N. 167 SENTENZA 7 - 11 giugno 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  in  via principale - Intervento in giudizio - Legittimazione
  dei  soli  soggetti  titolari  delle  attribuzioni  legislative  in
  contestazione - Intervento della TIM - Telecom Italia Mobile s.p.a.
  - Inammissibilita'.
Regione  Emilia-Romagna - Radiotelevisione e servizi radioelettrici -
  Infrastrutture    di    telecomunicazione    definite   strategiche
  Realizzabilita'  in  deroga alle procedure previste dal legislatore
  statale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi
  fondamentali  posti  dal  d.lgs.  n. 198  del  2002  - Sopravvenuta
  dichiarazione   di   incostituzionalita'   della   fonte  parametro
  interposto - Inammissibilita' della questione.
- Legge  Regione  Emilia-Romagna 25  novembre  2002,  n. 30, artt. 1,
  commi 1 e 2, e 3.
- Costituzione,  art. 117,  terzo  comma,  in relazione agli artt. 3,
  commi 1 e 2, e 5 del d.lgs. 4 settembre 2002, n. 198.
Regione  Emilia-Romagna - Radiotelevisione e servizi radioelettrici -
  Impianti  fissi  di  telefonia  mobile  -  Regime  autorizzatorio -
  Ricorso   del   Governo  -  Denunciato  contrasto  con  i  principi
  fondamentali  posti  dal  d.lgs.  n. 198  del  2002  - Sopravvenuta
  dichiarazione   di   incostituzionalita'   della   fonte  parametro
  interposto - Inammissibilita' della questione.
- Legge Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30, art. 2.
- Costituzione,  art. 117,  terzo  comma, in relazione all'art. 5 del
  d.lgs. 4 settembre 2002, n. 198.
(GU n.23 del 16-6-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e
2,  2  e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002,
n. 30  (Norme  concernenti la localizzazione degli impianti fissi per
l'emittenza  radio  e  televisiva  e  di  impianti  per  la telefonia
mobile),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri, notificato il 24 gennaio 2003, depositato in cancelleria il
3 febbraio 2003 ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2003.
    Visto   l'atto  di  costituzione  della  Regione  Emilia-Romagna,
nonche' l'atto di intervento della TIM - Telecom Italia Mobile S.p.a;
    Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2004 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
    Uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  l'avvocato Giandomenico Falcon per la
Regione Emilia-Romagna e l'avvocato Giuseppe de Vergottini per la TIM
- Telecom Italia Mobile S.p.a.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  24 gennaio  e  depositato il
successivo  3 febbraio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri
ha   proposto   questione  di  legittimita'  costituzionale,  in  via
principale,  degli  artt. 1,  commi  1  e  2, 2 e 3 della legge della
Regione  Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la
localizzazione   degli   impianti   fissi  per  l'emittenza  radio  e
televisiva e di impianti per la telefonia mobile).
    Il  ricorrente  muove  dalla  premessa  che  la  legge  regionale
impugnata   costituisca   espressione   della   potesta'  legislativa
concorrente  in materia di ordinamento della comunicazione (art. 117,
terzo  comma,  della Costituzione) e contesta la violazione, da parte
di  essa,  dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalla legislazione
statale.  In particolare il comma 1 dell'art. 1, nell'estendere tutte
le   disposizioni   della  legge  regionale  alle  infrastrutture  di
telecomunicazioni   definite   strategiche  dal  decreto  legislativo
4 settembre   2002,  n. 198  (Disposizioni  volte  ad  accelerare  la
realizzazione  delle  infrastrutture di telecomunicazioni strategiche
per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), contrasterebbe con il
principio  fondamentale  fissato nell'art. 3, comma 1, del menzionato
d.lgs.  n. 198  del  2002,  il  quale  prevede  che  «le categorie di
infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi
dell'art. 1,  comma  1,  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, sono
opere  di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base
delle  procedure  definite dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni  di  cui  all'art. 8,  comma  1, lettera c), della legge
22 febbraio 2001, n. 36».
    L'incostituzionalita'  dell'art. 1,  comma  1,  comporterebbe poi
l'illegittimita'   costituzionale   delle   disposizioni,   ad   esso
collegate,  di  cui  all'art. 3,  commi  1 e 2, della legge regionale
oggetto di censura.
    Quanto  al  comma 2 dello stesso art. 1, il quale prevede che per
la  localizzazione  e  realizzazione delle infrastrutture strategiche
«continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  regionali in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di
trasformazione   edilizia»,  esso  contrasterebbe  con  il  principio
fondamentale  contenuto  nell'art. 3,  comma  2,  del medesimo d.lgs.
n. 198  del  2002,  a  mente  del  quale  le  infrastrutture definite
strategiche,  ad  eccezione  delle torri e dei tralicci relativi alle
reti   di   televisione   digitale  terrestre  e  ferme  restando  le
disposizioni  a  tutela  dei  beni  ambientali e culturali e quelle a
tutela  delle  servitu'  militari,  «sono  compatibili  con qualsiasi
destinazione  urbanistica  e  sono  realizzabili  in  ogni  parte del
territorio  comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad
ogni altra disposizione di legge o di regolamento».
    Il  ricorrente  denuncia  infine  l'art. 2  della legge regionale
n. 30  del  2002,  il  quale  reca  modificazioni  a talune norme (in
particolare  ai  commi  7,  8  e 9) dell'art. 8 della legge regionale
31 ottobre  2000,  n. 30,  riguardanti il regime delle autorizzazioni
per tutti gli impianti fissi di telefonia mobile.
    La    disposizione,   nel   modificare   il   precedente   regime
autorizzatorio,  contrasterebbe  con  l'art. 5  del d.lgs. n. 198 del
2002,  il  quale,  stabilendo  una nuova ed uniforme disciplina per i
«procedimenti   autorizzatori   relativi   alle   infrastrutture   di
telecomunicazioni per impianti radioelettrici», costituisce principio
fondamentale  in materia di ordinamento della comunicazione, che deve
trovare attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale, sia per
la   forte   caratterizzazione   unitaria   della   materia,  sia  in
considerazione  della formazione del catasto nazionale delle sorgenti
elettromagnetiche  di origine industriale prevista dall'art. 5, comma
2, del d.lgs. n. 198 del 2002.
    2.  -  Si  e'  costituita  in  giudizio la Regione Emilia-Romagna
chiedendo   che   la   questione  venga  dichiarata  inammissibile  o
infondata.
    3.  -  Con  atto  depositato  fuori  termine  e'  intervenuta  ad
adiuvandum  del  Presidente  del  Consiglio  la  TIM - Telecom Italia
Mobile  S.p.a., licenziataria per l'installazione e l'esercizio degli
impianti   di   telecomunicazioni  per  l'espletamento  del  servizio
pubblico  di  radiomobile  in  tecnica  GSM  e  UMTS  e  titolare  di
infrastrutture  e  di telecomunicazioni cui la Regione Emilia-Romagna
ha esteso l'applicazione della legge n. 30 del 2002.
    4.  -  In  prossimita' dell'udienza pubblica del 23 marzo 2004 la
Regione Emilia-Romagna ha presentato una memoria nella quale conclude
per  l'inammissibilita'  dell'intervento  spiegato dalla TIM e per la
infondatezza del ricorso.
    Quanto  all'intervento,  si  osserva  che  esso e' stato compiuto
oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio.
    Relativamente  al  merito del ricorso, la Regione sostiene che il
contrasto denunciato dall'Avvocatura fra la legge regionale n. 30 del
2002  ed  il d.lgs. n. 198 del 2002 dovrebbe dirsi a priori escluso a
seguito  della intervenuta declaratoria di illegittimita' dell'intero
d.lgs.  n. 198  del  2002  con la sentenza di questa Corte n. 303 del
2003.  La  difesa  regionale  non ignora che, con il d.lgs. 1° agosto
2003,  n. 259,  e'  stato  approvato  il  «Codice delle comunicazioni
elettroniche»,  ma  ritiene  che esso non rilevi ai fini del presente
giudizio   in   quanto,   essendo  posteriore  alla  legge  regionale
impugnata,  i  rapporti  tra la sopravvenuta fonte statale e la fonte
regionale  pongono «al piu' un problema di individuazione della fonte
applicabile,   e  in  ogni  caso  non  un  problema  di  legittimita'
costituzionale».  Peraltro,  si  prosegue  nella  memoria,  il d.lgs.
n. 259  del 2003 non si sovrappone integralmente al d.lgs. n. 198 del
2002, tanto che quest'ultimo non figura tra i numerosi atti normativi
espressamente abrogati dal codice stesso.
    5.  - Nella pubblica udienza del 23 marzo 2004 l'Avvocatura dello
Stato  ha  insistito  per  l'accoglimento del ricorso, negando che la
sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale del d.lgs.
n. 198  del 2002 abbia privato la questione proposta del parametro di
legittimita'  costituzionale  in  essa  invocato.  Secondo  la difesa
erariale  il  Codice delle comunicazioni elettroniche, nel riprodurre
in  larga parte il contenuto normativo del d.lgs. n. 198 del 2002, lo
avrebbe  tacitamente abrogato e si porrebbe ora quale nuovo principio
fondamentale   della   materia,   idoneo   a   costituire  limite  di
legittimita'  della  legislazione  regionale  oggetto  di censura. Il
rinvio  al d.lgs. n. 198 del 2002 che compare nell'art. 1 della legge
regionale  impugnata sarebbe dunque ora da intendere come riferito al
d.lgs.  n. 259  del  2003.  La difesa della Regione Emilia-Romagna ha
replicato   che   non   potrebbe   considerarsi   sussistente  alcuna
continuita'  normativa  fra  il  d.lgs.  n. 198 del 2002 e il Codice,
poiche',  con  la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale, il
decreto  n. 198 del 2002 e' stato caducato ex tunc. Sarebbe venuto in
tal   modo   a   mancare  un  requisito  essenziale  per  la  rituale
proposizione    del   ricorso,   che   dovrebbe   essere   dichiarato
inammissibile.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha proposto
questione  di  legittimita'  costituzionale, in via principale, degli
artt. 1,  commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna
25 novembre  2002,  n. 30  (Norme concernenti la localizzazione degli
impianti  fissi  per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per
la  telefonia  mobile).  Se  ne  denuncia il contrasto con i principi
fondamentali  stabiliti  dalla legislazione statale, e specificamente
recati  dagli  artt. 3,  commi  1  e  2,  e 5 del decreto legislativo
4 settembre   2002,  n. 198  (Disposizioni  volte  ad  accelerare  la
realizzazione  delle  infrastrutture di telecomunicazioni strategiche
per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).
    Il  comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 30 del 2002, nel
prevedere    che   essa   si   applichi   alle   «infrastrutture   di
telecomunicazioni  definite  strategiche» dal d.lgs. n. 198 del 2002,
violerebbe  il principio posto dall'art. 3, comma 1, di tale decreto,
il  quale  stabilisce  che  quelle  infrastrutture siano realizzabili
esclusivamente  sulla  base  delle  procedure  definite  dal medesimo
decreto.   Per   la  stessa  ragione  sarebbe  incostituzionale  pure
l'art. 3, commi 1 e 2, della legge oggetto di impugnazione.
    Quanto  all'art. 1,  comma  2,  il  quale  stabilisce  che per la
localizzazione   e  realizzazione  delle  infrastrutture  strategiche
«continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  regionali in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di
trasformazione   edilizia»,  esso  contrasterebbe  con  il  principio
fondamentale  contenuto  nell'art. 3,  comma 2, del d.lgs. n. 198 del
2002.  Le  infrastrutture  strategiche  sono infatti qualificate come
«compatibili  con qualsiasi destinazione urbanistica» e «realizzabili
in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti
urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento».
    Infine  l'art. 2  della  legge  regionale  n. 30  del  2002,  nel
modificare  il  regime autorizzatorio per tutti gli impianti fissi di
telefonia  mobile,  contrasterebbe con l'art. 5 del d.lgs. n. 198 del
2002,  il  quale  detta  una  nuova  ed  uniforme  disciplina  per  i
«procedimenti   autorizzatori   relativi   alle   infrastrutture   di
telecomunicazioni per impianti radioelettrici».
    2.  -  Deve  preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilita'
dell'intervento  spiegato, peraltro tardivamente, dalla TIM - Telecom
Italia  Mobile S.p.a. Va infatti ribadito il consolidato orientamento
di  questa  Corte  secondo  il  quale  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale  in  via  principale  non  e'  ammessa  la presenza di
soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta'
legislativa  il  cui  esercizio e' oggetto di contestazione (cfr., da
ultimo,  sentenze  n. 338, n. 315, n. 307 e n. 303 del 2003; n. 533 e
n. 510 del 2002; n. 382 del 1999).
    3. - La questione e' inammissibile.
    La  legge  regionale  n. 30  del  2002,  nella prospettazione del
ricorrente,  rappresenterebbe  esercizio  della  potesta' legislativa
ripartita in materia di ordinamento della comunicazione. L'Avvocatura
dello  Stato ne assume il contrasto con i principi fondamentali della
materia,  contenuti  nel  d.lgs.  n. 198  del  2002  e, segnatamente,
nell'art. 3,   comma   1,  in  tema  di  infrastrutture  strategiche,
nell'art. 3,  comma  2,  concernente  la realizzabilita' in deroga ad
ogni   disposizione   di   legge   o   regolamento   delle   predette
infrastrutture,  ivi  compresa  la  legge  quadro  sulle emissioni, e
nell'art. 5,  in tema di procedimenti autorizzatori di infrastrutture
radioelettriche.
    Il predetto decreto legislativo, con la sentenza n. 303 del 2003,
e' stato tuttavia dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sua
interezza,  per  contrasto con l'art. 76 Cost. In quella occasione si
e'  osservato che l'art. 1, comma 2, della legge n. 443 del 2001, che
figura  nel  titolo  del  d.lgs. n. 198 del 2002 ed e' richiamato nel
preambolo,   ha   conferito  al  Governo  il  potere  di  individuare
infrastrutture   pubbliche   e   private  e  insediamenti  produttivi
strategici  di  interesse nazionale a mezzo di un programma formulato
su  proposta  dei ministri competenti, sentite le Regioni interessate
ovvero  su  proposta  delle  Regioni  sentiti  i ministri competenti.
Proprio  la  estraneita'  al  programma di quanto previsto dal d.lgs.
n. 198  rendeva  evidente  l'eccesso  di delega, «a nulla rilevando»,
osservava  questa  Corte  nella  citata  pronuncia,  «la sopravvenuta
entrata  in  vigore  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante  il  Codice delle comunicazioni elettroniche, che riguarda in
parte la stessa materia».
    L'Avvocatura   dello   Stato  ha  sostenuto  in  udienza  che  la
declaratoria  di  illegittimita' costituzionale del d.lgs. n. 198 del
2002  non  avrebbe fatto venire meno le norme indicate come parametro
nel  presente  giudizio.  Il Codice delle comunicazioni elettroniche,
infatti,  avrebbe  tacitamente  abrogato  il  d.lgs. n. 198 del 2002,
riproducendone al tempo stesso in larga parte il contenuto normativo.
Esso  si porrebbe pertanto come fonte dei principi fondamentali della
materia,  formalmente  nuova,  ma  in  sostanziale continuita' con le
norme  abrogate.  Dovrebbe  pertanto essere consentito individuare il
parametro del giudizio di legittimita' costituzionale con riferimento
alla  nuova  fonte  nella  quale  si  rinvengono  i medesimi principi
fondamentali, la cui violazione e' stata denunciata con il ricorso.
    In   particolare  la  difesa  erariale  osserva  che,  mentre  le
questioni  di costituzionalita' relative agli artt. 1, commi 1 e 2, e
3   della   legge   regionale   n. 30  del  2002  sarebbero  divenute
inammissibili poiche' i commi 1 e 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 198 del
2002, di cui si denuncia la violazione, non sono stati riprodotti nel
Codice,  al  contrario  permarrebbe la necessita' di uno scrutinio di
costituzionalita'   in   ordine   all'art. 2   dell'anzidetta   legge
regionale.  Se ne assume infatti il contrasto con l'art. 5 del d.lgs.
n. 198  del  2002, che e' stato interamente trasfuso nell'art. 87 del
Codice  e  che  stabilisce  una  nuova  ed  uniforme disciplina per i
«procedimenti   autorizzatori   relativi   alle   infrastrutture   di
telecomunicazioni per impianti radioelettrici».
    La tesi dell'Avvocatura dello Stato non puo' essere condivisa. Il
d.lgs.  n. 259 del 2003 ha in effetti dettato una disciplina organica
della  materia,  riproducendo molte disposizioni contenute nel d.lgs.
n. 198  del  2002,  e tuttavia nessuna continuita' normativa potrebbe
dirsi  sussistere  fra le due fonti, poiche', con la dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale del decreto n. 198 del 2002, questo e'
stato  rimosso  con  effetto  ex  tunc, cio' che impedisce di operare
quella  saldatura  tra le due fonti che il ricorrente afferma essersi
prodotta.  Dal  d.lgs.  n. 198  del  2002, dichiarato illegittimo per
vizio  di  forma, non puo' scaturire alcun effetto, neanche quello di
costituire un legame con il successivo Codice delle comunicazioni.
    Si   aggiunga   che   l'ipotizzato  trasferimento  del  parametro
lederebbe  il  diritto  di difesa della Regione resistente. I termini
della questione sono definiti dal ricorrente con l'atto introduttivo,
ne'  la  parte  resistente  puo' essere gravata, come si pretende nel
presente giudizio, dell'onere di verificare, in sede difensiva, quale
dei  principi  contenuti  nel  vecchio  d.lgs.  n. 198 del 2002 siano
presenti  anche  nel  vigente  Codice delle comunicazioni e quali non
siano stati in questo riprodotti.
    In    conclusione,    l'illegittimita'    costituzionale    delle
disposizioni   del   d.lgs.   n. 198  del  2002,  la  cui  violazione
ridonderebbe in lesione del parametro invocato nel presente giudizio,
ha inciso radicalmente sui termini della questione, privandola di uno
dei suoi requisiti essenziali, cosi' da renderla inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  degli  artt. 1,  commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della
Regione  Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la
localizzazione   degli   impianti   fissi  per  l'emittenza  radio  e
televisiva  e  di  impianti  per  la telefonia mobile), sollevata dal
Presidente  del  Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117,
terzo  comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 3, commi 1
e   2,   e   5  del  decreto  legislativo  4 settembre  2002,  n. 198
(Disposizioni    volte   ad   accelerare   la   realizzazione   delle
infrastrutture    di    telecomunicazioni    strategiche    per    la
modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese,  a  norma  dell'art. 1,
comma 2,  della  legge  21 dicembre  2001,  n. 443),  con  il ricorso
indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.
                     Il Presidente: zagrebelsky
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria l'11 giugno 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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