N. 647 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 1° ottobre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 giugno 2004) dal tribunale per i minorenni di Cagliari sul ricorso proposto da D. A. Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Dichiarazione di idoneita' - Possibilita' per le persone singole (non coniugate) di ottenerla in casi particolari e quindi di perfezionare l'adozione internazionale in Italia - Esclusione alla stregua del diritto vivente - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia. - Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis (introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476). - Costituzione, artt. 2, 3 e 30. Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Possibilita' di adozione internazionale in casi particolari da parte di persone singole - Previsione limitata al solo caso di cui all'art. 44, primo comma, lett. a), della legge n. 184/1983 - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia. - Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, n. [recte: comma] 2. - Costituzione, artt. 2, 3 e 30. Adozione e affidamento - Adozione in casi particolari - Applicabilita' delle relative ipotesi anche ai minori stranieri residenti all'estero - Mancata previsione - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia. - Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44. - Costituzione, artt. 2, 3 e 30. Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Previsione relativa agli effetti legittimanti dell'adozione pronunciata all'estero - Conseguenze - Esclusione della possibilita' di adozione in casi particolari - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia. - Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 36, comma 1, e 35, comma 1 (singolarmente e in combinato disposto). - Costituzione, artt. 2, 3 e 30. Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Previsione relativa agli effetti legittimanti dell'adozione di minori cittadini di Stati non firmatari della Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993 - Conseguenze - Inammissibilita' dell'adozione in casi particolari in ambito internazionale - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia. - Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 36, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3 e 30.(GU n.32 del 18-8-2004 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 83/2002 V.G. in camera di consiglio, promosso con ricorso depositato in data 8 febbraio 2002 da D. A., nata a Cagliari il 15 settembre 1956, residente in Quartu S. Elena, ed elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Francesco Pisano del foro di Cagliari per ottenere la declaratoria di idoneita' alla adozione di una minore straniera ai sensi dell'art. 44, lett. d) della legge n. 184 del 1983. Premesso in fatto La minore R. N., ora di dodici anni, di nazionalita' bielorussa, si trova in stato di abbandono in Bielorussia, come risulta dalla certificazione del Centro nazionale di adozioni presso il Ministero dell'istruzione della Repubblica di Belarus ed e' registrata nella banca dati centralizzata di adozione dei minori rimasti senza tutela dei genitori dal 22 settembre 1997, in quanto ai suoi genitori e' stata tolta la potesta' genitoriale. Ha due fratelli rispettivamente di sedici e di diciassette anni. Il primo e' attualmente detenuto e sta scontando una pena di cinque anni, mentre il secondo e' tornato nello stesso istituto dove e' ricoverata n. dopo avere scontato cinque anni di riformatorio. n. ha serie patologie certificate in atti, una tiroidea ed una lesione irreversibile di tipo neurosensoriale che ha determinato la perdita dell'udito dall'orecchio sinistro, mentre a carico dell'altro orecchio e' presente una notevole ipoacusia superabile solo attraverso serie e tempestive cure ed in interventi chirurgici, in difetto dei quali vi sara' la perdita totale dell'udito. Come risulta sempre dal certificato rilasciato il 24 settembre 2001 dal Centro nazionale di adozioni della repubblica di Belarus, non sono pervenute richieste di adozione della minore da parte di cittadini bielorussi, per cui l'adozione della minore, secondo il diritto interno della Bielorussia, potrebbe avvenire con decreto del competente tribunale della Repubblica di Bielorussia a condizione che gli aspiranti adottanti non chiedano che sia conservata la segretezza della adozione e che non impediscano i contatti di n. con i suoi fratelli. In sostanza la adozione della suddetta minore potrebbe avvenire in Bielorussia con le forme della adozione italiana in casi particolari (art. 44 lett. d) della legge n. 184 del 1983), che non rompe i rapporti con la famiglia di origine e non conserva la segretezza. La Bielorussia conosce tale forma di adozione e potrebbe pertanto pronunciarla, sulla base del proprio diritto interno, a favore di stranieri. Analogamente potrebbe fare l'autorita' giudiziaria italiana qualora la minore fosse cittadina italiana residente in Italia, considerato che lo stato di salute della minore ed i rapporti stabili e consolidati con la persona che la accoglie ormai da cinque anni per piu' di novanta giorni all'anno renderebbe impossibile l'affidamento preadottivo della minore a terzi. In tale caso inoltre la adozione potrebbe avvenire, secondo il diritto interno italiano, ma anche secondo quello bielorusso, a favore di persona singola. Ed anzi si imporrebbe sicuramente la adozione a favore della ricorrente D., pur non essendo la stessa coniugata, considerato che la stessa si e' gia' sottoposta a tutti gli accertamenti cui sono sottoposti coloro che aspirano all'affidamento ed alla adozione di minori ed e' risultato che possiede risorse personali e familiari necessarie per portare avanti con successo un impegno a favore di un minore in stato di abbandono ed in particolare che potrebbe offrire allo stesso delle valide opportunita' di crescita in un ambiente accogliente e ricco di stimoli (v. relazione del Servizio sociale del comune di Quartu S. Elena in data 25 ottobre 1999). La Bielorussia richiede peraltro, trattandosi di una adozione che deve avere effetti all'estero e che quindi deve seguire le regole della adozione internazionale, la dichiarazione di idoneita' della adottante alla adozione, cosi' come previsto dall'art. 5 della convenzione dell'Aja 29 maggio 1993 che la Bielorussia ha sottoscritto, pur non avendola ratificata. Tanto premesso in fatto, con ricorso in data 8 febbraio 2002 la signora D. A. allegando di avere stabilito rapporti affettivi stabili, ormai da molti anni, con la minore R. n. ha chiesto di essere dichiarata idonea alla adozione internazionale della suddetta minore, essendo tale declaratoria richiesta dalla Bielorussia ai fini della pronuncia di adozione della minore, in suo favore, in quel paese. Si tratterebbe di una di quelle cosiddette «idoneita' mirate» e cioe' dichiarazioni di idoneita' con riguardo ad un minore individuato che ormai fanno parte del diritto vivente italiano in relazione a casi in cui gli aspiranti alla adozione hanno gia' stabilito rapporti stabili e duraturi con un minore straniero che non consentono il suo inserimento in una famiglia diversa da quella degli affetti. Il pubblico ministero, nell'intervenire nel giudizio, ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di idoneita' della ricorrente alla adozione internazionale «sempre che si riesca a superare gli ostacoli esistenti nell'attuale disciplina legislativa». Con ordinanza emessa il 19 marzo 2002 questo tribunale ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) come introdotto con legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1983. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) «e delle norme collegate», laddove «escludono la possibilita' di ottenere la idoneita' alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole». La Corte costituzionale, con ordinanza in data 12 febbraio 2003, ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per omessa specificazione delle norme collegate di cui si lamenta la incostituzionalita', non essendo in particolare desumibile dall'ordinanza di rimessione la censura dell'art. 36, comma 2, lettera b) della legge n. 184 del 1983, per il quale «l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali (quale e' nella specie la Bielorussia), possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine», norma che costituisce, invece, ad avviso della Corte costituzionale, il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalita'. A seguito della restituzione degli atti a questo tribunale, la difesa della D., ha depositato in data 18 luglio 2003 una memoria difensiva con cui ha insistito in via principale per la pronuncia di idoneita' della ricorrente alla adozione internazionale previa interpretazione costituzionalizzante dell'art. 29-bis nel senso che la norma consentirebbe il rilascio della idoneita' alla adozione internazionale anche alle persone singole oltre che ai coniugi, mentre in via subordinata ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, del sistema di norme che escluderebbero la possibilita' di adozione internazionale in casi particolari in capo a persone singole, individuando tali norme: nell'articolo 99-bis della legge n. 184 del 1983 come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, da solo e in combinato disposto con l'art. 6 della stessa legge, nella parte in cui prevederebbe la dichiarazione di idoneita' all'adozione di minori stranieri soltanto a favore di coniugi; nell'articolo 31, n. 2 della stessa legge, nella parte in cui limiterebbe la possibilita' di adozione internazionale in casi particolari da parte di persone singole al solo caso previsto dall'art. 44, lettera a); nello stesso articolo 44, nella parte in cui, nell'individuare le ipotesi di adozione in casi particolare, non prevede che esse si applichino anche al minori stranieri residenti all'estero; negli articoli 36, comma 1 e 35 comma 1 singolarmente e in combinato disposto, nella parte in cui attraverso la previsione esclusiva degli effetti legittimanti di cui all'art. 27 per l'adozione pronunciata all'estero, escluderebbero la possibilita' di adozione in casi particolari; nell'art. 36, comma 2 della stessa legge, nella parte in cui, attraverso la previsione degli effetti legittimanti dell'adozione di minori cittadini di stati non firmatari della convenzione, renderebbe inammissibile l'adozione in casi particolari in ambito internazionale. Osserva in diritto La possibilita' di procedere al rilascio della idoneita' alla adozione internazionale in favore della ricorrente, quale persona non coniugata, operando in via interpretativa sugli articoli 29-bis e 30 della legge n. 184 del 1983, come richiesto in via principale dalla difesa della ricorrente, non appare possibile neppure nell'ambito di un procedimento di interpretazione costituzionalizzante posto che la norma e' chiarissima sia sotto il profilo letterale che quello logico nel senso che la idoneita' alla adozione internazionale puo' essere rilasciata soltanto alle persone che si trovano nel possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della stessa legge e cioe' ai coniugi uniti in matrimonio almeno da tre anni ovvero che abbiano convissuto stabilmente prima del matrimonio almeno per tre anni. Non esistono dubbi interpretativi neppure sotto il profilo del diritto vivente poiche' non consta che la norma abbia mai avuto una interpretazione giurisprudenziale, sia pure occasionale, diversa, ne' che in Italia siano mai state rilasciate dichiarazioni di idoneita' a persone singole in base ad una diversa interpretazione della norma. Cio' posto, si ritiene pertanto di riproporre la questione di legittimita' costituzionale completandola con la indicazione delle norme collegate all'art. 29-bis della legge n. 184 del 1983 e sospettate di incostituzionalita', che si individuano negli artt. 31 n. 2, 44, 36, comma 1 e 35, comma 1, singolarmente e in combinato disposto e 36, comma 2 della stessa legge laddove non consentirebbero poi il perfezionamento il Italia del procedimento adottivo straniero se non in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 29 e seguenti. Sotto tale profilo si ribadisce che la Convenzione dell'Aja non ha posto una riserva assoluta di adozione a favore di coniugi, in quanto, pur preferendo gli adottanti coniugi (cosi' come avviene nel diritto interno italiano ed anche in quello interno bielorusso), ha tuttavia previsto all'art. 2 che la «Convenzione si applica allorche' un minore, residente abitualmente in uno stato contraente, e' stato o deve essere trasferito in un altro stato contraente, sia a seguito di adozione nello stato di origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello stato di accoglienza, sia in vista di tale accoglienza nello stato di accoglienza o in quello di origine». Quindi, secondo la Convenzione suddetta e' possibile la adozione internazionale anche a favore di persona singola. Sennonche' la legge di ratifica italiana 31 dicembre 1998, n. 476, ha limitato la possibilita' di adozione internazionale da parte delle persone singole congelandola alla sola ipotesi di cui all'art. 44, primo comma, lettera a) della legge n. 184 e cioe' al caso della adozione di minori orfani da parte di parenti o di persona che abbiano avuto con il minore rapporti stabili o duraturi prima della morte dei genitori (art. 31 n. 2 della legge n. 184, come sostituito con legge 31 dicembre 1998, n. 476). Si tratta di una scelta del legislatore che risponde al favore per la adozione a coppie sposate, accordato anche nel diritto interno, e che potrebbe rispondere ad un potere discrezionale del legislatore (cfr. Corte costituzionale n. 183 del 1994), che peraltro appare irragionevole qualora si tratti non sia di bambini che potrebbero essere adottati da coppie, bensi' di bambini in stato di abbandono per cui non vi sia possibilita' concreta di adozione se non a favore di persone singole. In tali casi residuali (o particolari che dir si voglia) la scelta del legislatore di escludere dalla adozione internazionale situazioni in cui tale opzione sarebbe possibile nel diritto interno appare in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nonche' con il principio del diritto del minore, italiano o straniero che sia, ad essere allevato in un ambiente idoneo qualora si trovi in stato di abbandono (art. 30 della Costituzione). Posto che l'istituto della adozione e' diretto a dare una famiglia al minore che ne sia privo appare invero irragionevole ed in contrasto con le finalita' dell'istituto limitare la adozione internazionale alle coppie, cosi' operando una discriminazione contro i bambini stranieri. Sotto tale profilo la Corte costituzionale ha gia' asserito che la sottrazione dei minori stranieri alla garanzia della legge italiana, valida in forza dell'art. 2 della Costituzione anche per lo straniero, viola i diritti umani fra cui vi e' anche il diritto dell'abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue (v. sentenza n. 199/1986). La questione e' rilevante poiche', qualora l'art. 29-bis prevedesse anche la dichiarazione di idoneita' a favore delle persone singole, la ricorrente potrebbe dare corso alla procedura di adozione della minore con cui ha un rapporto stabile e duraturo ormai da cinque anni. La ulteriore parziale declaratoria di incostituzionalita' delle norme collegate sopra indicate consentirebbe poi il perfezionamento in Italia della pronuncia straniera di adozione, mentre non appare di ostacolo l'art. 32 della stessa legge, che prevede l'intervento della Commissione per le adozioni internazionali, poiche' l'interesse del minore consente il perfezionamento della adozione straniera non legittimante in Italia sia attraverso la conversione in adozione legittimante sia comunque attraverso una pronuncia di adozione legittimante o non legittimante in Italia direttamente da parte del giudice italiano, una volta che il minore sia stabilmente entrato in Italia a scopo di adozione. Si impone in conseguenza la sospensione dei procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, come introdotto con legge n. 476 del 1998, e delle norme collegate, cosi' individuate: negli articoli 31, n. 2 della stessa legge, nella parte in cui limita la possibilita' di adozione internazionale in casi particolari da parte di persone singole al solo caso previsto dall'art. 44, lettera a); nello stesso articolo 44, nella parte in cui, nell'individuare le ipotesi di adozione in casi particolare, non prevede che esse si applichino anche ai minori stranieri residenti all'estero; negli articoli 36, comma 1, e 35, comma 1, singolarmente e in combinato disposto, nella parte in cui attraverso la previsione esclusiva degli effetti legittimanti di cui all'art. 27 per l'adozione pronunciata all'estero, escludono la possibilita' di adozione in casi particolari; nell'art. 36, comma 2 della stessa legge, nella parte in cui, attraverso la previsione degli effetti legittimanti dell'adozione di minori cittadini di stati non firmatari della convenzione, rendono inammissibile l'adozione in casi particolari in ambito internazionale laddove escludono la possibilita' di ottenere la idoneita' alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e quindi di perfezionare la adozione internazionale in Italia, per violazione degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione; Solleva quindi d'ufficio la suddetta questione di legittimita' costituzionale; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla cancelleria per l'adempimento dei suddetti incombenti. Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale per i minorenni di Cagliari, il 31 luglio 2003. Il Presidente estensore: Corradini 04C0835