N. 576 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 27 gennaio 2004 dal giudice di pace di Revere nel procedimento civile vertente tra Salami Antonio contro comune di Ostiglia Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificato ostacolo per la tutela giurisdizionale dei diritti - Disparita' di trattamento in danno dei soggetti con minori disponibilita' economiche. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.26 del 7-7-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso promosso da Salami Antonio ex articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato in cancelleria in data 29 novembre 2003 ed iscritto al n. 220 RG. «A» del Ruolo generale affari civili contenziosi di questo Ufficio; Esaminati gli atti di causa; Rilevato che il ricorso e' stato depositato in cancelleria senza il versamento della «somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore» come prescritto dal terzo comma dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 introdotto dalla legge n. 214/2003; Vista l'eccezione, sollevata in via pregiudiziale nel ricorso stesso, di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 cosi' come novellato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003 n. 154 recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica; Considerato che detta norma appare contrastare con quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto, ad avviso di questo giudice, rappresenta indubbio ed ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente il quale, anche in ragione dell'onerosita' della cauzione imposta, potrebbe essere di fatto indotto a desistere dall'impugnazione, in tal modo vanificando una facolta' costituzionalmente garantita; Che il diaframma costituito dal versamento suddetto appare altresi' realizzare una manifesta disparita' di trattamento tra gli utenti, favorendo coloro che dispongono di maggiori mezzi economici; Che per quanto esposto emerge dubbio circa la conformita' della norma indicata al precetto costituzionale. Ritenuto che pertanto la questione appare rilevante per la definizione del giudizio, dovendosi altrimenti pervenire alla declaratoria dell'inammissibilita' del ricorso e che quindi debba essere preventivamente risolta la questione di legittimita' costituzionale della norma predetta. Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87.
P. Q. M. Sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza. Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Revere, addi' 27 gennaio 2004 Il giudice di pace: Modena 04C0743