N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 giugno 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  23  giugno  2004  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Istruzione  pubblica  -  Provincia  di  Bolzano - Disposizioni per la
  formazione   del   bilancio  per  l'anno  finanziario  2004  (legge
  finanziaria 2004) - Attribuzione alla Giunta Provinciale del potere
  di  disciplinare  contratti di lavoro a tempo determinato di durata
  pluriennale  con  il  personale  docente  delle  scuole a carattere
  statale  -  Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri -
  Denunciata  violazione della sfera di competenza statale in tema di
  personale  insegnante - Violazione del principio di uguaglianza per
  irrazionalita'  e ingiustificato trattamento di favore di una parte
  del   personale   supplente   con  possibile  pregiudizio  per  gli
  insegnanti  di  ruolo  -  Incidenza sui principi di imparzialita' e
  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  - Violazione del
  principio del coordinamento della finanza pubblica.
- Legge  della  Provincia  di  Bolzano 8  aprile 2004, n. 1, art. 19,
  comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, comma secondo,
  lett. N)  e  comma terzo, 119; Statuto Regione Trentino-Alto Adige,
  art. 19, comma decimo.
Edilizia   e   urbanistica   -  Previsione  che  l'art. 32  del  d.l.
  30 settembre  2003,  conv.  in  legge  24 novembre  2003, non trova
  applicazione  in  Provincia di Bolzano «fatte salve le disposizioni
  penali»   e   «per  le  materie  di  competenza  legislativa  della
  Provincia»  -  Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri -
  Denunciata  violazione della sfera di competenza statale in materia
  di ordinamento civile e penale - Violazione del principio di unita'
  nazionale - Lesione del principio di coordinamento finanziario.
- Legge della Provincia di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, art. 32.
- Costituzione,  artt. 3,  5,  117,  comma  secondo,  lett. L), comma
  terzo, 119, 127, comma secondo e 134; Statuto Regione Trentino-Alto
  Adige, art. 8, n. 5.
Ambiente  (tutela  dell')  -  Provincia  di Bolzano - Smaltimento dei
  sottoprodotti  animali da parte dell'imprenditore agricolo mediante
  trasporto,  senza  ulteriori  oneri autorizzativi, alla piu' vicina
  struttura  autorizzata  - Previsione di una sanzione amministrativa
  pecuniaria in caso di fuoriuscita e dispersione di liquidi organici
  dai  mezzi  di trasporto - Ricorso del Presidente del Consiglio dei
  ministri  -  Denunciato  contrasto con la normativa del Regolamento
  del  Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione 3 ottobre 2002,
  n. 1774,  relativa  alla  raccolta,  trasporto  e magazzinaggio dei
  sottoprodotti  di  origine  animale  e  all'obbligo  di  tenuta  di
  registro di carico e scarico - Violazione sulla sfera di competenza
  statale   in   relazione   ai  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
  comunitario.
- Legge della Provincia di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, art. 38.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. S).
(GU n.34 del 1-9-2004 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della  Provincia  di  Bolzano,  in  persona  del suo presidente della
giunta,  avverso  gli  artt. 19  (comma  4),  34  e  38  della  legge
provinciale  8  aprile  2004  n. 1,  intitolata  «Disposizioni per la
formulazione  del  bilancio  per  l'anno  finanziario 2004 ... (legge
finanziaria  2004)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 16 del 20
aprile 2004.
    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 giugno 2004
(si depositera' estratto del relativo verbale).
    L'art. 4  della  legge statale 3 maggio 1999, n. 124, disciplina,
in   modo  unitario  ed  organico,  lo  sperimentato  istituto  delle
«supplenze»  annuali  e temporanee. La durata massima annuale di esse
garantisce   l'effettivita'   del   principio   costituzionale  posto
dall'art. 97,  comma  terzo  Cost.  L'art. 19, comma 4 della legge in
esame   scardina   l'anzidetta   disciplina,  affidando  alla  giunta
provinciale   il   potere   di   «disciplinare»  -  mediante  propria
deliberazione,  forse  (ma  non  e'  certo)  avente  valore  di fonte
secondaria  -  «contratti  di  lavoro  a  tempo determinato di durata
pluriennale  con  il  personale  docente  delle  scuole  a  carattere
statale»  (di  lingua sia tedesca sia italiana). A giustificazione di
tale  disposizione  sono  addotte  generiche «esigenze di continuita'
didattica»; esigenze ovviamente non ignote al legislatore statale, il
quale  ha  pero'  ritenuto  prevalente  rispetto ad esse l'obbligo di
osservare  il  predetto parametro costituzionale, ed anche l'esigenza
di  utilizzare  secondo  criteri  di  economicita'  ed  efficienza il
personale di ruolo eventualmente resosi disponibile (decorso l'anno).
In  pratica,  la  disposizione  in  esame  attribuirebbe  alla giunta
provinciale  il  potere  di  «stabilizzare»  -  per  di  piu',  sulla
specifica  cattedra  -  alcuni  o  tutti  coloro  che,  piu'  o  meno
casualmente,  si  sono  trovati ad esercitare una supplenza nell'anno
scolastico 2003-2004.
    L'art. 19,  comma  4 citato in esame contrasta con l'art. 9, n. 2
dello  statuto  d.P.R.  31  agosto 1972, n. 670, che attribuisce alla
provincia  una  competenza  legislativa solo concorrente, di spessore
identico alle competenze che il previgente art. 117 Cost. riconosceva
alle  regioni  a  statuto  ordinario, con l'art. 19, comma decimo del
medesimo  Statuto  («ferma  restando  la  dipendenza  dallo Stato del
personale  insegnante»),  con  l'art. 12,  comma  primo del d.P.R. 20
gennaio  1973,  n. 116,  come  modificato dal d.P.R. 20 gennaio 1973,
n. 116,  come  modificato dal d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, con gli
artt. 3,  97,  commi  primo e terzo, 117, comma secondo, lettera n) e
117,  comma  terzo  («istruzione»)  e 119 Cost., nonche' con il sopra
citato  art. 4  e  con l'art. 2, comma 1, lettera dd), della legge 23
ottobre 1992, n. 421; giova peraltro precisare che l'art. 2, comma 2,
da  ultimo  menzionato  e',  per  cosi' dire, eccessivo rispetto alla
predetta  lettera  dd), posto che in materia non si aveva e non si ha
una   competenza  «primaria»  delle  regioni  e  province  a  statuto
speciale,  e  certamente  una  siffatta piu' ampia competenza non era
attribuibile con legge ordinaria.
    Si aggiunge che l'esempio offerto dalla provincia potrebbe essere
seguito  -  qualora  non  censurato  -  anche dalle regioni a statuto
ordinario   (con   conseguenze   pratiche  dirompenti),  non  essendo
differente  lo  spessore  dell'autonomia;  e  che  l'art. 3  Cost. e'
evocato  perche'  l'art. 19,  comma 4 in esame favorisce senza alcuna
razionalita'  alcuni  supplenti  e  puo'  pregiudicare  insegnanti di
ruolo.
    Per  ora  non  e' proposta istanza di sospensione, confidando nel
senso   di   responsabilita'  della  giunta  provinciale.  Ove  pero'
sopravvenisse  l'applicazione  dell'art. 19,  comma  4, detta istanza
sarebbe    presentata,   ed   anche   nell'eventuale   conflitto   di
attribuzioni.
    L'unico  comma dell'art. 34 dispone che l'intero art. 32 del d.l.
30  settembre  2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, «non trova applicazione in provincia di Bolzano» «fatte salve
le  disposizioni penali», e «per le materie di competenza legislativa
della provincia».
    Per  come  formulato, l'art. 34 appare anzitutto oscuro e percio'
foriero  di  gravi  incertezze.  L'art. 32 citato (al netto dei commi
abrogati)    contiene   molte   disposizioni   che   non   concernono
specificamente   la   definizione  degli  illeciti  edilizi.  Sicche'
l'espressione   «fatte   salve   le   disposizioni  penali»  potrebbe
riguardare non soltanto l'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(richiamato  dal  comma  25).  D'altro  canto  l'espressione  «per le
materie  di  competenza  legislativa  della  provincia»,  oltre a non
distinguere  tra  competenze  «primarie»  ed  altre competenze, e' in
sostanza  una  norma  di  generico  rinvio allo statuto e, aprendo la
strada  all'opinabile  (in  alcuni  casi), rimane in larga misura non
determinata.
    Comunque,  l'art. 34  in  esame  contrasta  con l'art. 117, comma
secondo,  lettera l) («ordinamento civile e penale»), con l'art. 117,
comma terzo e con l'art. 119 («coordinamento della finanza pubblica»)
e persino con gli artt. 5, 127, comma secondo e 134 Cost., e non puo'
ritenersi sorretto dall'art. 8, n. 5 del menzionato statuto speciale.
Tra   qualche   giorno   codesta   Corte  fara'  conoscere  i  propri
insegnamenti  in  relazione  a disposizioni similari; sicche', appare
sufficiente  riproporre  qui brevemente considerazioni gia' svolte da
questo patrocinio.
    Posto  che  le  materie  «ordinamento  civile  e  penale» sono di
esclusiva competenza statale, la sottrazione dal territorio nazionale
del  territorio  di  una  provincia  introduce disuguaglianze (art. 3
Cost.)  non  legittimate  dal  riconoscimento  in  Costituzione delle
autonomie.  Queste  non  possono  condurre a discipline diversificate
nell'ambito  delle  materie  riservate allo Stato. Non pare che fatti
identici   (ad  esempio,  edificazioni  in  assenza  di  permesso  di
costruire)  siano  repressi penalmente in una regione, e non repressi
perche'  sanati  «per  condono»  in  altre  regioni o province; e che
possono  essere  diversificate  anche  le  situazioni in occasione di
vicende civilistiche (ad esempio, trasferimenti).
    In  ordine  all'art. 8, dello statuto speciale, si osserva che la
competenza  legislativa  cosiddetta primaria della provincia incontra
limiti  confrontabili  con  (anche  se  minori  di)  quelli posti dal
novellato  art. 117,  terzo  comma  Cost. alla competenza legislativa
concorrente.  Sarebbe  erroneo  assimilare  la  competenza  ex art. 8
citato  ad una competenza esclusiva; e nessuna modifica discende, per
quanto qui interessa, dall'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001,
n. 3.  Codesta  Corte  ha  insegnato  che spetta tuttora allo Stato -
anche per le evidenti e plurime connessioni con la menzionata materia
«ordinamento  civile»  produrre  la  disciplina  normativa in tema di
titoli  abilitativi edilizi. In questo ambito deve collocarsi pure la
previsione  di  titoli  abilitativi  non  ordinari,  quali quelli per
sanatoria  non «a regime», specie se tale previsione si salda con (ed
e'  integrata  da) la prefigurazione di programmi di riqualificazione
urbanistico-edilizia.
    Considerato  che  gli  introiti attesi dalle oblazioni sono stati
inseriti  nella finanziaria 2004 dello Stato (legge 24 dicembre 2003,
n. 350), impedire l'applicazione nel territorio della provincia delle
disposizioni  statali contenute in commi dell'art. 32 citato concreta
una  ingerenza  nella  formazione  del bilancio annuale dello Stato e
quindi  una  lesione  di quella «autonomia finanziaria» che anche, ed
anzitutto,  allo  Stato deve essere garantita, una compressione della
competenza legislativa per il «coordinamento della finanza pubblica e
dei  sistemi  tributari»,  una  sottrazione di risorse destinate alla
copertura  di spese pubbliche approvate dal Parlamento, e - da ultimo
-  una  rottura del vincolo dato dal patto di stabilita' concordato a
livello da Unione europea.
    L'art. 119  Cost.  e' qui evocato anche perche' essenziale dovere
costituzionale  dello Stato e' assicurare a se stesso ed agli enti «a
finanza  derivata»  le  risorse  occorrenti:  tale dovere e' talmente
prioritario   e  fondamentale  da  aver  reso  superflua  l'esplicita
indicazione in Costituzione dei modi e dei mezzi consentiti per farvi
fronte;   significativa  e'  l'assenza  nell'art. 119  Cost.  di  una
esplicita garanzia di risorse proprie anche per lo Stato.
    Da  ultimo, occorre rilevare - e trattasi di argomento assorbente
-  che  ai  legislatori locali non puo' essere consentito di produrre
norme  meramente demolitorie e «di reazione», le quali statuiscano la
non  applicazione  nel  territorio regionale di disposizioni poc'anzi
prodotte   dallo  Stato.  Iniziative  siffatte  possono  pregiudicare
l'unita'  della  Repubblica (art. 5 Cost. ) e comunque concretano una
sosta  di  anomala  «autodichia».  L'ordinamento  costituzionale (ora
art. 127,  comma secondo Cost.) riconosce ad ogni regione ed alle due
province  autonome  la  facolta'  di  sottoporre  a  codesta Corte le
disposizioni   statali   che   reputa   affette   da   illegittimita'
costituzionale,  e  cosi' esclude che il potere legislativo regionale
possa   -   grazie  alla  agevolmente  realizzabile  rapidita'  della
produzione  legislativa ad opera dei consigli regionali o provinciali
ed  alla soppressione dell'istituto del rinvio governativo, e facendo
leva  sulla successione delle leggi nel tempo - essere utilizzato per
contrastare  l'applicazione di dette disposizioni statali (non rileva
se in assenza o in pendenza del ricorso della regione).
    Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
3   ottobre   2002   n. 1774  recante  norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti  di  origine animale non destinati al consumo umano (in
GUCE  10  ottobre 2002 n. L. 273). emanato alla luce delle esperienze
maturate  sulla  sindrome  detta  della  «mucca  pazza»  e  su  altre
patologie  animali  (cfr.  i  considerando  n. 7 e n. 10), all'art. 7
integrato  dall'allegato  11  ha posto norme direttamente applicabili
(si  tratta  di  un  regolamento,  e non di una direttiva) relativa a
raccolta  trasporto  e  magazzinaggio  dei  sottoprodotti  di origine
animali  categorizzati negli artt. 4, 5 e 6 (residuale la categoria 2
prevista dall'art. 5); ed inoltre all'art. 9 ha previsto l'obbligo, a
carico  dei soggetti operanti - come mittenti, vettori, e destinatari
-  nel  trasporto di sottoprodotti animali, di tenere un registro (in
pratica, di carico e scarico).
    L'art. 38,  comma  3  della  legge  provinciale  in esame prevede
invece  che  i  sottoprodotti  animali  «possono  essere  trasportati
dall'imprenditore  agricolo  senza ulteriori oneri autorizzativi alla
piu'  vicina  struttura  autorizzata  ai  fini dello smaltimento». Il
successivo  comma  4  prevede  una sanzione amministrativa pecuniaria
esigua  per  il  caso  di  fuoruscita  e (si noti, e) dispersione «di
liquidi  organici  dal  mezzo  di  trasporto»  utilizzato.  Lo stesso
art. 38  ai  commi  1  e  2  -  non sottoposti per ora a scrutinio di
legittimita'  costituzionale  -  consente «macellazioni domiciliari»,
con  il  solo  limite (che solo l'esperienza dira' se rispettato) del
«consumo in ambito familiare».
    L'art. 38,    comma   3,   contrasta   con   «vincoli   derivanti
dall'ordinamento  comunitario»,  e  quindi  con  l'art. 117,  comma 1
Cost.,  con  la  esclusivita'  prevista dall'art. 117, comma secondo,
lettera  s)  Cost.,  con  i  limiti posti dallo statuto speciale alle
competenze  legislative  della  provincia  (peraltro, la gestione dei
rifiuti  solidi  non  e'  materia elencata negli artt. 8 e 9 di detto
statuto), e con le norme statali sia «interposte» sia attuative delle
direttive  europee in tema di rifiuti, quali quelle recate dal d.lgs.
5  febbraio  1997,  n. 22 e successive modificazioni. Tra l'altro, la
disposizione  in  esame  palesemente  contrastante  con la disciplina
europea,  potrebbe  dar luogo ad una procedura di infrazione a carico
dello Stato italiano.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   pertanto   che  sia  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  sottoposte  a giudizio, con ogni
conseguenziale pronuncia.
        Roma, addi' 10 giugno 2004
              Il Vice Avvocato Generale: Franco Favara
04C0815