N. 552 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2004
Ordinanze 552 e 553 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 12 gennaio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria sui ricorsi proposti da: Riceinvest S.a.s. di Fabio Franzosi & C. contro Agenzia delle entrate di Alessandria (R.O. 552/2004); Investriso S.a.s. di Fabio Franzosi & C. contro Agenzia delle entrate di Tortona (R.O. 553/2004). Contenzioso tributario - Liti fiscali pendenti - Definizione agevolata - Non punibilita' dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti - Mancata previsione della sottoponibilita' ad accertamento tributario - Irragionevolezza - Violazione dei principi di eguaglianza, di tutela dell'iniziativa economica privata, di utilita' sociale e di capacita' contributiva. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9, commi nono e decimo; e 15 comma primo. - Costituzione artt. 3, 41, 42 e 53.(GU n.25 del 30-6-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Letti gli atti sciogliendo la riserva che precede, premesso che: Il presente giudizio verte tra Riceinvest S.a.s. Di Fabio Franzosi & C. S.a.s. - e l'ufficio Agenzie delle entrate di Alessandria ed ha per oggetto rimborso IVA 2001, oltre interessi e spese richiesti dal ricorrente in conseguenza del silenzio rifiuto tenuto dall'ufficio, che a sua volta disponeva, dopo avere ricevuto richiesta di rimborso, accertamento globale notificando relativo processo verbale. Nelle more interveniva la legge n. 289/2002 ed il ricorrente si avvaleva di quanto disposto dagli artt. 9 e 15 di detto provvedimento normativo. Allo stato il ricorrente chiede ai giudicanti di ottenere il rimborso richiesto avendo la societa' Riceinvest adempiuto agli obblighi imposti dalla legge per ritenere definito il rapporto fiscale per l'anno 2001. Si oppone l'ufficio sostenendo la non debenza del rimborso richiesto poiche' lo stesso si basa su un tributo relativo a fattura per operazioni inesistenti emessa da societa' dello stesso Franzosi Fabio, amministratore della societa' ricorrente. Nella fattispecie la persona fisica (il dott. Franzosi Fabio) risulta potenziale emittente e utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 e 8 legge n. 74/2000 nella sua veste di amministratore di varie societa', tra cui la Riceinvest S.a.s. Infatti l'ufficio dichiara di aver presentato esposto in proposito alla Procura della Repubblica, col quale paventa il rischio dell'indebito arricchimento argomentando che l'emissione/utilizzo di fatture false si inserisce nel complesso di attivita' criminosa piu' complessa e articolata finalizzata all'ottenimento, mediante condotte artificiose, di un indebito arricchimento ai danni dell'Erario atteso che tutte le operazioni effettuate sono facenti parte di un unico disegno finalizzato alla riscossione di indebiti rimborsi scaturenti da presunte compravendite che lo stesso dott. Franzosi Fabio eseguiva a se stesso nella duplice veste (venditore/acquirente) e attraverso societa' solo nominalmente diverse. Nella memoria 28 novembre 2003 l'Agenzia entrate di Alessandria espressamente osserva che: «Non esiste alcun versamento IVA da parte delle societa' interessate dall'intreccio messo in atto dal dott. Franzosi... ». Orbene si osserva che in entrambi gli artt. 9 e 15 citati, ne' altrove, non si rinviene alcuna disposizione mitigatrice della definizione del rapporto tributario, - laddove ci si trovi in presenza, come nel caso di specie, di possibile emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, - che eviti il possibile grave danno per l'Erario, paventato dall'ufficio. La circostanza e' di palese rilievo laddove si consideri la legislazione precedente in materia di «Condono fiscale». Infatti, l'art. 52 della legge n. 413/1991, nello stabilire la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti espressamente prevedeva che: «Art. 52 - 1. La definizione di cui agli artt. 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti a condizione che: se la definizione e' chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione e' chiesta dall'acquirente o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione.». E' di tutta evidenza che il paventato grave danno per l'Erario non si verificherebbe qualora il legislatore del 2002 avesse inserito - nel caso, appunto, di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - la previsione che condiziona il perfezionamento delle procedure di condono al pagamento da parte del cedente per intero dell'imposta dovuta o che l'acquirente elimini gli effetti dell'indebita detrazione. In questo caso l'Erario non correra' mai il rischio di vedersi costretto a rimborsare una somma a titolo di imposta che non ha mai riscosso. Inoltre si ravvisa una anomalia e un contrasto tra norme laddove il legislatore all'art. 9, n. 10 dispone che: «Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta alla lettera a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario; mentre alla lettera c) successiva dispone che, l'esclusione della punibilita' non opera per l'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 che prevede l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (lo si ricava per evidente deduzione a contrario). Infatti senza alcuna condizione al perfezionamento della definizione del rapporto tributario si giunge alla contraddittorieta' tra la previsione di impedire ogni ulteriore accertamento tributario pur in presenza di una contestuale previsione di non esclusione della punibilita' in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti (ex art. 8 d.lgs. n. 74/200). Riferiti i termini del caso in questione che inducono a ritenere elementi di incostituzionalita' delle norme sopraccitate, ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale, si indicano qui di seguito i M o t i v i Le disposizioni normative che si ritengono in violazione della Costituzione sono essenzialmente l'art. 9 n. 9 e n. 10 e l'art. 15 n. 1 ultimo punto, della legge n. 289/2002 in relazione agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione. Le violazioni che qui si rilevano comportano la lesione del principio di ragionevolezza - ex art. 3 della Costituzione - per contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore e le disposizioni espresse dalle norme censurate. Il legislatore cade in contraddizione quando esclude dalla non punibilita' l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (lettera c), n. 10 art. 9) e contestualmente non ne consente l'accertamento tributario (lettera a) - n. 10 art. 9). Inoltre viola i principi enunciati da questa Corte costituzionale in sentenza 11 ottobre 2000, n. 416 secondo i quali: «E' coessenziale alla tecnica del condono (previdenziale o fiscale) l'incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati, mediante la concessione di benefici (di solito, la riduzione della misura dovuta): il condono quindi - lungi dal rendere non dovuti (o dovuti in misura inferiore) i pagamenti effettuati - si limita, in via eccezionale, per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica, a collegare il pieno effetto liberatorio dell'obbligazione all'adempimento, anche solo parziale». Il successivo art. 15, n. 1, ultimo capoverso, al contrario dell'art. 9 n. 10 lettera c), ricomprende tutti i reati di cui alla legge n. 74/2000, ponendo come unica condizione per il perfezionamento della definizione tributaria il mancato inizio dell'azione penale (alle condizioni ivi previste). Il contrasto tra le due norme della stessa legge pare evidente, e rende il loro contenuto sostanzialmente irragionevole. Il caso in esame pare sfuggire alle finalita' sopraenunciate dal condono: infatti rende dovuti dall'Erario pagamenti mai ricevuti dallo stesso per essersi - in ipotesi da accertare - avvalso il ricorrente di fatture inesistenti e di operazioni illegittime, nulla prevedendo la legge del condono in ordine agli adempimenti imposti per accedere alla definizione tributaria in quel particolare e grave caso di presenza di fatture per operazioni inesistenti, che, - al contrario - e' stato ben delineato dall'art. 52 della precedente disciplina in identica materia. Tale norma - l'art. 52 legge n. 413/1991 - appare costituire un tertium comparationis dovendo ritenersi un principio dell'ordinamento in via di formazione se non gia' consolidato. Principio certamente apprezzato dalla Corte di cassazione che in parte motiva della sentenza n. 1181/2001 afferma che l'art. 52 della legge n. 413/1991 ha disciplinato in maniera piu' appropriata rispetto al passato, l'ipotesi della fatturazione per operazioni inesistenti, che rende non operativo il condono qualora non vengano eliminati gli effetti delle detrazioni risultate indebite. «ben potrebbe verificarsi una causa di estinzione del reato e potrebbe permanere, sul piano tributario, il problema della qualificazione delle detrazioni non assistite da idonea documentazione attestante il verificarsi dei fatti sottostanti e legittimanti». La rilevata violazione comporta, dunque, una lesione del principio di ragionevolezza, per contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore e le disposizioni espresse dalle norme censurate. Infatti il legislatore cade in una contraddizione formale laddove all'art. 9 n. 10 alla lettera a) dichiara che «Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta la preclusione ... di ogni accertamento tributario mentre non sottrae, allo stesso art. 9 n. 10 lettera c) successiva, - all'accertamento in sede penale, dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000». Analoga anomalia si riscontra nel successivo art. 15 n. 1 ultimo periodo: «la definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione». Non si comprende perche' in questa circostanza valgono tutti i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 mentre nell'art. 9, come detto, si prevedono delle esclusioni. Anche in relazione all'art. 53 della Costituzione le norme qui considerate non vanno esenti da critiche. Infatti, l'art. 53 impone al legislatore di adeguare l'obbligo di imposta ad un indice effettivo di ricchezza per la determinazione dell'entita' dell'importo. Inoltre il principio di capacita' contributiva esige un collegamento effettivo tra la prestazione imposta e il presupposto economico considerato. Nel caso di specie questo collegamento appare fittizio e non effettivo. Poiche' il presupposto e' una operazione fittizia o inesistente l'imposizione conseguente non puo' e non deve trovarvi fondamento. L'art. 53 inoltre rappresenta la proiezione nel settore tributario del principio generale di cui all'art. 3 sopracitato ed il coordinamento tra le due norme appare armonico e conseguente. La capacita' contributiva deve realizzare il «principio di eguaglianza sostanziale» ma anche il «principio di solidarieta' sociale» che verrebbero senz'altro stravolti da un'eventuale esborso dell'Erario in favore di un singolo soggetto che si avvale di un rimborso dovuto per legge, ma che e' frutto di un'attivita', in ipotesi, fraudolenta. Le motivazioni sopraesposte rendono proponibile ed indispensabile il controllo di legittimita' in quanto le norme considerate presentano una forma di eccesso di incoerenza si' da trovarsi in netto contrasto con il «principio di solidarieta» da un lato e di finalita' di concessione di benefici a fronte di incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati, dall'altro; infatti l'Erario si troverebbe ad effettuare un esborso ad un singolo non dovuto sostanzialmente, ma solo fittiziamente e quindi con un danno sostanziale alla collettivita', privilegiando l'interesse di un singolo che raggiunge il suo scopo a fronte di un attivita' sostanzialmente fraudolenta con l'ausilio di norme premiali che non possono non ricadere nel profilo dell'assoluta arbitrarieta' e irrazionalita'. Al punto di creare una sorta di allarme sociale, se la stampa specializzata titola l'omissione di cui al citato art. 9 legge n. 289/2002 che appunto non prevede la restituzione integrale dell'imposta fittizia detratta «dal condono rimborsi IVA fasulli - Avvisi di accertamento o rettifica non consentiti con il tombale». In sostanza c'e' il rischio oggettivo di irragionevolezza della disciplina normativa in questione se non si guarda solo alla posizione formale di chi ne e' il destinatario, ma anche alla finzione ed alla scopo a cui la disciplina e' preordinata (sent. cost. 132/1984 - 43/1987 - 55/1989 ecc). Le norme applicabili al caso de quo paiono viziate da irragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore anche in relazione agli art. 41 secondo comma e 42 secondo comma della Costituzione. Secondo queste norme costituzionali il legislatore non potrebbe spingere la propria discrezionalita' sino ad impedire ogni accertamento tributario nella consapevolezza di una fatturazione inesistente senza imporre alcuna condizione a correttivo di un rimborso da parte dell'Erario del tutto privo di giusta causa con palese violazione dei fini di utilita' sociale e giustizia sociale perseguiti dalle sopracitate norme costituzionali. Quale utilita' sociale e quale giustizia sociale puo' perseguire una normativa che consente rimborsi IVA «fasulli» ad un singolo autore di attivita' propedeutiche, in ipotesi, fraudolente? In considerazione di quanto esposto, si ritiene, quindi, di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale in merito alla prospettata questione.
P. Q. M. Visto l'art. 134 Cost. e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 n. 9 e n. 10 e art. 15 n. 1 nella parte in cui prevedono la definizione della liquidazione e il perfezionamento delle procedure previste con preclusione... di ogni accertamento tributario (lettera a) e l'esclusione della punibilita' (art. 9 n. 10 lettera c) nonche' la definizione degli accertamenti condizionata al mancato esercizio dell'azione penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 (art. 15 n. 1 ultimo punto) senza prevedere una norma correttiva che subordini l'operativita' del condono all'eliminazione delle detrazioni risultate indebite (nei casi di fatture per operazioni inesistenti): in tutto in relazione agli artt. 3, 41, 42, e 53 della Costituzione; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Allessandria, addi' 12 gennaio 2004 Il Presidente: Moltrasio 04C0723