N. 562 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 30 ottobre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 maggio 2004) dal tribunale di Velletri sez. distaccata di Albano Laziale nel procedimento penale a carico di Minescu Nicolae Processo penale - Lingua degli atti - Procedimento a carico di imputato straniero - Nullita' degli atti compiuti in lingua italiana, ove l'imputato non la comprenda - Mancata previsione - Mancata previsione, altresi', della necessita' di interpellare l'imputato, fino dal primo atto del procedimento, circa la conoscenza della lingua italiana - [Lesione del diritto alla conoscenza effettiva e tempestiva dei termini dell'accusa]. - Cod. proc. pen., art. 109, comma 1. - Costituzione, art. 111, comma terzo.(GU n.25 del 30-6-2004 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento penale iscritto a nome di Minescu Nicolae, cittadino rumeno, per il delitto ex art. 635 c.p.; Attesa l'eccezione di nullita' del decreto di citazione a giudizio formulata dal difensore ai sensi dell'art. 552, comma 2, c.p.p. Premesso che all'odierna udienza la difesa ha eccepito la nullita' del decreto di citazione a giudizio osservando che ne' il decreto, ne' l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sono stati tradotti in lingua rumena o altra lingua compresa dal Minescu; Che, a sostegno di tale eccezione, la difesa ha invocato tanto la disposizione dettata dall'art. 6, comma 3, lettera a) della legge n. 418/1955 n. 848 (ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) quanto quella dettata dall'art. 111, comma 3 Cost. (come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2); O s s e r v a La legge non annovera tra le cause di nullita' la mancata traduzione degli atti del procedimento penale in una lingua compresa dall'imputato, onde, in applicazione del principio di tassativita' delle nullita', l'eccezione dovrebbe essere rigettata. Inoltre entrambe le disposizioni di legge richiamate presuppongono che l'interessato non comprenda la lingua usata per la redazione dell'atto, ma (per quanto attiene al processo penale italiano) non e' previsto alcun obbligo di accertamento preventivo della conoscenza o della non conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero. Entrambi i rilievi costituiscono motivo per ritenere rilevanti e non manifestamente infondate due questioni di legittimita' costituzionale strettamente connesse, entrambe aventi ad oggetto l'art. 109, comma 1 c.p.p.; ed entrambe per sospetto contrasto con l'art. 111, comma 3 Cost. La prima questione investe la norma nella parte in cui non prevede che siano nulli gli atti del procedimento penale compiuti in lingua italiana ove l'imputato straniero non la comprenda. La seconda la investe nella parte in cui non prevede che, a tale scopo, fin dal primo atto del procedimento, lo straniero sia interpellato circa la conoscenza o meno della lingua italiana.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109, comma 1 c.p.p. per sospetto contrasto con l'art. 111, terzo comma Cost. e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Albano Laziale, addi' 30 ottobre 2003 Il giudice: Ferraiuolo 04C0731