N. 189 ORDINANZA 21 - 24 giugno 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Morosita' nel pagamento di somme iscritte
  a  ruolo  - Fermo amministrativo di veicoli - Mancata previsione di
  limiti  di  valore  -  Asserita  disparita' di trattamento rispetto
  all'iscrizione  ipotecaria  che avviene solo per un importo pari al
  doppio  dell'importo  del  credito  per cui si procede - Censura di
  norma  abrogata,  carente  descrizione  delle fattispecie a quibus,
  assenza   di   specifica   motivazione   sui   parametri  invocati,
  motivazione  contraddittoria  -  Manifesta  inammissibilita'  delle
  questioni.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, commi 1 e 2, e 91-bis.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97
Riscossione delle imposte - Morosita' nel pagamento di somme iscritte
  a  ruolo - Fermo amministrativo di veicoli - Preventivo esperimento
  di  un  tentativo  di  pignoramento  con  esito  negativo - Mancata
  previsione  -  Asserita  disparita'  di  trattamento  rispetto agli
  istituti   del   concordato   preventivo   e   dell'amministrazione
  controllata,    misura    sovradimensionata    e    rimessa    alla
  discrezionalita'  del  privato  concessionario  -  Censura di norma
  abrogata,  carente  descrizione delle fattispecie a quibus, assenza
  di   specifica  motivazione  sui  parametri  invocati,  motivazione
  contraddittoria,  tertium  comparationis  inconferente  - Manifesta
  inammissibilita' delle questioni.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis.
- Costituzione, artt. 3, 53 e 97.
(GU n.25 del 30-6-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:   Carlo   MEZZANOTTE,   Fernanda   CONTRI,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 86, commi 1 e
2,  e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito), promossi con n. due ordinanze del 5 maggio 2003 dal Giudice
di  pace  di  Bianco  nei  procedimenti  civili vertenti tra Strangio
Giuseppe  e  Commisso  Filippo  e l'E.T.R. S.p.a. di Reggio Calabria,
iscritte  ai  nn. 557  e 558 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 24 marzo 2004 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il Giudice di pace di Bianco, con due ordinanze in
data  5 maggio  2003  aventi  identica  motivazione, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3,  53 e 97 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis, in
relazione  all'art. 77,  del  decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
imposte  sul  reddito), nella parte in cui non prevedono che, in caso
di fermo amministrativo di un veicolo, questo possa avvenire sui beni
di   proprieta'   del  debitore  fino  alla  concorrenza  del  doppio
dell'importo  del  credito complessivo per cui si procede, cosi' come
previsto  dall'art. 77  dello stesso d.P.R. nel caso di iscrizione di
ipoteca  sui  beni  immobili  del  debitore, e nella parte in cui non
prevedono che l'esperimento di un tentativo di pignoramento con esito
negativo  costituisca presupposto necessario del fermo amministrativo
del veicolo;
        che il rimettente riferisce di essere investito di non meglio
precisati  «tempestivi  ricorsi»  presentati  da  due  proprietari di
veicoli assoggettati a fermo amministrativo da parte di concessionari
della  riscossione  dei  tributi  e che nei giudizi a quibus le parti
hanno sollevato eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 86
del d.P.R. n. 602 del 1973;
        che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice di
pace  rimettente  osserva che i provvedimenti di fermo amministrativo
appaiono  «ingiusti, illegittimi, iniqui» e che «l'attivita' posta in
essere  dal concessionario risulta essere emanata in assoluta carenza
di potere, oltre che lesiva dei diritti soggettivi» dei ricorrenti;
        che,  dopo  aver  ricostruito il quadro normativo applicabile
alla  fattispecie,  il rimettente osserva che, in assenza del decreto
di  attuazione  previsto  dall'ultimo  comma  dell'art. 86 del d.P.R.
n. 602  del 1973, il concessionario «non ha alcun potere per disporlo
[il  fermo]  per  il  semplice ed insuperabile motivo che un precetto
privo della normativa di attuazione e' un precetto inapplicabile»;
        che, dopo aver escluso l'attuale vigenza del d.m. 7 settembre
1998, n. 503, in quanto allora il fermo aveva una funzione diversa ed
era  in  ogni  caso  subordinato  alla  richiesta  di un pignoramento
negativo  o  del verbale di irreperibilita', il giudice a quo osserva
come il fermo sia «sovradimensionato» e rimesso alla discrezionalita'
del privato concessionario;
        che, secondo il rimettente, il d.m. 7 settembre 1998, n. 503,
prevedeva  la  necessita' di un previo pignoramento negativo e poneva
un  limite  di  lire cinquecentomila al di sotto del quale non poteva
disporsi  il  provvedimento  di  fermo,  e  ancora che era vietato il
pignoramento  di  beni  mobili  per  un  valore presunto superiore al
doppio del debito;
        che  il  Giudice di pace di Bianco ricorda poi che l'art. 517
cod.  proc.  civ. prescrive che l'esecuzione vada eseguita sulle cose
indicate  dal  debitore,  norma  questa  completamente  ignorata  dal
concessionario  procedente  nei  due  casi  che hanno dato origine ai
giudizi a quibus;
        che,  dopo  aver  ricordato  la  modifica  del  comma 1 della
disposizione  impugnata  ad  opera del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193,
che   ha   attribuito  al  concessionario  un  indiscriminato  potere
discrezionale,  eliminando  il  filtro rappresentato dall'art. 79 del
d.P.R.  28 gennaio 1988, n. 43, il rimettente rileva che si riscontra
una  grave  ed  irragionevole disparita' di trattamento se si compara
l'art. 86  con l'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, dal momento che,
mentre  in  caso  di  fermo amministrativo di veicolo non e' previsto
alcun  limite  di valore, l'iscrizione ipotecaria avviene solo per un
importo pari al doppio dell'importo del credito per cui si procede;
        che  secondo  il  giudice  a quo si puo' configurare un serio
dubbio  di  legittimita'  costituzionale  anche  dell'art. 91-bis del
citato  d.P.R.  n. 602  del  1973,  per violazione dell'art. 3 Cost.,
«proprio  a causa della ingiustificata ed irragionevole disparita' di
trattamento  della  norma  in  esame  nei  confronti  dei  soggetti a
concordato  preventivo  e/o ad amministrazione controllata rispetto a
chi   versa   in  questo  stato  per  il  medesimo  provvedimento  di
espropriazione forzata, cioe' il fermo amministrativo dei beni mobili
registrati»;
        che,  quanto  alla  rilevanza  delle questioni, il rimettente
afferma  che  ai  fini  della decisione sui ricorsi «e' assolutamente
necessario   valutare   la   corretta   applicazione   da  parte  del
concessionario  del  potere di disporre il fermo amministrativo di un
bene  mobile iscritto nei pubblici registri ai sensi dell'art. 86 del
d.P.R.   n. 602   del   1973,  disposizione  della  cui  legittimita'
costituzionale questo giudice dubita fortemente»;
        che e' intervenuto nei giudizi di legittimita' costituzionale
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura   generale  dello  Stato,  chiedendo  alla  Corte  di
dichiarare inammissibili o infondate le questioni sollevate;
        che,  secondo  la difesa erariale, le ordinanze di rimessione
risultano  prive  di una idonea descrizione degli elementi essenziali
dei giudizi pendenti, nonche' della dovuta motivazione in ordine alla
rilevanza  delle  questioni  ed  ai parametri costituzionali che sono
solo apoditticamente invocati;
        che,   secondo  quanto  osserva  ancora  l'Avvocatura,  nelle
ordinanze vengono citate alla rinfusa norme non pertinenti o abrogate
(come l'art. 91-bis del d.P.R. n. 602 del 1973), e vengono richiamati
istituti  del  tutto  estranei  alla  fattispecie, come il concordato
preventivo e l'amministrazione controllata;
        che  nel  merito  la  difesa  della  Presidenza del Consiglio
osserva  che  l'importo  minimo del debito che consente l'attivazione
del  fermo  amministrativo del veicolo, di cui all'art. 79 del d.P.R.
n. 43   del   1988,  era  previsto  solo  per  la  trasmissione  alla
amministrazione finanziaria del verbale di pignoramento negativo, per
consentire  alla  stessa  di  indicare  i  beni  (compresi  i veicoli
iscritti   al  PRA)  sui  quali  effettuare  ulteriori  tentativi  di
esecuzione,   atteso  che  all'epoca  i  concessionari  non  potevano
accedere direttamente all'anagrafe tributaria;
        che  ad avviso della difesa erariale tale limite non incideva
quindi sulla possibilita' di procedere alla esecuzione su detti beni,
il  cui  presupposto e' sempre stato la morosita' del debitore, e che
in  ogni  caso a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 13 aprile
1999, n. 112, l'intero d.P.R. n. 43 del 1988 e' stato abrogato;
        che, quanto alla proporzionalita' tra il debito vantato dagli
enti  creditori e l'iscrizione del fermo amministrativo, l'Avvocatura
osserva  che  la  stessa  era  prevista  in una disposizione abrogata
(art. 64  del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo antecedente al d.lgs.
n. 46 del 1999), e che, quanto alla scelta delle cose da pignorare di
cui  all'art. 517  cod.  proc.  civ.,  si  tratta di disposizione che
presuppone una collaborazione del debitore che generalmente non viene
prestata;
        che  l'Avvocatura  osserva  infine  che nessun raffronto puo'
essere  fatto,  ai  fini  del  giudizio  di eguaglianza, tra il fermo
previsto  dalla  disposizione  impugnata e l'iscrizione di ipoteca di
cui  all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia perche' si tratta di
istituti  fra loro diversi, sia perche', come ha piu' volte osservato
la  Corte,  il  legislatore  gode di ampia discrezionalita' in ordine
alle misure da adottare a garanzia dei diversi crediti.
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Bianco  dubita della
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte sul reddito), nella
parte  in  cui  non  prevedono  che,  in  caso  di applicazione della
sanzione  del  fermo  amministrativo  del  veicolo, sia stabilito che
questo  possa  avvenire sui beni di proprieta' del debitore fino alla
concorrenza  del  doppio dell'importo del credito complessivo per cui
si  procede, cosi' come previsto dall'art. 77 dello stesso d.P.R. per
l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore, e nella parte
in  cui  non  prevedono  che,  anche  nel  caso di applicazione della
sanzione  del  fermo  amministrativo del mezzo, venga previsto, quale
presupposto necessario, l'esperimento di un tentativo di pignoramento
con esito negativo;
        che  secondo  il rimettente le disposizioni impugnate violano
gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione;
        che  le due ordinanze sollevano, con identica motivazione, la
stessa  questione  di  legittimita'  costituzionale e i giudizi vanno
quindi riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
        che  l'art. 91-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, gia'
introdotto   dall'art. 5,   comma 4,  lettera e),  del  decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria,
finanziaria  e  contabile  a  completamento  della manovra di finanza
pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio  1997,  n. 30,  non  e' stato riprodotto dall'art. 16 del
d.lgs.  26 febbraio  1999,  n. 46  (Riordino  della  disciplina della
riscossione   mediante   ruolo,   a  norma  dell'art. 1  della  legge
28 settembre  1998, n. 337), che ha sostituito l'intero Titolo II del
d.P.R. n. 602 del 1973, e deve ritenersi percio' abrogato;
        che le ordinanze di rimessione contengono una descrizione del
tutto  carente  delle  fattispecie  sottoposte  al giudice a quo, non
essendo   dato  sapere  quale  sia  la  natura  dei  crediti  per  la
riscossione  dei  quali  sta procedendo l'esattoria nei confronti dei
debitori   i   cui   veicoli   sono   stati   assoggettati   a  fermo
amministrativo;
        che  le ordinanze non contengono alcuna specifica motivazione
in   ordine   all'asserita  violazione  degli  artt. 53  e  97  della
Costituzione;
        che  gli  atti  che  hanno  promosso  il giudizio della Corte
risultano  motivati  in  modo  contraddittorio,  dal  momento  che il
giudice  a  quo,  se  da un lato solleva la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 86  del  d.P.R. n. 602 del 1973, dall'altro
afferma   che,   in   mancanza   del  decreto  ministeriale  previsto
dall'ultimo  comma  della  disposizione,  i  provvedimenti  di  fermo
amministrativo   appaiono   «ingiusti,  illegittimi,  iniqui»  e  che
«l'attivita'  posta  in  essere  dal  concessionario  risulta  essere
emanata  in  assoluta carenza di potere, oltre che lesiva dei diritti
soggettivi»  dei  ricorrenti,  cio' che renderebbe irrilevante, nella
stessa prospettazione del rimettente, la decisione della Corte;
        che  nessuna attinenza ai giudizi in corso hanno gli istituti
del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata;
        che,  come questa Corte ha piu' volte affermato, le ordinanze
contenenti  una insufficiente descrizione della fattispecie concreta,
tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cosi'
come  quelle  motivate  in  modo contraddittorio, sono manifestamente
inammissibili  (cfr.,  fra  le  ultime,  ordinanze n. 61 e n. 119 del
2002).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni   sulla   riscossione   delle   imposte  sul  reddito),
sollevate,  in  riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione,
dal Giudice di pace di Bianco con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.
                        Il Presidente: Onida
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 giugno 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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