N. 521 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2004

Ordinanza  emessa  il  12  febbraio 2004 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Genova  sul ricorso proposto da S.T.S. S.r.l. contro
Agenzia delle entrate - Ufficio di Genova 2

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  -  Non applicabilita' ai fini delle imposte dei redditi (in specie,
  ai   fini   IRPEG)   -   Violazione   del  principio  di  capacita'
  contributiva.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.
(GU n.23 del 16-6-2004 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza,  sul  ricorso  n. 1575/03,
depositato il 9 giugno 2003.
    Avverso  avviso  diniego rimborso n. prot. 2003/32820 IRPEG 1998;
contro  Agenzia  entrate  Ufficio  Genova  2 proposto dal ricorrente:
S.T.S.  S.r.l.,  piazzale San Benigno, fabbricato CSM - 16126 Genova,
difeso da Coacci Fabio, via Macaggi 23/9 - 16100 Genova:
    Avverso  avviso  diniego rimborso n. prot. 2003/32820 IRPEG 1999;
contro  Agenzia  entrate  Ufficio  Genova  2 proposto dal ricorrente:
S.T.S.  S.r.l.,  piazzale San Benigno, fabbricato CSM - 16126 Genova,
difeso da Coacci Fabio via Macaggi 23/9 - 16100 Genova.
    Avverso  avviso  diniego rimborso n. prot. 2003/32820 IRPEG 2000;
contro  Agenzia  entrate  Ufficio  Genova  2 proposto dal ricorrente:
S.T.S.  S.r.l.,  piazzale San Benigno, fabbricato CSM - 16126 Genova,
difeso da Coacci Fabio via Macaggi 23/9 - 16100 Genova.

                      Svolgimento del processo

    Il  ricorrente, nella sua qualita' di legale rappresentante della
«STS» S.r.l. ha ritualmente impugnato il provvedimento di diniego del
15  aprile  2003,  prot.  n. 2003/34820  dell'Agenzia  delle  entrate
Ufficio  di  Genova 2 in relazione all'istanza di rimborso dell'IRPEG
corrisposta,  sulla  quota parte indeducibile dell'IRAP, per gli anni
1998,   1999  e  2000,  per  complessive  L.  103.756.000,  oltre  ad
interessi,  ritenendo  incostituzionale  il  d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446,  che  vieta  la deducibilita' dell'IRAP ai fini delle imposte
sui redditi.
    L'Ufficio,   regolarmente   costituitosi,   ha   evidenziato   la
correttezza  del  proprio  operato,  stante il divieto normativamente
previsto  di  dedurre  l'IRAP  dalle  imposte  sui  redditi, e che ha
ritenuto  non  in  contrasto  con l'art. 53 Cost.; ha concluso per la
declaratoria   di   infondatezza   della  questione  di  legittimita'
costituzionale, con vittoria delle spese di giudizio.
    Il  ricorrente  ha  depositato  memoria  ex art. 32 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 in data 15 dicembre 2003.
    La  controversia  e' stata esaminata alla pubblica udienza del 12
febbraio  2004,  alla quale le parti hanno insistito nelle rispettive
conclusioni.
                    Motivi in fatto ed in diritto
    Preliminarmente    va   osservato   che,   effettivamente,   come
evidenziato  dall'Ufficio  nell'atto di costituzione, nel ricorso non
e'  precisata  la  disposizione  del  d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
ritenuta   in   contrasto  con  l'art. 53  Cost.  Tale  disposizione,
tuttavia, risulta poi identificata dal ricorrente con l'art. 1, comma
2  del  predetto d.lgs., nella memoria presentata in data 15 dicembre
2003,  senza  che  cio'  determini violazione dell'art. 32 del d.lgs.
n. 546/1992.
    Orbene   ritiene   questa   Commissione   che   la  questione  di
costituzionalita' afferente l'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 446/1997,
il  quale  prevede  la  non deducibilita' dell'IRAP dalle imposte sui
redditi,   appare  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  per
contrasto con l'art. 53 Cost.
    E'    rilevante,    in    quanto   condiziona   direttamente   ed
inequivocabilmente  la  domanda  di restituzione della maggiore IRPEG
formulata dal ricorrente.
    Non  e'  manifestamente  infondata, in quanto, con riferimento al
reddito  di  impresa, l'esclusione della deducibilita' dell'IRAP (che
per  l'imprenditore  rappresenta  un  fattore economico di spesa) dal
reddito   assoggettato   alle   imposte   sui  redditi  determina  la
imposizione  di  un  reddito  non  piu'  netto,  che e' e deve essere
l'indice  di  capacita'  contributiva  che  giustifica  l'imposizione
erariale, ma un reddito lordo che dal primo se ne allontana in misura
minore  o  maggiore.  Puo'  quindi  verificarsi  che  imprese  la cui
gestione  sia  effettivamente  in  perdita,  a  causa  della  mancata
deduzione  dell'IRAP  paghino  ugualmente  IRPEF  ed  IRPEG  come  se
avessero  prodotto  un  reddito; mentre altre imprese con gestione in
utile  vengano  assoggettate ad imposta con prelievo pari o superiore
all'utile stesso.
    Tale  evenienza  determina,  a  giudizio  della  Commissione, una
violazione  dell'art. 53 Cost. anche a considerare l'IRAP una imposta
di  carattere  reale,  non  potendo una definizione concettuale di un
tributo   enunciata  dal  legislatore  (v.  art. 1,  comma  2  d.lgs.
n. 446/1997)  eliminare  gli  effetti distorsivi e costituzionalmente
illegittimi sopra evidenziati.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, dispone la
trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale per l'esame della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 2 del
d.lgs.  15  dicembre  1997,  n. 446, in riferimento all'art. 53 della
Costituzione.
    Sospende il giudizio in corso.
    Ordina  la  notifica,  a  cura  della  segreteria, della presente
ordinanza  alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del Consiglio dei
ministri  e  la  sua  comunicazione  ai Presidenti del Senato e della
Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Genova, in camera di consiglio, il 12 febbraio
2004.
                        Il Presidente: Meloni
                       Il relatore: Graziano
04C0692