N. 614 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2004

Ordinanza  emessa l'11 marzo 2004 dal G.I.P. del Tribunale di Saluzzo
nel procedimento penale a carico di Alin Mohamed di Salah

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Disparita'  di  trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o
  piu'  gravi - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per
  l'adozione  da  parte  della  polizia  giudiziaria di provvedimenti
  provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.27 del 14-7-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    All'esito  della  udienza di convalida dell'arresto nei confronti
di:  Alin  Mohamed Di Salah, nato a Khouribga (Marocco) il 18 gennaio
1983,  senza fissa dimora, elettivamente domiciliato presso lo studio
del  difensore  nominato di ufficio difeso dall'avv. Alberto Savio in
sostituzione  del  difensore  avv.  Carlo  Savio  di Saluzzo nominato
d'ufficio; imputato:
        1) del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
perche'  senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello
Stato  in violazione dell'ordine di espulsione impartito dal Questore
di Cuneo il 27 gennaio 2004 e notificato nella stessa data;
        2)  del  reato  di  cui  all'art  6,  comma 3 d.lgs. 286/1998
perche'  senza  giustificato motivo alla richiesta dei Carabinieri di
Saluzzo  di esibire un documento di identificazione non esibiva alcun
documento, in Saluzzo il 6 marzo 2004.
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Il  giorno  6 marzo 2004 una pattuglia dei Carabinieri del nucleo
operativo   radiomobile   della  Compagnia  di  Saluzzo  in  servizio
perlustrativi  procedeva a controllo di un cittadino extracomunitario
di  apparente  nazionalita'  magrebina,  accertando che nei confronti
dello  stesso riconosciuto ed identificato nell'odierno indagato, era
stato emesso in data 27 gennaio 2004 dal Prefetto di Cuneo decreto di
espulsione  e  conseguente  ordine di abbandonare il territorio dello
Stato emesso in pari data dal Questore di Cuneo.
    Sulla  base  della predetta documentazione i militari procedevano
all'arresto  dell'Alin  Mohamed  Di  Salah  nella flagranza del reato
sopra  rubricato al capo 1), come obbligatoriamente previsto al comma
5-quinquies della norma sopra indicata.
    Il p.m. disponeva la immediata liberazione dell'indagato ai sensi
dell'art. 121  disp. att. c.p.p., formulando istanza per la convalida
degli arresti come sopra effettuato.
    All'udienza   di   convalida  questo  giudice  ritiene  di  dover
sollevare  d'ufficio  eccezione  di  incostituzionalita' dell'art. 14
comma 5-quinquies d.lgs. 286/1998, laddove impone l'arresto anche per
reati  quali  quello  contestato agli odierni indagati, per contrasto
con gli artt. 3 e 13 Cost.
    Preliminarmente  ad  ogni  valutazione  in  ordine alla decisione
sulla  chiesta  convalida  dell'arresto, obbligatoriamente effettuato
dagli operanti, d'ufficio si solleva eccezione di incostituzionalita'
per  contrasto  dell'art. 14  comma  5  della  legge 286/1998 con gli
artt. 3, 13 e 24 Costituzione.
    Dubita  il  giudice  scrivente  di  poter  convalidare l'arresto,
rilevando   la   non   manifesta   infondatezza  della  questione  di
illegittimita'  costituzionale  del disposto di cui all'art. 14 comma
5-quinquies   d.lgs.   n. 286/1998   (come   modificato  dalla  legge
n. 189/2002),  in  relazione alle norme costituzionali e per i motivi
di seguito specificati.
Violazione dell'art. 3 Costituzione.
    Nel  nostro  ordinamento  l'arresto  obbligatorio in flagranza di
reato   e'  previsto  dall'art. 380  c.p.p.  in  correlazione  a  due
categorie  di reati: a) genericamente per tutti i delitti per i quali
la  legge  stabilisce  la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione
non  inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti; b) per
una  serie  di  reati  specificamente  elencati  i quali, pur essendo
puniti  con  una pena detentiva inferiore, sono manifestazione, nella
valutazione  del  legislatore, di una spiccata pericolosita' sociale.
Puo'   dunque   affermarsi   che  l'obbligatorieta'  dell'arresto  e'
correlata  a  reati  che  hanno  natura  di  delitti  (e  quindi sono
caratterizzati    dall'elemento   psicologico   del   dolo)   e   che
rappresentano un grave attentato ai valori e agli interessi giuridici
sociali.
    L'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998 (modifica apportata
dalla  legge  n. 189/2002) ha introdotto l'arresto obbligatorio anche
per un reato - quale quello di cui all'imputazione - che:
        nella  stessa  valutazione  del  legislatore  e'  di  modesta
gravita', tanto da essere punito con l'arresto da sei mesi a un anno;
        e' un reato contravvenzionale, punito pertanto anche a titolo
di mera colpa.
    Queste   due   caratteristiche   allontanano,   a   giudizio  del
remittente,  la fattispecie incriminatrice in esame da tutte le altre
ipotesi   per   le   quali   e'   stabilito  l'arresto  obbligatorio,
avvicinandola  invece alle numerosissime contravvenzioni per le quali
e'  escluso  non  solo  l'obbligo,  ma anche la facolta' di procedere
all'arresto in flagranza.
    E'  dunque  indubitabile  che  la norma in oggetto introduca, per
l'autore  del  reato  di cui all'art. 14, comma 5-ter, un trattamento
diverso  -  e  ben  piu' affittivo - da quello previsto per tutti gli
altri   autori   di   reati   contravvenzionali,  anche  piu'  gravi,
equiparando  invece  la  sua  posizione  processuale  e sostanziale a
quella degli autori di gravi delitti contemplati dall'art. 380 c.p.p.
    Tale  disparita'  di  trattamento  risulta inoltre confermata dal
confronto  della norma incriminata con l'altra ipotesi di arresto per
contravvenzione introdotto dalla legge n. 189/02; l'art. 13, comma 13
punisce  con  la  medesima  pena  (arresto  da sei mesi a un anno) lo
straniero  espulso  che  trasgredisca  al  divieto  di  rientrare nel
territorio  dello  Stato  in  difetto  di speciale autorizzazione del
Ministro  dell'interno;  ebbene, in questo caso, caratterizzato da un
piu'  forte  elemento  soggettivo  e  punito con la medesima sanzione
penale, l'arresto e' soltanto facoltativo.
    Se  dunque  e' vero che spetta al legislatore stabilire i casi in
cui    e'   imprescindibile   incidere   sulla   liberta'   personale
dell'imputato,  e'  ugualmente  vero  che la nuova ipotesi di arresto
obbligatorio  in  flagranza  rappresenta  un  elemento di rottura del
sistema  normativo  che  si ritiene debba conservare una sua coerenza
intrinseca  al  fine  di salvaguardare il principio costituzionale di
eguaglianza   che   esige   un  trattamento  non  discriminatorio  di
situazioni omogenee.
Violazione dell'art. 13, 3° comma Costituzione.
    Poiche'  la  previsione  dell'arresto  obbligatorio  in flagranza
incide,  comprimendola,  la  liberta' personale di un individuo, deve
ritenersi   che   la   sua  legittimita'  vada  confrontata  anche  e
soprattutto  con la disposizione costituzionale che detta i parametri
da  rispettare  nell'adozione  di  provvedimenti  provvisori  in tema
appunto di liberta' personale.
    Con la disposizione di cui all'art. 13, 3° comma Costituzione, si
e'  dettato un preciso e chiarissimo limite alla discrezionalita' del
legislatore  ordinario,  stabilendo  che l'intervento degli organi di
p.s.  sia  giustificato  dalla  ricorrenza  di  «casi  eccezionali di
necessita' ed urgenza».
    Orbene,  l'arresto  obbligatorio  in  flagranza  del reato di cui
all'art. 14  comma  5-ter  del  d.lgs.  286/1998,  tenuto conto della
complessiva  disciplina  processuale  e  sostanziale, si presenta non
solo  estraneo  alla categoria dei «casi eccezionali di necessita' ed
urgenza», ma del tutto inutile.
    E'   palese   come   l'istituto   dell'arresto  in  flagranza  e'
caratterizzato  (anche) da una evidente finalita' anticipatoria degli
effetti  della  applicazione,  da  parte  del  giudice, di una misura
cautelare   coercitiva:   cio'  emerge  con  chiarezza  dal  disposto
dell'art. 391 comma 5° c.p.p. che consente al giudice della convalida
l'applicazione  di  misure coercitive anche al di fuori dei limiti di
pena  previsti  dagli artt. 274 comma 1 lett. c) e 280 c.p.p. Orbene,
nel  caso  in  esame  questa  finalita'  difetta del tutto: non vi e'
infatti  alcuna  norma  che  consenta  al  giudice, dopo la convalida
dell'arresto,  di  applicare una misura cautelare; dunque, il sistema
delineato  dal  legislatore  comporta che all'arresto obbligatorio in
flagranza   per   il   reato  in  questione  consegue  pur  sempre  e
necessariamente la liberazione dell'arrestato o da parte del G.i.p. o
del  giudice  della  direttissima  all'esito  della fase di convalida
dell'arresto  oppure - se non ancora prima, come nel caso di specie -
dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p.
    L'utilita' dell'arresto in flagranza in tali ipotesi di reato non
puo' essere giustificato altrimenti:
        non  con  la  esigenza di procedere immediatamente a giudizio
direttissimo:   la   previsione  di  un  processo  rapido  nel  quale
all'arresto   segua   il   processo,   la  condanna,  l'espulsione  e
l'accompagnamento  alla  frontiera  e'  incompatibile  con il sistema
processuale   che  consente  all'arrestato,  dopo  la  convalida,  di
ottenere  un  termine  a  difesa e gli da' diritto di lasciare l'aula
libero  nella  persona  e di presentare nelle successive udienze ogni
prova  a  sostegno  della  sussistenza di un giustificato motivo alla
inottemperanza   all'ordine  del  questore;  per  altro  verso,  deve
evidenziarsi  che  non e' necessario l'arresto in flagranza per poter
procedere   con   il   rito  direttissimo,  essendo  sufficiente  una
situazione   di  particolare  evidenza  della  prova  (art. 449,  450
c.p.p.);
        non  con  l'esigenza di garantire con l'arresto la successiva
esecuzione  della  espulsione  con  accompagnamento  alla  frontiera:
premesso   infatti   che   l'autorita'  amministrativa  puo'  sempre,
autonomamente  dalla  autorita'  giudiziaria,  eseguire  l'espulsione
coattivamente   e   che  puo'  fare  affidamento  su  un  periodo  di
complessivi  60  giorni  per risolvere le difficolta' pratiche che si
interpongano  alla  esecuzione  coattiva, e' evidentemente utopistico
pensare  che  l'arresto  in  flagranza  faciliti  la procedura: se la
polizia  e' in grado di eseguire l'espulsione al momento dell'arresto
dello  straniero  la miglior soluzione sarebbe eseguirla subito senza
dover  mettere  l'arrestato a disposizione del p.m. e del giudice; se
non  e'  in  grado per difficolta' oggettive di procedervi al momento
dell'arresto certamente non lo sara' neppure dopo 48 ore.
    In  conclusione,  ritiene il remittente che non siano ravvisabili
nella  fattispecie  in  esame gli estremi costituzionalmente previsti
per una limitazione della liberta' personale, dimostrandosi l'arresto
in  flagranza una previsione sostanzialmente inutile perche' priva di
finalita'   processuali   e  sostanziali  e  non  giustificata  dalla
ricorrenza di un caso eccezionale di necessita' o urgenza.
    La   questione  di  legittimita'  costituzionale  appare  inoltre
rilevante,  essendo  evidente  che  la  valutazione  in  ordine  alla
legittimita' o meno, secondo i parametri costituzionali, dell'operato
della p.g. condiziona il giudizio della convalida dell'arresto.
                              P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14  comma  5-quinques  d.lgs.
n. 286/1998  - come modificato dalla legge n. 189/02 - nella parte in
cui  prevede  che  per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs.
n. 286/1998  sia  obbligatorio l'arresto in flagranza dell'autore del
fatto, per violazione degli articoli 3 e 13 comma 30 Costituzione;
    Sospende  il giudizio di convalida sin visto l'esito del giudizio
incidentale di legittimita';
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale in Roma;
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Saluzzo, addi' 11 marzo 2004
                       Il giudice: Pochettino
04C0781