N. 576 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2004

Ordinanza emessa il 27 gennaio 2004 dal giudice di pace di Revere nel
procedimento  civile  vertente  tra  Salami  Antonio contro comune di
Ostiglia

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificato ostacolo
  per   la   tutela  giurisdizionale  dei  diritti  -  Disparita'  di
  trattamento   in  danno  dei  soggetti  con  minori  disponibilita'
  economiche.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  comma 3,  introdotto  dalla  legge  1°  agosto 2003, n. 214 [che ha
  convertito   in  legge,  con  modifiche,  il  d.l.  27 giugno 2003,
  n. 151].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.26 del 7-7-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso promosso da Salami Antonio ex articoli 22 e 23
della  legge  24  novembre  1981 n. 689, depositato in cancelleria in
data  29  novembre  2003  ed  iscritto  al  n. 220  RG. «A» del Ruolo
generale affari civili contenziosi di questo Ufficio;
    Esaminati gli atti di causa;
    Rilevato  che il ricorso e' stato depositato in cancelleria senza
il versamento della «somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione  inflitta dall'organo accertatore» come prescritto dal terzo
comma dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 introdotto dalla legge
n. 214/2003;
    Vista  l'eccezione,  sollevata  in  via pregiudiziale nel ricorso
stesso,  di  legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs.
30 aprile 1992 n. 285 cosi' come novellato dalla legge 1° agosto 2003
n. 214 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003 n. 154 recante
modifiche  ed  integrazioni al codice della strada, per contrasto con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica;
    Considerato   che  detta  norma  appare  contrastare  con  quanto
disposto  dagli  artt. 3  e  24  della  Costituzione della Repubblica
italiana in quanto, ad avviso di questo giudice, rappresenta indubbio
ed  ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei
diritti  del  ricorrente  il  quale, anche in ragione dell'onerosita'
della  cauzione imposta, potrebbe essere di fatto indotto a desistere
dall'impugnazione,    in    tal   modo   vanificando   una   facolta'
costituzionalmente garantita;
        Che  il  diaframma  costituito dal versamento suddetto appare
altresi'  realizzare  una manifesta disparita' di trattamento tra gli
utenti, favorendo coloro che dispongono di maggiori mezzi economici;
        Che  per  quanto  esposto  emerge dubbio circa la conformita'
della norma indicata al precetto costituzionale.
    Ritenuto  che  pertanto  la  questione  appare  rilevante  per la
definizione   del   giudizio,  dovendosi  altrimenti  pervenire  alla
declaratoria  dell'inammissibilita'  del  ricorso  e che quindi debba
essere   preventivamente   risolta   la   questione  di  legittimita'
costituzionale della norma predetta.
    Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87.
                              P. Q. M.
    Sospende  il  presente  giudizio  e  rimette  gli atti alla Corte
costituzionale per quanto di competenza.
    Dispone  a  cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli
atti  alla  Corte  costituzionale  e  la notificazione della presente
ordinanza alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Revere, addi' 27 gennaio 2004
                     Il giudice di pace: Modena
04C0743