N. 644 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2004

Ordinanza emessa il 27 gennaio 2004 dal giudice di pace di Genzano di
Roma  nel procedimento civile vertente tra Grozav Artur contro Comune
di Nemi

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore  -  Violazione  del
  principio  di eguaglianza - Discriminazione fra i cittadini in base
  alle  condizioni  economiche  -  Lesione del diritto di azione e di
  difesa  -  Limitazione  della tutela giurisdizionale rispetto a una
  categoria di atti della P.A.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  comma 3,  introdotto  dalla  legge  1°  agosto 2003, n. 214, che ha
  convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.
(GU n.32 del 18-8-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Visto  il  ricorso presentato da Grozav Artur in data 27 dicembre
2003 avverso il verbale di accertamento di violazione n. 3229/L della
p.m. del comune di Nemi;
      Considerato  che all'atto della presentazione il ricorrente non
ha  effettuato il versamento della somma, pari alla meta' del massimo
editale   della   sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore,  come
richiesto  dall'art. 204-bis,  comma  3,  del  decreto legislativo 30
aprile  1992,  n. 285,  come  introdotto  dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214,   che   ha   convertito   in  legge,  con  modificazioni,  il
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
    Ritiene  di  sollevare  di  ufficio  eccezione  di illegittimita'
costituzionale del suddetto articolo, per i seguenti:

                             M o t i v i

    Rilevanza ai fini della decisione. E' evidente la rilevanza della
eccezione  sollevata  ai fini della decisione del ricorso presentato,
che  dovrebbe  essere  dichiarato  inammissibile,  se le disposizioni
dell'articolo censurato dovessero essere considerate non contrarie al
dettato  Costituzionale  e,  viceversa, dovrebbe essere esaminato nel
merito,   se   detto  articolo  venisse  ritenuto  costituzionalmente
illegittimo.
    Non  manifesta infondatezza. L'obbligo imposto dalla disposizione
di   legge  censurata  e'  sospettabile  di  incostituzionalita'  per
violazione  dei  principi  stabiliti negli articoli 3, 24 e 113 della
Costituzione.
    L'art. 3  stabilisce  il  principio  di  eguaglianza  di  tutti i
cittadini  di  fronte  alla  legge,  ed  al comma 2 stabilisce che la
Repubblica  ha  il  compito  di  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine
economico  e  sociale  che  limitino,  di  fatto,  detto principio di
eguaglianza.
    Al  contrario  il  suddetto  art. 204-bis,  comma  3, della legge
richiamata introduce una diseguaglianza di ordine economico imponendo
il  pagamento  della suddetta somma per poter ricorrere al giudice di
Pace avverso il verbale di accertamento di violazione.
    Tale  diseguaglianza  appare ancora piu' incisiva considerato che
la  attuale riforma del codice della strada ha aumentato in maniera a
volte  significativa  le  sanzioni  previste  per  alcune violazioni.
Questi   aumenti,  in  presenza  dell'obbligo  di  cui  al  censurato
articolo, rendono di fatto impossibile il ricorso senza la preventiva
disponibilita'  di  una  somma di denaro che puo' raggiungere importi
anche   ingenti,   in  relazione  al  livello  dei  redditi  medio  o
medio-bassi dei singoli o delle famiglie.
    L'art. 24  della  Costituzione  poi  stabilisce che tutti possono
agire  in  giudizio  per  la  tutela dei propri diritti ed interessi.
Siamo in presenza, come concordemente riconosciuto, di un diritto non
sottoponibile a condizioni o limiti (vedi le due sentenze della Corte
costituzionale:  la  n. 67/1960  che  ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale   dell'art. 98   c.p.c.   che  prevedeva,  a  pena  di
estinzione  del  giudizio,  il  potere  del  giudice  di  imporre una
cauzione   alla   parte,   e  la  n. 21/1961  che  ha  dichiarato  la
illegittimita'  costituzionale della clausola del solve et repete per
poter  agire in giudizio contro l'ammistrazione finanziaria. Entrambe
ritenute lesive del diritto alla tutela giurisdizionale).
    Orbene  l'articolo  censurato non fa altro che violare il diritto
alla  difesa,  ponendo  dei  limiti  e  delle  condizioni  economiche
onerose, in contrasto anche con il comma 3 dello stesso art. 24 della
Costituzione.
    Ne'   d'altra   parte   la   possibilita'   del  ricorso  in  via
amministrativa al prefetto, per il quale non e' previsto il pagamento
della somma della meta' del massimo edittale, puo' essere considerato
sostitutivo della tutela giurisdizionale.
    Infine l'art. 113 della Costituzione stabilisce il principio che:
«contro   gli   atti   della   p.a.   e'  sempre  ammessa  la  tutela
giurisdizionale  dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
    Tale  tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a
particolari  mezzi  di  impugnazione  o  per determinate categorie di
atti».
    Tale principio va evidentemente coordinato con quelli dell'art. 3
(eguaglianza)  e  24 (diritto alla difesa). Esso viene di conseguenza
di  fatto  limitato dalla norma censurata per una specifica categoria
di  atti amministrativi (che e' quella dei verbali di accertamento di
violazione  al  codice  della  strada)  dall'obbligo  del  versamento
preventivo di una somma pari alla meta' del massimo edittale.
                              P. Q. M.
    Ordina la sospensione del giudizio instaurato da Grozav Artur nei
confronti del comune di Nemi ed iscritto al n. 325/2003 R.G.A.C.;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  la  notifica  della  presente  ordinanza alle parti ed al
Presidente  del  Consiglio dei ministri, nonche' la sua comunicazione
al Presidente del Senato e della Camera dei deputati;
    Da' mandato alla cancelleria.
        Genzano di Roma, addi' 27 gennaio 2004
                   Il giudice di pace: Chiaromonte
04C0832