N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 giugno 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 giugno 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Istruzione pubblica - Provincia di Bolzano - Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno finanziario 2004 (legge finanziaria 2004) - Attribuzione alla Giunta Provinciale del potere di disciplinare contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in tema di personale insegnante - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' e ingiustificato trattamento di favore di una parte del personale supplente con possibile pregiudizio per gli insegnanti di ruolo - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Provincia di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, art. 19, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, comma secondo, lett. N) e comma terzo, 119; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 19, comma decimo. Edilizia e urbanistica - Previsione che l'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, conv. in legge 24 novembre 2003, non trova applicazione in Provincia di Bolzano «fatte salve le disposizioni penali» e «per le materie di competenza legislativa della Provincia» - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile e penale - Violazione del principio di unita' nazionale - Lesione del principio di coordinamento finanziario. - Legge della Provincia di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, art. 32. - Costituzione, artt. 3, 5, 117, comma secondo, lett. L), comma terzo, 119, 127, comma secondo e 134; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 5. Ambiente (tutela dell') - Provincia di Bolzano - Smaltimento dei sottoprodotti animali da parte dell'imprenditore agricolo mediante trasporto, senza ulteriori oneri autorizzativi, alla piu' vicina struttura autorizzata - Previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di fuoriuscita e dispersione di liquidi organici dai mezzi di trasporto - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con la normativa del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione 3 ottobre 2002, n. 1774, relativa alla raccolta, trasporto e magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale e all'obbligo di tenuta di registro di carico e scarico - Violazione sulla sfera di competenza statale in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. - Legge della Provincia di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, art. 38. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. S).(GU n.34 del 1-9-2004 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Provincia di Bolzano, in persona del suo presidente della giunta, avverso gli artt. 19 (comma 4), 34 e 38 della legge provinciale 8 aprile 2004 n. 1, intitolata «Disposizioni per la formulazione del bilancio per l'anno finanziario 2004 ... (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 16 del 20 aprile 2004. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 giugno 2004 (si depositera' estratto del relativo verbale). L'art. 4 della legge statale 3 maggio 1999, n. 124, disciplina, in modo unitario ed organico, lo sperimentato istituto delle «supplenze» annuali e temporanee. La durata massima annuale di esse garantisce l'effettivita' del principio costituzionale posto dall'art. 97, comma terzo Cost. L'art. 19, comma 4 della legge in esame scardina l'anzidetta disciplina, affidando alla giunta provinciale il potere di «disciplinare» - mediante propria deliberazione, forse (ma non e' certo) avente valore di fonte secondaria - «contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale» (di lingua sia tedesca sia italiana). A giustificazione di tale disposizione sono addotte generiche «esigenze di continuita' didattica»; esigenze ovviamente non ignote al legislatore statale, il quale ha pero' ritenuto prevalente rispetto ad esse l'obbligo di osservare il predetto parametro costituzionale, ed anche l'esigenza di utilizzare secondo criteri di economicita' ed efficienza il personale di ruolo eventualmente resosi disponibile (decorso l'anno). In pratica, la disposizione in esame attribuirebbe alla giunta provinciale il potere di «stabilizzare» - per di piu', sulla specifica cattedra - alcuni o tutti coloro che, piu' o meno casualmente, si sono trovati ad esercitare una supplenza nell'anno scolastico 2003-2004. L'art. 19, comma 4 citato in esame contrasta con l'art. 9, n. 2 dello statuto d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che attribuisce alla provincia una competenza legislativa solo concorrente, di spessore identico alle competenze che il previgente art. 117 Cost. riconosceva alle regioni a statuto ordinario, con l'art. 19, comma decimo del medesimo Statuto («ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante»), con l'art. 12, comma primo del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, come modificato dal d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, come modificato dal d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, con gli artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, comma secondo, lettera n) e 117, comma terzo («istruzione») e 119 Cost., nonche' con il sopra citato art. 4 e con l'art. 2, comma 1, lettera dd), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; giova peraltro precisare che l'art. 2, comma 2, da ultimo menzionato e', per cosi' dire, eccessivo rispetto alla predetta lettera dd), posto che in materia non si aveva e non si ha una competenza «primaria» delle regioni e province a statuto speciale, e certamente una siffatta piu' ampia competenza non era attribuibile con legge ordinaria. Si aggiunge che l'esempio offerto dalla provincia potrebbe essere seguito - qualora non censurato - anche dalle regioni a statuto ordinario (con conseguenze pratiche dirompenti), non essendo differente lo spessore dell'autonomia; e che l'art. 3 Cost. e' evocato perche' l'art. 19, comma 4 in esame favorisce senza alcuna razionalita' alcuni supplenti e puo' pregiudicare insegnanti di ruolo. Per ora non e' proposta istanza di sospensione, confidando nel senso di responsabilita' della giunta provinciale. Ove pero' sopravvenisse l'applicazione dell'art. 19, comma 4, detta istanza sarebbe presentata, ed anche nell'eventuale conflitto di attribuzioni. L'unico comma dell'art. 34 dispone che l'intero art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «non trova applicazione in provincia di Bolzano» «fatte salve le disposizioni penali», e «per le materie di competenza legislativa della provincia». Per come formulato, l'art. 34 appare anzitutto oscuro e percio' foriero di gravi incertezze. L'art. 32 citato (al netto dei commi abrogati) contiene molte disposizioni che non concernono specificamente la definizione degli illeciti edilizi. Sicche' l'espressione «fatte salve le disposizioni penali» potrebbe riguardare non soltanto l'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (richiamato dal comma 25). D'altro canto l'espressione «per le materie di competenza legislativa della provincia», oltre a non distinguere tra competenze «primarie» ed altre competenze, e' in sostanza una norma di generico rinvio allo statuto e, aprendo la strada all'opinabile (in alcuni casi), rimane in larga misura non determinata. Comunque, l'art. 34 in esame contrasta con l'art. 117, comma secondo, lettera l) («ordinamento civile e penale»), con l'art. 117, comma terzo e con l'art. 119 («coordinamento della finanza pubblica») e persino con gli artt. 5, 127, comma secondo e 134 Cost., e non puo' ritenersi sorretto dall'art. 8, n. 5 del menzionato statuto speciale. Tra qualche giorno codesta Corte fara' conoscere i propri insegnamenti in relazione a disposizioni similari; sicche', appare sufficiente riproporre qui brevemente considerazioni gia' svolte da questo patrocinio. Posto che le materie «ordinamento civile e penale» sono di esclusiva competenza statale, la sottrazione dal territorio nazionale del territorio di una provincia introduce disuguaglianze (art. 3 Cost.) non legittimate dal riconoscimento in Costituzione delle autonomie. Queste non possono condurre a discipline diversificate nell'ambito delle materie riservate allo Stato. Non pare che fatti identici (ad esempio, edificazioni in assenza di permesso di costruire) siano repressi penalmente in una regione, e non repressi perche' sanati «per condono» in altre regioni o province; e che possono essere diversificate anche le situazioni in occasione di vicende civilistiche (ad esempio, trasferimenti). In ordine all'art. 8, dello statuto speciale, si osserva che la competenza legislativa cosiddetta primaria della provincia incontra limiti confrontabili con (anche se minori di) quelli posti dal novellato art. 117, terzo comma Cost. alla competenza legislativa concorrente. Sarebbe erroneo assimilare la competenza ex art. 8 citato ad una competenza esclusiva; e nessuna modifica discende, per quanto qui interessa, dall'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Codesta Corte ha insegnato che spetta tuttora allo Stato - anche per le evidenti e plurime connessioni con la menzionata materia «ordinamento civile» produrre la disciplina normativa in tema di titoli abilitativi edilizi. In questo ambito deve collocarsi pure la previsione di titoli abilitativi non ordinari, quali quelli per sanatoria non «a regime», specie se tale previsione si salda con (ed e' integrata da) la prefigurazione di programmi di riqualificazione urbanistico-edilizia. Considerato che gli introiti attesi dalle oblazioni sono stati inseriti nella finanziaria 2004 dello Stato (legge 24 dicembre 2003, n. 350), impedire l'applicazione nel territorio della provincia delle disposizioni statali contenute in commi dell'art. 32 citato concreta una ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato e quindi una lesione di quella «autonomia finanziaria» che anche, ed anzitutto, allo Stato deve essere garantita, una compressione della competenza legislativa per il «coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari», una sottrazione di risorse destinate alla copertura di spese pubbliche approvate dal Parlamento, e - da ultimo - una rottura del vincolo dato dal patto di stabilita' concordato a livello da Unione europea. L'art. 119 Cost. e' qui evocato anche perche' essenziale dovere costituzionale dello Stato e' assicurare a se stesso ed agli enti «a finanza derivata» le risorse occorrenti: tale dovere e' talmente prioritario e fondamentale da aver reso superflua l'esplicita indicazione in Costituzione dei modi e dei mezzi consentiti per farvi fronte; significativa e' l'assenza nell'art. 119 Cost. di una esplicita garanzia di risorse proprie anche per lo Stato. Da ultimo, occorre rilevare - e trattasi di argomento assorbente - che ai legislatori locali non puo' essere consentito di produrre norme meramente demolitorie e «di reazione», le quali statuiscano la non applicazione nel territorio regionale di disposizioni poc'anzi prodotte dallo Stato. Iniziative siffatte possono pregiudicare l'unita' della Repubblica (art. 5 Cost. ) e comunque concretano una sosta di anomala «autodichia». L'ordinamento costituzionale (ora art. 127, comma secondo Cost.) riconosce ad ogni regione ed alle due province autonome la facolta' di sottoporre a codesta Corte le disposizioni statali che reputa affette da illegittimita' costituzionale, e cosi' esclude che il potere legislativo regionale possa - grazie alla agevolmente realizzabile rapidita' della produzione legislativa ad opera dei consigli regionali o provinciali ed alla soppressione dell'istituto del rinvio governativo, e facendo leva sulla successione delle leggi nel tempo - essere utilizzato per contrastare l'applicazione di dette disposizioni statali (non rileva se in assenza o in pendenza del ricorso della regione). Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione 3 ottobre 2002 n. 1774 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (in GUCE 10 ottobre 2002 n. L. 273). emanato alla luce delle esperienze maturate sulla sindrome detta della «mucca pazza» e su altre patologie animali (cfr. i considerando n. 7 e n. 10), all'art. 7 integrato dall'allegato 11 ha posto norme direttamente applicabili (si tratta di un regolamento, e non di una direttiva) relativa a raccolta trasporto e magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animali categorizzati negli artt. 4, 5 e 6 (residuale la categoria 2 prevista dall'art. 5); ed inoltre all'art. 9 ha previsto l'obbligo, a carico dei soggetti operanti - come mittenti, vettori, e destinatari - nel trasporto di sottoprodotti animali, di tenere un registro (in pratica, di carico e scarico). L'art. 38, comma 3 della legge provinciale in esame prevede invece che i sottoprodotti animali «possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla piu' vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento». Il successivo comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria esigua per il caso di fuoruscita e (si noti, e) dispersione «di liquidi organici dal mezzo di trasporto» utilizzato. Lo stesso art. 38 ai commi 1 e 2 - non sottoposti per ora a scrutinio di legittimita' costituzionale - consente «macellazioni domiciliari», con il solo limite (che solo l'esperienza dira' se rispettato) del «consumo in ambito familiare». L'art. 38, comma 3, contrasta con «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario», e quindi con l'art. 117, comma 1 Cost., con la esclusivita' prevista dall'art. 117, comma secondo, lettera s) Cost., con i limiti posti dallo statuto speciale alle competenze legislative della provincia (peraltro, la gestione dei rifiuti solidi non e' materia elencata negli artt. 8 e 9 di detto statuto), e con le norme statali sia «interposte» sia attuative delle direttive europee in tema di rifiuti, quali quelle recate dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. Tra l'altro, la disposizione in esame palesemente contrastante con la disciplina europea, potrebbe dar luogo ad una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano.
P. Q. M. Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale delle disposizioni sottoposte a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia. Roma, addi' 10 giugno 2004 Il Vice Avvocato Generale: Franco Favara 04C0815