N. 521 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2004
Ordinanza emessa il 12 febbraio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da S.T.S. S.r.l. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Genova 2 Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Non applicabilita' ai fini delle imposte dei redditi (in specie, ai fini IRPEG) - Violazione del principio di capacita' contributiva. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 53.(GU n.23 del 16-6-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1575/03, depositato il 9 giugno 2003. Avverso avviso diniego rimborso n. prot. 2003/32820 IRPEG 1998; contro Agenzia entrate Ufficio Genova 2 proposto dal ricorrente: S.T.S. S.r.l., piazzale San Benigno, fabbricato CSM - 16126 Genova, difeso da Coacci Fabio, via Macaggi 23/9 - 16100 Genova: Avverso avviso diniego rimborso n. prot. 2003/32820 IRPEG 1999; contro Agenzia entrate Ufficio Genova 2 proposto dal ricorrente: S.T.S. S.r.l., piazzale San Benigno, fabbricato CSM - 16126 Genova, difeso da Coacci Fabio via Macaggi 23/9 - 16100 Genova. Avverso avviso diniego rimborso n. prot. 2003/32820 IRPEG 2000; contro Agenzia entrate Ufficio Genova 2 proposto dal ricorrente: S.T.S. S.r.l., piazzale San Benigno, fabbricato CSM - 16126 Genova, difeso da Coacci Fabio via Macaggi 23/9 - 16100 Genova. Svolgimento del processo Il ricorrente, nella sua qualita' di legale rappresentante della «STS» S.r.l. ha ritualmente impugnato il provvedimento di diniego del 15 aprile 2003, prot. n. 2003/34820 dell'Agenzia delle entrate Ufficio di Genova 2 in relazione all'istanza di rimborso dell'IRPEG corrisposta, sulla quota parte indeducibile dell'IRAP, per gli anni 1998, 1999 e 2000, per complessive L. 103.756.000, oltre ad interessi, ritenendo incostituzionale il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che vieta la deducibilita' dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi. L'Ufficio, regolarmente costituitosi, ha evidenziato la correttezza del proprio operato, stante il divieto normativamente previsto di dedurre l'IRAP dalle imposte sui redditi, e che ha ritenuto non in contrasto con l'art. 53 Cost.; ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, con vittoria delle spese di giudizio. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in data 15 dicembre 2003. La controversia e' stata esaminata alla pubblica udienza del 12 febbraio 2004, alla quale le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. Motivi in fatto ed in diritto Preliminarmente va osservato che, effettivamente, come evidenziato dall'Ufficio nell'atto di costituzione, nel ricorso non e' precisata la disposizione del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ritenuta in contrasto con l'art. 53 Cost. Tale disposizione, tuttavia, risulta poi identificata dal ricorrente con l'art. 1, comma 2 del predetto d.lgs., nella memoria presentata in data 15 dicembre 2003, senza che cio' determini violazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992. Orbene ritiene questa Commissione che la questione di costituzionalita' afferente l'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 446/1997, il quale prevede la non deducibilita' dell'IRAP dalle imposte sui redditi, appare rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 53 Cost. E' rilevante, in quanto condiziona direttamente ed inequivocabilmente la domanda di restituzione della maggiore IRPEG formulata dal ricorrente. Non e' manifestamente infondata, in quanto, con riferimento al reddito di impresa, l'esclusione della deducibilita' dell'IRAP (che per l'imprenditore rappresenta un fattore economico di spesa) dal reddito assoggettato alle imposte sui redditi determina la imposizione di un reddito non piu' netto, che e' e deve essere l'indice di capacita' contributiva che giustifica l'imposizione erariale, ma un reddito lordo che dal primo se ne allontana in misura minore o maggiore. Puo' quindi verificarsi che imprese la cui gestione sia effettivamente in perdita, a causa della mancata deduzione dell'IRAP paghino ugualmente IRPEF ed IRPEG come se avessero prodotto un reddito; mentre altre imprese con gestione in utile vengano assoggettate ad imposta con prelievo pari o superiore all'utile stesso. Tale evenienza determina, a giudizio della Commissione, una violazione dell'art. 53 Cost. anche a considerare l'IRAP una imposta di carattere reale, non potendo una definizione concettuale di un tributo enunciata dal legislatore (v. art. 1, comma 2 d.lgs. n. 446/1997) eliminare gli effetti distorsivi e costituzionalmente illegittimi sopra evidenziati.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso. Ordina la notifica, a cura della segreteria, della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova, in camera di consiglio, il 12 febbraio 2004. Il Presidente: Meloni Il relatore: Graziano 04C0692