N. 573 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2003

Ordinanza  del 16 settembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale
il  18 maggio  2004) emessa dalla Commissione tributaria centrale sul
ricorso  proposto da 1° Ufficio imposte dirette di Roma contro Grande
Corrado.

Imposte  e tasse - Benefici fiscali per le popolazioni terremotate in
  Campania,  Basilicata e Puglia - Esclusione dall'ILOR e dall'IRPEF,
  per  l'anno 1980,  dei  redditi  di  fabbricati prodotti nei Comuni
  disastrati  -  Applicabilita'  limitata ai soli soggetti residenti,
  domiciliati  o  aventi  sede  nei  medesimi  Comuni - Disparita' di
  trattamento  in  danno  dei proprietari di immobili danneggiati dal
  sisma, ma non residenti nelle aree colpite - Irragionevolezza.
- D.L.  13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modifiche nella legge
  15 aprile 1981, n. 128, art. 1, commi primo, secondo e terzo.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.26 del 7-7-2004 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

    Ha  emesso  la  seguente  decisione sul seguente ricorso: Ricorso
principale   n. 1/0000   presentato  da  II.DD.  di  Roma  I  Ufficio
(controparte: Grande Corrado);
    Contro  la  decisione  n. 846/02/1987 riguardante l'imposta IRPEF
emessa dalla Commissione tributaria di II grado di Roma.
    Il  sig.  Corrado Grande, domiciliato e residente in Roma, avendo
ricevuto  il  3 settembre  1983  una  cartella  di pagamento relativa
all'IRPEF  e  all'ILOR per l'anno 1980 per redditi di fabbricati siti
in  Napoli, via Nuova Poggioreale nn. 57 e 58 e via Aquileia n. 9, di
proprieta'   indivisa   con   i   fratelli,  proponeva  ricorso  alla
Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Roma  affermando che a
seguito  degli  eventi  sismici del 23 novembre 1980 e del 2 febbraio
1981  i  beni  in  questione,  essendo  stati  danneggiati, non erano
soggetti   alle   suddette   imposte   ai   sensi   dell'art. 10  del
decreto-legge   n. 799/1980,   convertito,  in  legge  n. 776/1980  e
allegava  una  domanda  in  data 29 novembre 1981 rivolta all'Ufficio
delle imposte dirette di Roma per il rimborso delle somme gia' pagate
allo stesso titolo per acconto 1980.
    La  Commissione,  avendo rilevato da dichiarazione rilasciata dal
Comune  di  Poggioreale  che  gli immobili erano stati effettivamente
danneggiati  dagli  eventi sismici, accoglieva il ricorso e disponeva
lo  sgravio. L'Ufficio impugnava la decisione, deducendo che, come si
evinceva  dalla  circolare  del Ministero delle finanze n. 11/730 del
18 maggio  1981,  il  beneficio invocato non si applicava ai soggetti
non  residenti,  ne'  domiciliati,  ne' aventi sede nei territori dei
comuni  colpiti dal sisma, anche se proprietari di fabbricati ubicati
in  tali  territori;  ma  la  Commissione di secondo grado respingeva
l'appello,  in  quanto  la  circolare richiamata dall'Ufficio avrebbe
portato  a  disparita'  di  trattamento  «non  potendosi scindere gli
effetti del sisma che hanno provocato danni, e quindi un non reddito,
a  tutti  i  possessori  di  immobili, siano essi residenti nell'area
colpita che residenti altrove».
    L'Ufficio   proponeva  ricorso  a  questa  Commissione  centrale,
asserendo   che  la  circolare  ministeriale  invocata  aveva  inteso
chiarire  quanto  stabilito dall'art. 1 del decreto-legge n. 19/1981,
convertito nella legge n. 128/1981, circa la necessita' del requisito
della residenza, o domicilio, o sede nei territori dei comuni colpiti
dal  sisma  per ottenere la concessione dei benefici fiscali previsti
dal decreto-legge n. 799/1980 in favore delle popolazioni colpite dal
terremoto   del   novembre   1980  e  inoltre  che  il  decreto-legge
n. 57/1982,  convertito,  in legge n. 19/1982, stabiliva altresi' non
farsi  luogo  a  rimborso  di  imposte  gia'  pagate. Successivamente
l'Ufficio  ha  manifestato  l'interesse  alla  decisione ai sensi del
decreto  legislativo  n. 546/1992,  e ha chiesto la trattazione della
controversia.
    Il   contribuente   resiste  rilevando  che  i  fratelli  germani
comproprietari  dei  fabbricati  indivisi  danneggiati dal sisma sono
stati  esentati  per  l'anno  1980  dalle  imposte  sul  reddito  dei
fabbricati  stessi, e contesta le disposizioni per cui «il reddito da
essi  prodotto  o  non  prodotto...  e'  diverso  tra  i  proprietari
residenti  nel  comune colpito dal sisma e quelli residenti in comuni
diversi».
    Questa  Commissione centrale rileva che la disposizione di cui al
decreto-legge  n. 57/1982,  dalla  quale secondo l'ufficio deriva una
preclusione  al rimborso di imposte gia' corrisposte, puo' riguardare
al  piu'  l'acconto del 1980, del quale in effetti il contribuente ha
chiesto  la  restituzione  con  apposita  domanda che non costituisce
peraltro oggetto del presente giudizio. La vertenza in esame riguarda
infatti  la  legittimita'  della cartella esattoriale, della quale la
commissione  tributaria di primo grado ha tempestivamente disposto lo
sgravio,  sicche'  e' da ritenere che in esecuzione di essa non siano
stati  effettuati pagamenti. Quanto all'altro argomento che l'ufficio
intende  trarre  dalla  circolare  ministeriale,  occorre dire che la
fondatezza   dell'imposizione   va   verificata  alla  stregua  delle
disposizioni  di  legge cui la circolare stessa si richiama, che sono
quelle  dell'art. 1 del decreto-legge n. 19/1981, convertito in legge
n. 128/1981,  e  segnatamente del primo comma in virtu' del quale «le
provvidenze  di  cui  ...al  decreto  legge  5 dicembre 1980, n. 799,
convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980
n. 575  ... si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi
sede  nei  comuni  disastrati, individuati con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, del secondo comma, in virtu' del quale
«le  medesime  provvidenze,  che  non  siano esclusive per i soggetti
residenti  o  domiciliati  o  aventi  sede  nei comuni disastrati, si
applicano  a  tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o
domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata
e  Campania  nonche' nei comuni della regione Puglia, individuati con
decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri» e del terzo comma
in virtu' del quale «le provvidenze di cui al precedente primo comma,
per  le quali e' prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti
nei  comuni  individuati  ai  sensi  dell'art. 4,  quinto  comma, del
decreto-legge    26    novembre   1980,   n. 776,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  22  dicembre 1980, n. 874, si intendono
applicate  a  tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede
nei  comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri di cui al precedente primo comma, nonche' ai
soggetti  danneggiati di cui al precedente secondo comma». Fra queste
disposizioni  sembra  attagliarsi  in modo specifico al caso in esame
quella  del  secondo  comma, in quanto il gia' richiamato art. 10 del
decreto-legge    n. 799/1980    (come    convertito   e   modificato,
limitatamente   alla   soppressione   delle   parole   «o  gravemente
danneggiati»,  dal quarto comma dello stesso art. 1 del decreto-legge
n. 19/1981), nel disciplinare il beneficio fiscale di cui si discute,
lo  concedeva  a  tutti  i  soggetti  danneggiati  in genere e non lo
riservava  ai  soggetti  residenti  o  domiciliati  o aventi sede nei
comuni  disastrati,  sicche'  non  poteva  essere  compreso  fra  «le
provvidenze  esclusive»  previste  per  questi  ultimi.  Peraltro  la
disposizione  del  secondo  comma  appare un corollario di quella del
primo  comma, dal momento che questo riserva comunque in via generale
le  provvidenze  introdotte dal decreto-legge n. 799/1980 ai soggetti
residenti  o  domiciliati  o  aventi  sede nei comuni individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; e cosi' deve dirsi
per  le  provvidenze  di  cui  al terzo comma. Quindi il precetto del
primo  comma  e quello del terzo comma potrebbero essere invocati per
escludere  il contribuente dalle provvidenze stesse anche se mancasse
il precetto del secondo comma.
    Le  disposizioni in parola comportano una reformatio in peius del
trattamento   fiscale   previsto   dall'art. 10   del  decreto  legge
n. 799/1980,  ma  sono  intervenute a distanza di pochissimo tempo da
quest'ultimo,  alcuni mesi prima che l'imposizione andasse ad effetto
con  la  corresponsione  della prima rata di acconto e quasi tre anni
prima  che  fosse  notificata  la cartella esattoriale impugnata. Non
sembra  quindi  che  per  esse possa parlarsi di retroattivita' e che
sotto  questo  profilo vi sia adito a sollevare d'ufficio riserve che
non hanno costituito materia di eccezione.
    L'effetto  restrittivo  che  la  decisione  della  Commissione di
secondo  grado  attribuisce  alla  circolare  e' dunque in realta' un
portato  delle  anzidette  disposizioni,  riguardo  alle quali rimane
comunque  valida  la dianzi riferita considerazione della Commissione
stessa, secondo la quale il sisma ha provocato danni, e quindi un non
reddito,  a  tutti  i  possessori di immobili, siano essi residenti o
meno nell'area colpita.
    Se si trattasse di interventi per la ricostruzione, la scelta del
legislatore  di  renderne  beneficiari  i proprietari residenti nelle
regioni   colpite   sarebbe   comprensibile.  Trattandosi  invece  di
alleviare i danni subiti dai proprietari degli immobili, esonerandoli
da  un  obbligo tributario connesso alla redditivita' attribuita agli
immobili stessi in se considerati, che si ritiene sia venuta meno, la
discriminazione  fra i diversi proprietari non appare ragionevole. E'
ben  vero che sia l'IRPEF che l'ILOR sono imposte personali e ai fini
di  esse  la  redditivita'  degli  immobili  posseduti  deriva da una
presunzione  iuris  et  de  iure:  ma e' anche vero che l'art. 10 del
decreto-legge  n. 799/1980  considera non l'imposta in astratto ma la
base  imponibile,  e  ai  fini  della  determinazione di quest'ultima
individua in modo concreto i redditi che devono essere esclusi quando
ricorre   la   duplice  condizione  che  siano  prodotti  nei  comuni
danneggiati e siano percepiti da soggetti danneggiati.
    Questo  essendo  il  quadro sistematico delineato dal legislatore
con  l'art. 10  per ammettere il contribuente al beneficio in parola,
la successiva esclusione dal beneficio stesso di coloro che non siano
residenti  o domiciliati nei comuni disastrati ovvero in altri comuni
delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia, appare discriminatoria e
priva  di ragionevolezza, onde per le disposizioni da cui essa deriva
sussiste  un fondato sospetto di illegittimita' costituzionale, sotto
il profilo della violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. Si
ritiene  quindi  di  dover sollevare d'ufficio la relativa questione,
che per quanto diffusamente detto e' rilevante ai fini del decidere.
                              P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt. 3  e  53 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 1   commi   primo,  secondo  e  terzo  del
decreto-legge  13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge 15 aprile
1981, n. 128, sotto i profili enunciati nella motivazione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
      Cosi' deciso in Roma, addi' 4 giugno 2002
                       Il Presidente: Quaranta
Il relatore: Pierantozzi
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