali.  Se  la  citata  norma dovesse essere costituzionalmente
illegittima  questo  giudice  potrebbe e, nella presente fattispecie,
dovrebbe  condannare  l'amministrazione  opposta  al  pagamento spese
processuali.
                              P. Q. M.
    Dichiara   «rilevante»   e   «non  manifestamente  infondata»  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 23, undicesimo
comma,  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, in quanto non prevede
e/o non consente al giudice di condannare la pubblica amministrazione
al pagamento delle spese processuali in relazione agli artt. 3 e 111,
secondo comma, Costituzione;
    Ordina  che  gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata a cura della
cancelleria  alle  parti  (ricorrente  e Comune di Milano, nonche' al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e comunicata ai Presidenti
delle Camere.
        Milano, addi' 3 marzo 2004
                   Il giudice di pace: Piscitello
04C0691