N. 191 ORDINANZA 21 - 24 giugno 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Reati di competenza del giudice di pace - Avviso
  all'imputato  della possibilita' di presentare, prima dell'apertura
  del  dibattimento,  domanda  di  oblazione  -  Mancata previsione -
  Prospettata   violazione   del   diritto  di  autodifesa  -  Omessa
  descrizione  della  fattispecie  a  quo,  carenza di motivazione in
  ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 30-6-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento
penale,  dal Giudice di pace di Taurianova con ordinanza del 7 luglio
2003,  iscritta  al  n. 991  del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 aprile 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  Giudice  di  pace  di  Taurianova ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468),  «nella  parte  in  cui  non prevede che
all'imputato  debba  essere dato espresso avvertimento della facolta'
di  definire  anticipatamente,  prima della dichiarazione di apertura
del  dibattimento, il giudizio mediante ricorso all'oblazione», anche
in relazione all'art. 3 della Costituzione;
        che  il  giudice  a  quo  espone  che il mancato avvertimento
all'imputato  che  puo'  ricorrere  all'oblazione  ovvero  realizzare
condotte  riparatorie  finalizzate all'estinzione del reato determina
«una  violazione  del  diritto  di autodifesa che risulta affievolito
anche  dalla  mancata  previsione  del  dovere del giudice di rendere
edotto  all'udienza  di  comparizione  l'imputato  della  facolta' di
definire, anticipatamente al dibattimento, il giudizio»;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
inammissibile,  per  assoluta  carenza  di motivazione in ordine alla
rilevanza  e  alla non manifesta infondatezza, e comunque non fondata
in ragione di quanto gia' affermato dalla Corte nell'ordinanza n. 231
del 2003 relativa a questione identica.
    Considerato  che  analoga  questione  e'  gia'  stata  dichiarata
manifestamente   infondata   con   ordinanza   n. 231   del   2003  e
successivamente con ordinanze n. 57, n. 56, n. 55 del 2004;
        che   peraltro   l'ordinanza   di  rimessione  difetta  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto  carente  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta infondatezza della questione;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente  inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 53 e n. 51
del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 20  del  decreto  legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace,  a  norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999,   n. 468),   sollevata,   in   riferimento   all'art. 3   della
Costituzione,  dal  Giudice di pace di Taurianova, con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 giugno 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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