N. 588 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2004

Ordinanza  emessa  il  5 marzo 2004 dal giudice di pace di Cesena nel
procedimento  civile  vertente tra Harris Graham John contro Prefetto
di Forli-Cesena

Circolazione   stradale   -  Infrazioni  al  codice  della  strada  -
  Infrazioni  commesse  con veicoli immatricolati all'estero o muniti
  di  targa  EE  -  Onere  per  il  trasgressore straniero che voglia
  proporre  successivamente  ricorso  di  versare in mani dell'agente
  accertatore  una  cauzione pari al doppio del minimo [rectius: alla
  meta'  del  massimo]  edittale  della  sanzione,  pena ritiro della
  patente  o  sequestro  [recte:  fermo amministrativo] del veicolo -
  Disparita'  di  trattamento  fra  trasgressori,  a  seconda  che il
  veicolo  sia  immatricolato  in  Italia  o  in  altro  Stato membro
  dell'UE - Discriminazione sostanzialmente basata sulla cittadinanza
  -  Incongruita'  rispetto  allo  scopo perseguito dal legislatore -
  Contrasto  con gli obblighi scaturenti dal Trattato CE - Violazione
  dei    diritti    costituzionali   dell'uomo   sotto   il   profilo
  dell'uguaglianza e del diritto di difesa.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 207.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 24.
Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di ammissibilita' - Onere per il ricorrente (anche se straniero) di
  versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo
  edittale   della   sanzione   inflitta  dall'organo  accertatore  -
  Disparita'  di  trattamento  fra  soggetti abbienti e non abbienti,
  nonche'  fra  cittadino e Pubblica Amministrazione - Limitazione di
  fatto  della  liberta' e dell'uguaglianza - Contrasto con il valore
  assoluto   della   persona  umana  e  con  i  diritti  fondamentali
  dell'individuo  -  Violazione  del  diritto  di  azione  e difesa -
  Ingiustificato vantaggio per la P.A.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha
  convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(GU n.26 del 7-7-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n.   899/A/03  R.G.,  promossa  da  Graham  Harris,  residente in
Inghilterra, Kingslynn via Plongh Lane n. 47, ricorrente;
    Contro prefetto di Forli-Cesena, resistente;
    In punto A: opposizione a sanzione amministrativa.
    Conclusioni del ricorrente: «... la dinamica dell'incidente da me
ora  riportata non risulta, pertanto, a mio parere, corrispondente al
verbale  che  gli agenti intervenuti mi hanno fatto sottoscrivere ...
Con  riferimento  al deposito pari alla meta' del massimo edittale mi
riservo  di  provvedere prontamente se richiesto, anche se ritengo di
non  dovere  adempiere  in  quanto gia' provveduto a corrispondere la
somma pari al minimo della pena prevista».

                              F a t t o

    Con  atto  del  ricorso avanti l'intestato ufficio del giudice di
pace,  il  sig. Graham  Harris  di  persona,  esponeva  che  in  data
25 agosto 2003 gli era stata contestata una contravvenzione per avere
violato il dettato di cui all'art. 148 comma 12 e 16 c.d.s.
    Contestandone   l'infondatezza  sia  in  fatto  che  in  diritto,
specificava   che,   pur   avendo   gia'   corrisposto   la  sanzione
amministrativa   in  misura  del  minimo  edittale  previsto  per  la
violazione  de  quo  a  mani  degli  agenti intervenuti a rilevare il
sinistro  dal  quale ha preso abbrivio la contestazione, non riteneva
giusto  che l'impugnazione del verbale fosse subordinato alla mancata
corresponsione  dell'emolumento  dovuto a seguito della contestazione
della multa.
    Specificava  che la decisione di pagare a mani dei verbalizzanti,
era  stata presa poiche' essendo egli cittadino inglese e servendogli
il  motore  a  bordo  del quale avrebbe violato il c.d.s., non poteva
permettersi  il  sequestro  del  mezzo  stante l'imminente rientro in
patria.
    Concludeva, quindi, come sopra riportato.
    Si  costituiva,  quindi  la  Prefettura  di Forli' - Cesena, che,
eccependo l'improcedibilita' dell'opposizione ex art. 204-bis comma 1
c.d.s.,  cosi' come modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003,
instava per la reiezione del ricorso cosi' come proposto.
    All'udienza   di  comparizione  delle  parti,  si  presentava  la
legittima rappresentante del ricorrente che, riportandosi all'atto di
ricorso,  sottolineava  l'ingiustizia  della  preclusione  cosi' come
intesa  dall'art. 204-bis,  comma  1 c.d.s. che, imponendo anche agli
stranieri  di  soggiacere  all'alternativa  di dovere pagare, per non
vedersi  costretti  a  dovere  ritornare  dall'estero  in  Italia per
sostenere le proprie ragioni.

                            D i r i t t o

    Esaminati  gli  atti,  questo  giudice  rileva come il ricorso in
opposizione   a  sanzione  amministrativa  sia  stato  depositato  in
cancelleria  in  data  26 agosto  2003, senza il versamento presso la
cancelleria  del  Giudice  di  pace  di Cesena della somma richiesta,
ovvero  pari  alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo   accertatore,   e  nonostante  la  corresponsione  della
sanzione amministrativa determinata nel minimo.
    Il  primo  obbligo,  previsto  a  pena  di  inammissibilita'  del
ricorso,   scaturisce   dall'art. 204-bis   del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285,  introdotto  dalla  legge  1° agosto  2003,
n. 214,   che   ha   convertito,  in  legge,  con  modificazioni,  il
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
    Detta  legge,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 186 del
12 agosto  2003  -  Suppl. Ordinario - n. 133 e' entrata in vigore il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  e,  pertanto,  nel  caso  che  ci  occupa,  doveva  essere
osservata   sebbene  contrastante  con  l'art. 4  del  regio  decreto
10 marzo  1910, n. 149, tutt'ora in vigore, che espressamente prevede
che  le  cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in
denaro.
    Il  secondo, invece, e' derivato direttamente dal mantenimento in
vigore  dell'art. 207  c.d.s., per effetto del quale chi commette una
violazione  amministrativa  con un veicolo immatricolato in uno stato
comunitario,  se  non  effettua immediatamente il pagamento in misura
ridotta  nelle  mani dell'agente accertatore, deve versare, a pena di
ritiro  della  patente  o  di  fermo  amministrativo del veicolo, una
cauzione  di  ammontare  pari  alla  meta' del massimo della sanzione
prevista.
    Questo giudice ritiene che l'art. 203-bis del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285,  introdotto  dalla  legge  1° agosto  2003,
n. 214,   che   ha   convertito   in  legge,  con  modificazioni,  il
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 non sia conforme a Costituzione.
    Analogamente,  ritiene  che  la  seconda obbligazione comporti un
trattamento  differenziato  e  non  proporzionato dei trasgressori in
base al luogo di immatricolazione dei veicoli.
    Per  i  superiori  motivi,  pertanto,  intende sollevare, come in
effetti  solleva,  incidente  di  costituzionalita'  nei  termini che
seguono.

                   Sulla rilevanza della questione

    Nel  caso  che ci occupa il collegamento giuridico, e non gia' di
mero   fatto,   tra   la   res   giudicanda   e   le  norme  ritenute
incostituzionali, appare del tutto evidente.
    Difatti,  ove si ritenesse l'art. 204-bis del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285,  introdotto  dalla  legge  1° agosto  2003,
n. 214,   che   ha   convertito,  in  legge,  con  modificazioni,  il
decreto-legge  27 giugno  2003,  n. 151  conforme  a Costituzione, il
ricorso  andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove, per contro, si
ritenesse  il  predetto  disposto in contrasto con la Costituzione la
suddetta opposizione dovra' essere esaminata nel merito.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    Violazione degli artt. 2, 3 e 10 Cost.
    Per  ritenere  l'art. 204-bis  del  decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285,  introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha
convertito  in  legge,  con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno
2003,  n. 151  conforme  a Costituzione occorrerebbe affermare che la
diversa  posizione  che  il  legislatore  ha  riservato a cittadino e
pubblica  amministrazione  nonche'  lo  straniero  - vieppiu' facente
parte  della  Comunita'  europea  -, oltre che a cittadino abbiente e
cittadino non abbiente, non violi alcun precetto costituzionale.
    Tale  assunto, tuttavia, non viene condiviso da questo giudice in
quanto   la   normativa   in  parola  lede  il  diritto  fondamentale
dell'individuo  espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione
della Repubblica italiana, ponendo i soggetti abbienti e non abbienti
su  un piano di disuguaglianza fra loro permettendo esclusivamente al
soggetto  che  sia  in  possesso  di  una somma di denaro addirittura
doppia  rispetto  a  quella  che  gli  consentirebbe  di  definire la
pendenza  mediante  pagamento in misura ridotta, di potere tutelare i
propri diritti proponendo ricorso al giudice di pace.
    Ne'  e'  sostenibile la tesi che al soggetto non abbiente sarebbe
comunque  possibile  presentare  ricorso  al  prefetto in quanto tale
procedura non prevede il versamento di alcuna cauzione, sia in quanto
a  maggior  ragione cio' evidenzierebbe come il ricorso al giudice di
pace si trasformerebbe in un mezzo di tutela riservato esclusivamente
a soggetti facoltosi, sia in quanto la scelta della sede ove tutelare
i  propri diritti distinguerebbe o meglio discriminerebbe i cittadini
sul  piano  economico  e  sociale  limitando  di  fatto la liberta' e
l'uguaglianza degli stessi.
    Del  tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto,
che questo giudice ritiene incostituzionale, si presti a tale censura
in  quanto  l'art. 3  della  Costituzione  della  Repubblica italiana
prevede  che  compito della Repubblica e' rimuovere, non gia' creare,
ostacoli  di  ordine  economico  e sociale che, limitando di fatto la
liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo
della persona umana.
    Peraltro,  il  disposto,  della  cui costituzionalita' si dubita,
lede  altresi'  l'art. 2  Cost. che sancisce il valore assoluto della
persona    umana,    frustrando    uno   dei   diritti   fondamentali
dell'individuo.
    Violazione  analoga  a  quella  dell'imposizione del pagamento in
misura  ridotta  a  carico  dello  straniero,  che implica una palese
disparita'  di  trattamento  nei  di  lui  confronti  a  dispetto del
principio   di   conformita'   dell'ordinamento   italiano  a  quello
straniero.
    Cio'  e' tanto piu' evidente, in quanto si consideri che al comma
2,   l'art. 10  Cost.  dispone  che  la  condizione  giuridica  dello
straniero deve essere regolata dalla legge in conformita' delle norme
e  dei  trattati  internazionali  (prel. 16; c.p. 3 ss); mentre, tale
trattamento disparitario e' il frutto del venir meno dell'Italia agli
obblighi  ad  ella  incombenti  in  forza dell'art. 6 del Trattato Ce
(divenuto,  in seguito a modifica, l'art. 12 Ce) (Corte Giustizia CE,
Sez.  VI,  19 marzo  2002, n. 224, Comm. Ce c. Rep. It.; in: Foro It.
2002,  IV,  358;  Eur.  Legal Forum 2002, 180; Riv. Polizia 2002, 364
s.m.).
    In  effetti la Corte di giustizia delle Comunita' europee, con la
superiore  decisione,  ha  ritenuto che l'art. 207 c.d.s. comporti un
trattamento  differenziato  e non proporzionato dei trasgressori alle
norme   della   circolazione   stradale  in  relazione  al  luogo  di
immatricolazione  del  veicolo  e,  quindi,  in  ultimi  analisi,  in
relazione alla loro residenza.
    Difatti,   la  disciplina  italiana  muta  sensibilmente  ove  il
trasgressore  commetta  la  violazione  con  un veicolo immatricolato
all'estero  (per quello che interessa agli odierni fini, in uno stato
comunitario) e tale violazione sia accertata immediatamente.
    In  particolare,  in  caso  di infrazione commessa con un veicolo
immatricolato  in  Italia,  il  trasgressore dispone di un termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla contestazione o dalla notificazione
dell'infrazione,  per  il  pagamento  del minimo edittale; entro tale
termine puo' anche presentare ricorso al prefetto, se non gia' pagato
il suddetto minimo.
    Invece,  dall'art. 207  c.d.s. risulta che, in caso di infrazione
commessa a bordo di un veicolo immatricolato all'estero o targato EE,
il  trasgressore  deve  versare  immediatamente  il  minimo  edittale
oppure,  in particolare se intende contestare l'infrazione dinanzi al
prefetto,  costituire  una cauzione pari al doppio del minimo, a pena
di ritiro della patente o di fermo amministrativo del veicolo.
    In   tal  modo,  risulta  che  l'art. 207  c.d.s.  introduca  una
disparita' di trattamento a discapito dei trasgressori in possesso di
un veicolo immatricolato in uno Stato membro.
    E'   ben   vero   che  tale  disparita'  di  trattamento  non  e'
direttamente basata sulla cittadinanza.
    Tuttavia,  e'  pacifico che, in Italia, la grande maggioranza dei
trasgressori  in possesso di un veicolo immatricolato in uno Stato in
un  altro  Stato membro non e' di cittadinanza italiana, mentre lo e'
la  grande  maggioranza  dei  trasgressori  in possesso di un veicolo
immatricolato in Italia.
    Ne   consegue  che  la  disparita'  di  trattamento  indotta  con
l'art. 207  c.d.s.  a  scapito  dei  trasgressori  in  possesso di un
veicolo  immatricolato  in  uno  Stato  membro comporta, di fatto, il
medesimo risultato di una discriminazione basata sulla cittadinanza.
    Vale,  in  questa sede, appurare la sussistenza o meno di ragioni
obiettive  tali  da  giustificare  l'esistenza  della  norma  di  che
trattasi.
    Al  proposito,  ci  si  riporta  a  quanto  sostenuto dal Governo
italiano  che,  adducendo  la  mancanza di strumenti internazionali o
comunitari   che  assicurino  che  una  sanzione  pecuniaria  per  un
infrazione  al codice della strada irrogata in uno Stato membro possa
essere   eseguita,   eventualmente,   in   un   altro  Stato  membro,
concluderebbe  per l'esistenza di un concreto rischio che la sanzione
non sia riscossa.
    Inoltre,   nella  stessa  sede,  fu  evidenziata  la  carenza  di
reciprocita'  tra la Repubblica italiana ed altri Stati membri, per i
quali  non  vigono  neanche convenzioni bilaterali atte ad assicurare
tale esecuzione.
    Tali  sono  le  circostanze  che giustificherebbero l'incriminato
comportamento  disparitario,  i  cui limiti patrimoniali, consistenti
nel  versamento  di  un  importo  pari  al doppio del minimo edittale
previsto  dall'art. 207  c.d.s.  da  corrispondersi  sotto  forma  di
cauzione  o  di presentazione di documento fidejussorio, ha l'effetto
di  indurre  i trasgressori ad effettuare immediatamente il pagamento
del  doppio  del  minimo  e,  percio', a rinunciare al termine per il
ripensamento  che  la  legge  concede loro per decidere se contestare
meno l'infrazione dinanzi al prefetto.
    Alla luce di quanto sopra, il superiore trattamento differenziato
appare  oltremodo  sproporzionato  rispetto  allo scopo perseguito da
questa disposizione.
    Alle  superiori  obiezioni,  si eccepisce che l'identico concreto
obiettivo sarebbe altrettanto agevolmente perseguito anche attraverso
la  corresponsione di una cifra pari al minimo edittale con eventuale
incameramento  della  stessa  ad  opera  dell'autorita' italiana alla
scadenza  del  termine  dei  sessanta  giorni  previsto dall'art. 202
c.d.s.
    Associandosi   alle   superiori   obiezioni  anche  la  Corte  di
giustizia,  si  dichiaro'  la  Repubblica italiana colpevole di avere
osservato  un  trattamento  differenziato  e  non  proporzionato  dei
trasgressori  in  base  al  luogo di immatricolazione dei veicoli, in
palese  spregio  degli  obblighi scaturenti dal testo dell'art. 6 del
Trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 Ce).
    Quanto sin qui dedotto, esposto e rilevato, evidenzia, senza tema
di smentita, la violazione dei diritti costituzionali dell'uomo sotto
il  profilo  dell'osservanza  dell'uguaglianza ex art. 10 Cost. e del
diritto di difendersi.
    Detto  articolo, non impone l'assimilazione della posizione dello
straniero a quella del cittadino, ne' alcuna norma internazionale, di
origine  consuetudinaria  o patrizia, impone al legislatore nazionale
la  parita'  dei cittadini e stranieri relativamente all'acquisto, al
godimento ed all'esercizio di tutti i diritti civili.
    Pertanto,  la condizione di reciprocita', che riguarda soltanto i
diritti  civili,  senza limitare la garanzia dei diritti fondamentali
della  persona  dello  straniero, e' conforme tanto alla consuetudine
dell'ordinamento   internazionale   quanto  a  quello  costituzionale
(Consiglio  di  Stato,  Sez. I, 15 giugno 1994, n. 626; in: Foro amm.
1995, 2298).
                    Violazione dell'art. 24 Cost.
    L'ingiustificato  ostacolo  imposto per la tutela dei diritti del
cittadino  nella  sola  sede  giurisdizionale contrasta con l'art. 24
Cost.  il  quale  espressamente  prevede  che  tutti possano agire in
giudizio  per  la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ed
aggiunge  che  la  difesa  e'  un diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
    La  sola lettura della norma costituzionale fa apparire palese il
netto   contrasto  di  quest'ultima  con  l'art. 24-bis  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto
2003,  n. 214,  che  ha  convertito,  in legge, con modificazioni, il
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
    Infatti, l'imposizione del versamento della cauzione previsto per
la  tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale
oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto un ingiusto vantaggio
per  l'amministrazione  opposta  che, a differenza dell'opponente, in
caso  di  vittoria  ha  immediatamente  a propria disposizione quanto
eventualmente  dovuto,  non  assicura  la  possibilita'  di  agire in
giudizio  per  la  tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a
coloro i quali non dispongono di una sufficiente agiatezza economica,
in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.
    Peraltro,  e' indubbio che l'art. 204-bis del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285,  introdotto  dalla  legge  1° agosto  2003,
n. 241,   che   ha   convertito,  in  legge,  con  modificazioni,  il
decreto-legge  27 giugno  2003, n. 151 nell'indurre il ricorrente, di
fatto,   a   desistere   dal   tutelare  i  propri  diritti  in  sede
giurisdizionale,  scoraggia  l'unico mezzo di tutela che quest'ultimo
ha  a  propria  disposizione soggetto al principio della soccombenza,
costringendo  o  comunque  inducendo  i  meno  facoltosi a presentare
ricorso  al prefetto per la tutela dei propri diritti, sede in cui in
caso di accoglimento dell'opposizione il ricorrente non viene affatto
rifuso  non  solo delle eventuali spese sostenute per l'assistenza di
un professionista, ma neppure delle spese vive sostenute.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza, solleva
d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 207
e   204-bis   del   decreto   legislativo   30 aprile  1992,  n. 285,
quest'ultimo  in  particolare  introdotto dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214,   che   ha   convertito   in  legge,  con  modificazioni,  il
decreto-legge  27 giugno  2003, n. 151 per contrasto con gli artt. 2,
3,  10  e  24  Cost.  della  Repubblica  italiana, nella parte in cui
prevedono, rispettivamente:
        1. che all'atto della contestazione immediata dell'infrazione
a  cittadino  straniero  su  veicolo  immatricolato  all'estero debba
versare  una  cauzione  pari  al  doppio  del minimo edittale qualora
voglia  fare valere le proprie ragioni nelle opportune sedi di legge,
a pena di ritiro della patente e sequestro del mezzo;
        2.  che il ricorrente, di qualunque Stato sia, debba comunque
procedere al deposito del ricorso previo versamento nella cancelleria
del  giudice  di  pace,  a  pena di inammissibilita' del ricorso, una
somma  pari  alla  meta' del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore;
    Sospende    il    presente   giudizio,   n. 899/A/2003,   nonche'
l'esecutivita' della sanzione odiernamente opposta.
    Manda  alla  cancelleria  per l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cesena, addi' 30 gennaio 2004
                     Il giudice di pace: Pepoli
04C0755