N. 647 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2003

Ordinanza   emessa   il   1°   ottobre  2003  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  7  giugno  2004) dal tribunale per i minorenni di
Cagliari sul ricorso proposto da D. A.

Adozione  e  affidamento - Adozione internazionale - Dichiarazione di
  idoneita'  - Possibilita' per le persone singole (non coniugate) di
  ottenerla  in  casi particolari e quindi di perfezionare l'adozione
  internazionale  in  Italia  -  Esclusione  alla stregua del diritto
  vivente - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza -
  Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere
  allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia.
- Legge  4 maggio  1983,  n. 184, art. 29-bis (introdotto dalla legge
  31 dicembre 1998, n. 476).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.
Adozione  e  affidamento  - Adozione internazionale - Possibilita' di
  adozione  internazionale  in  casi  particolari da parte di persone
  singole  -  Previsione  limitata  al  solo caso di cui all'art. 44,
  primo  comma,  lett.  a),  della  legge  n. 184/1983  - Lesione dei
  principi  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza - Contrasto con il
  diritto  del  minore  in  stato  di abbandono ad essere allevato in
  ambiente idoneo e ad avere una famiglia.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, n. [recte: comma] 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.
Adozione   e   affidamento   -   Adozione   in   casi  particolari  -
  Applicabilita'  delle  relative  ipotesi  anche ai minori stranieri
  residenti  all'estero  -  Mancata  previsione  -  Contrasto  con il
  diritto  del  minore  in  stato  di abbandono ad essere allevato in
  ambiente idoneo e ad avere una famiglia.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.
Adozione   e  affidamento  -  Adozione  internazionale  -  Previsione
  relativa   agli   effetti  legittimanti  dell'adozione  pronunciata
  all'estero   -  Conseguenze  -  Esclusione  della  possibilita'  di
  adozione  in casi particolari - Lesione dei principi di uguaglianza
  e  di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato
  di  abbandono  ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una
  famiglia.
- Legge  4 maggio  1983,  n. 184,  artt. 36,  comma 1,  e 35, comma 1
  (singolarmente e in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.
Adozione   e  affidamento  -  Adozione  internazionale  -  Previsione
  relativa   agli   effetti   legittimanti  dell'adozione  di  minori
  cittadini   di  Stati  non  firmatari  della  Convenzione  dell'Aja
  29 maggio  1993  -  Conseguenze - Inammissibilita' dell'adozione in
  casi particolari in ambito internazionale - Lesione dei principi di
  uguaglianza  e  di  ragionevolezza  -  Contrasto con il diritto del
  minore  in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo
  e ad avere una famiglia.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 36, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.
(GU n.32 del 18-8-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 83/2002
V.G.  in camera di consiglio, promosso con ricorso depositato in data
8  febbraio  2002  da  D. A.,  nata  a Cagliari il 15 settembre 1956,
residente  in  Quartu  S.  Elena,  ed  elettivamente  domiciliata  in
Cagliari   nella   via   Grazia   Deledda  n. 39,  presso  lo  studio
dell'avvocato  Francesco  Pisano del foro di Cagliari per ottenere la
declaratoria  di  idoneita'  alla adozione di una minore straniera ai
sensi dell'art. 44, lett. d) della legge n. 184 del 1983.

                          Premesso in fatto

    La  minore R. N., ora di dodici anni, di nazionalita' bielorussa,
si  trova  in  stato  di abbandono in Bielorussia, come risulta dalla
certificazione  del  Centro nazionale di adozioni presso il Ministero
dell'istruzione  della  Repubblica  di Belarus ed e' registrata nella
banca  dati centralizzata di adozione dei minori rimasti senza tutela
dei  genitori  dal  22  settembre 1997, in quanto ai suoi genitori e'
stata  tolta la potesta' genitoriale. Ha due fratelli rispettivamente
di  sedici  e di diciassette anni. Il primo e' attualmente detenuto e
sta  scontando  una pena di cinque anni, mentre il secondo e' tornato
nello  stesso  istituto  dove  e'  ricoverata  n. dopo avere scontato
cinque  anni  di  riformatorio.  n. ha serie patologie certificate in
atti,   una   tiroidea   ed   una   lesione   irreversibile  di  tipo
neurosensoriale    che   ha   determinato   la   perdita   dell'udito
dall'orecchio  sinistro,  mentre  a  carico  dell'altro  orecchio  e'
presente  una  notevole  ipoacusia superabile solo attraverso serie e
tempestive  cure ed in interventi chirurgici, in difetto dei quali vi
sara' la perdita totale dell'udito.
    Come  risulta  sempre  dal certificato rilasciato il 24 settembre
2001  dal  Centro  nazionale di adozioni della repubblica di Belarus,
non  sono  pervenute  richieste  di adozione della minore da parte di
cittadini  bielorussi,  per  cui  l'adozione della minore, secondo il
diritto  interno della Bielorussia, potrebbe avvenire con decreto del
competente tribunale della Repubblica di Bielorussia a condizione che
gli aspiranti adottanti non chiedano che sia conservata la segretezza
della  adozione  e  che  non  impediscano i contatti di n. con i suoi
fratelli.
    In  sostanza  la adozione della suddetta minore potrebbe avvenire
in   Bielorussia  con  le  forme  della  adozione  italiana  in  casi
particolari  (art.  44 lett. d) della legge n. 184 del 1983), che non
rompe  i  rapporti  con  la  famiglia  di  origine  e non conserva la
segretezza.
    La Bielorussia conosce tale forma di adozione e potrebbe pertanto
pronunciarla,  sulla  base  del  proprio diritto interno, a favore di
stranieri.   Analogamente   potrebbe   fare  l'autorita'  giudiziaria
italiana  qualora  la  minore  fosse  cittadina italiana residente in
Italia, considerato che lo stato di salute della minore ed i rapporti
stabili  e consolidati con la persona che la accoglie ormai da cinque
anni  per  piu'  di  novanta  giorni  all'anno renderebbe impossibile
l'affidamento preadottivo della minore a terzi.
    In  tale  caso  inoltre la adozione potrebbe avvenire, secondo il
diritto  interno  italiano,  ma  anche  secondo  quello bielorusso, a
favore  di  persona  singola.  Ed  anzi  si imporrebbe sicuramente la
adozione  a  favore  della  ricorrente  D., pur non essendo la stessa
coniugata,  considerato  che  la stessa si e' gia' sottoposta a tutti
gli   accertamenti   cui   sono   sottoposti   coloro   che  aspirano
all'affidamento  ed  alla  adozione  di  minori  ed  e' risultato che
possiede  risorse personali e familiari necessarie per portare avanti
con  successo  un impegno a favore di un minore in stato di abbandono
ed  in  particolare  che  potrebbe  offrire  allo stesso delle valide
opportunita'  di  crescita  in  un  ambiente  accogliente  e ricco di
stimoli  (v.  relazione  del Servizio sociale del comune di Quartu S.
Elena in data 25 ottobre 1999).
    La Bielorussia richiede peraltro, trattandosi di una adozione che
deve  avere  effetti  all'estero  e che quindi deve seguire le regole
della  adozione  internazionale,  la dichiarazione di idoneita' della
adottante  alla  adozione,  cosi'  come  previsto  dall'art.  5 della
convenzione   dell'Aja   29   maggio   1993  che  la  Bielorussia  ha
sottoscritto, pur non avendola ratificata.
    Tanto  premesso  in fatto, con ricorso in data 8 febbraio 2002 la
signora   D. A.  allegando  di  avere  stabilito  rapporti  affettivi
stabili,  ormai  da  molti  anni,  con  la minore R. n. ha chiesto di
essere  dichiarata idonea alla adozione internazionale della suddetta
minore, essendo tale declaratoria richiesta dalla Bielorussia ai fini
della  pronuncia  di  adozione  della  minore, in suo favore, in quel
paese.  Si tratterebbe di una di quelle cosiddette «idoneita' mirate»
e  cioe'  dichiarazioni  di  idoneita'  con  riguardo  ad  un  minore
individuato  che  ormai  fanno  parte del diritto vivente italiano in
relazione  a  casi  in  cui  gli  aspiranti  alla adozione hanno gia'
stabilito rapporti stabili e duraturi con un minore straniero che non
consentono il suo inserimento in una famiglia diversa da quella degli
affetti.
    Il pubblico ministero, nell'intervenire nel giudizio, ha espresso
parere  favorevole  alla  dichiarazione di idoneita' della ricorrente
alla  adozione  internazionale  «sempre  che si riesca a superare gli
ostacoli esistenti nell'attuale disciplina legislativa».
    Con  ordinanza  emessa  il  19  marzo  2002  questo  tribunale ha
sollevato  d'ufficio  questione  di  legittimita'  costituzionale, in
riferimento  agli  articoli  2,  3 e 30 della Costituzione, dell'art.
29-bis  della  legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia)   come  introdotto  con  legge  31  dicembre  1998,  n. 476
(Ratifica  ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la  cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja
il  29  maggio  1983.  Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in
tema  di  adozione  di  minori  stranieri) «e delle norme collegate»,
laddove  «escludono  la  possibilita'  di  ottenere la idoneita' alla
adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole».
    La  Corte costituzionale, con ordinanza in data 12 febbraio 2003,
ha  dichiarato  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione per
omessa  specificazione  delle  norme  collegate  di cui si lamenta la
incostituzionalita',    non   essendo   in   particolare   desumibile
dall'ordinanza  di  rimessione  la  censura  dell'art.  36,  comma 2,
lettera  b)  della  legge n. 184 del 1983, per il quale «l'adozione o
l'affidamento  a scopo adottivo, pronunciati in un paese non aderente
alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali (quale e' nella
specie  la Bielorussia), possono essere dichiarati efficaci in Italia
a  condizione  che:  a)  sia accertata la condizione di abbandono del
minore  straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione
che  determini  per  il minore adottato l'acquisizione dello stato di
figlio  legittimo  degli  adottanti  e  la  cessazione  dei  rapporti
giuridici  fra  il  minore  e  la  famiglia  di  origine»,  norma che
costituisce, invece, ad avviso della Corte costituzionale, il veicolo
obbligato di accesso al giudizio di costituzionalita'.
    A  seguito  della  restituzione degli atti a questo tribunale, la
difesa  della  D.,  ha  depositato in data 18 luglio 2003 una memoria
difensiva  con cui ha insistito in via principale per la pronuncia di
idoneita'   della  ricorrente  alla  adozione  internazionale  previa
interpretazione  costituzionalizzante  dell'art. 29-bis nel senso che
la  norma  consentirebbe  il  rilascio  della idoneita' alla adozione
internazionale  anche  alle  persone  singole  oltre  che ai coniugi,
mentre  in  via  subordinata  ha  sollevato questione di legittimita'
costituzionale,  per  contrasto  con  gli  articoli  2,  3 e 30 della
Costituzione, del sistema di norme che escluderebbero la possibilita'
di  adozione  internazionale  in  casi  particolari in capo a persone
singole, individuando tali norme:
        nell'articolo   99-bis  della  legge  n. 184  del  1983  come
introdotto  dalla  legge  31  dicembre  1998,  n. 476,  da  solo e in
combinato  disposto  con  l'art. 6 della stessa legge, nella parte in
cui prevederebbe la dichiarazione di idoneita' all'adozione di minori
stranieri soltanto a favore di coniugi;
        nell'articolo 31, n. 2 della stessa legge, nella parte in cui
limiterebbe  la  possibilita'  di  adozione  internazionale  in  casi
particolari  da  parte  di  persone  singole  al  solo  caso previsto
dall'art. 44, lettera a);
        nello    stesso    articolo   44,   nella   parte   in   cui,
nell'individuare  le  ipotesi  di  adozione  in casi particolare, non
prevede  che  esse  si applichino anche al minori stranieri residenti
all'estero;
        negli  articoli  36,  comma 1 e 35 comma 1 singolarmente e in
combinato  disposto,  nella  parte  in  cui  attraverso la previsione
esclusiva   degli   effetti  legittimanti  di  cui  all'art.  27  per
l'adozione  pronunciata all'estero, escluderebbero la possibilita' di
adozione in casi particolari;
        nell'art. 36, comma 2 della stessa legge, nella parte in cui,
attraverso  la previsione degli effetti legittimanti dell'adozione di
minori cittadini di stati non firmatari della convenzione, renderebbe
inammissibile    l'adozione    in    casi   particolari   in   ambito
internazionale.

                         Osserva in diritto

    La  possibilita'  di  procedere  al rilascio della idoneita' alla
adozione internazionale in favore della ricorrente, quale persona non
coniugata,  operando in via interpretativa sugli articoli 29-bis e 30
della  legge  n. 184 del 1983, come richiesto in via principale dalla
difesa  della ricorrente, non appare possibile neppure nell'ambito di
un  procedimento di interpretazione costituzionalizzante posto che la
norma e' chiarissima sia sotto il profilo letterale che quello logico
nel  senso  che la idoneita' alla adozione internazionale puo' essere
rilasciata  soltanto  alle  persone  che  si trovano nel possesso dei
requisiti  di  cui  all'art.  6 della stessa legge e cioe' ai coniugi
uniti  in matrimonio almeno da tre anni ovvero che abbiano convissuto
stabilmente prima del matrimonio almeno per tre anni.
    Non  esistono  dubbi  interpretativi neppure sotto il profilo del
diritto  vivente  poiche' non consta che la norma abbia mai avuto una
interpretazione giurisprudenziale, sia pure occasionale, diversa, ne'
che in Italia siano mai state rilasciate dichiarazioni di idoneita' a
persone singole in base ad una diversa interpretazione della norma.
    Cio'  posto,  si  ritiene  pertanto di riproporre la questione di
legittimita'  costituzionale  completandola  con la indicazione delle
norme  collegate  all'art.  29-bis  della  legge  n. 184  del  1983 e
sospettate  di incostituzionalita', che si individuano negli artt. 31
n. 2,  44,  36,  comma  1 e 35, comma 1, singolarmente e in combinato
disposto e 36, comma 2 della stessa legge laddove non consentirebbero
poi  il perfezionamento il Italia del procedimento adottivo straniero
se  non  in  presenza  dei  presupposti  previsti  dagli  artt.  29 e
seguenti.
    Sotto  tale  profilo si ribadisce che la Convenzione dell'Aja non
ha  posto  una  riserva  assoluta di adozione a favore di coniugi, in
quanto,  pur preferendo gli adottanti coniugi (cosi' come avviene nel
diritto  interno  italiano ed anche in quello interno bielorusso), ha
tuttavia previsto all'art. 2 che la «Convenzione si applica allorche'
un minore, residente abitualmente in uno stato contraente, e' stato o
deve essere trasferito in un altro stato contraente, sia a seguito di
adozione  nello stato di origine da parte di coniugi o di una persona
residente  abitualmente  nello  stato di accoglienza, sia in vista di
tale  accoglienza nello stato di accoglienza o in quello di origine».
Quindi,  secondo  la  Convenzione  suddetta  e' possibile la adozione
internazionale anche a favore di persona singola. Sennonche' la legge
di  ratifica  italiana  31  dicembre  1998,  n. 476,  ha  limitato la
possibilita'  di  adozione  internazionale  da  parte  delle  persone
singole  congelandola  alla  sola  ipotesi  di cui all'art. 44, primo
comma,  lettera  a) della legge n. 184 e cioe' al caso della adozione
di  minori  orfani da parte di parenti o di persona che abbiano avuto
con  il  minore  rapporti  stabili  o  duraturi prima della morte dei
genitori  (art. 31 n. 2 della legge n. 184, come sostituito con legge
31 dicembre 1998, n. 476).
    Si  tratta  di  una scelta del legislatore che risponde al favore
per  la  adozione  a  coppie  sposate,  accordato  anche  nel diritto
interno,  e  che  potrebbe  rispondere ad un potere discrezionale del
legislatore (cfr. Corte costituzionale n. 183 del 1994), che peraltro
appare  irragionevole  qualora  si  tratti  non  sia  di  bambini che
potrebbero  essere  adottati da coppie, bensi' di bambini in stato di
abbandono per cui non vi sia possibilita' concreta di adozione se non
a favore di persone singole.
    In  tali  casi  residuali  (o  particolari  che dir si voglia) la
scelta  del  legislatore  di  escludere dalla adozione internazionale
situazioni  in cui tale opzione sarebbe possibile nel diritto interno
appare in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza
(art. 3  della Costituzione) nonche' con il principio del diritto del
minore,  italiano  o  straniero  che  sia,  ad  essere allevato in un
ambiente idoneo qualora si trovi in stato di abbandono (art. 30 della
Costituzione).
    Posto  che  l'istituto  della  adozione  e'  diretto  a  dare una
famiglia al minore che ne sia privo appare invero irragionevole ed in
contrasto   con  le  finalita'  dell'istituto  limitare  la  adozione
internazionale alle coppie, cosi' operando una discriminazione contro
i bambini stranieri.
    Sotto  tale  profilo la Corte costituzionale ha gia' asserito che
la  sottrazione  dei  minori  stranieri  alla  garanzia  della  legge
italiana, valida in forza dell'art. 2 della Costituzione anche per lo
straniero,  viola  i  diritti  umani  fra  cui vi e' anche il diritto
dell'abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue
(v. sentenza n. 199/1986).
    La   questione   e'  rilevante  poiche',  qualora  l'art.  29-bis
prevedesse anche la dichiarazione di idoneita' a favore delle persone
singole, la ricorrente potrebbe dare corso alla procedura di adozione
della  minore  con  cui  ha  un  rapporto stabile e duraturo ormai da
cinque anni.
    La  ulteriore  parziale declaratoria di incostituzionalita' delle
norme  collegate  sopra indicate consentirebbe poi il perfezionamento
in Italia della pronuncia straniera di adozione, mentre non appare di
ostacolo l'art. 32 della stessa legge, che prevede l'intervento della
Commissione  per  le adozioni internazionali, poiche' l'interesse del
minore  consente  il  perfezionamento  della  adozione  straniera non
legittimante  in  Italia  sia  attraverso  la conversione in adozione
legittimante  sia  comunque  attraverso  una  pronuncia  di  adozione
legittimante  o  non legittimante in Italia direttamente da parte del
giudice  italiano, una volta che il minore sia stabilmente entrato in
Italia a scopo di adozione.
    Si impone in conseguenza la sospensione dei procedimento in corso
e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 29-bis della legge n. 184 del
1983,  come  introdotto  con  legge  n. 476  del  1998, e delle norme
collegate, cosi' individuate:
        negli  articoli  31,  n. 2 della stessa legge, nella parte in
cui  limita  la  possibilita'  di  adozione  internazionale  in  casi
particolari  da  parte  di  persone  singole  al  solo  caso previsto
dall'art. 44, lettera a);
        nello    stesso    articolo   44,   nella   parte   in   cui,
nell'individuare  le  ipotesi  di  adozione  in casi particolare, non
prevede  che  esse  si applichino anche ai minori stranieri residenti
all'estero;
        negli articoli 36, comma 1, e 35, comma 1, singolarmente e in
combinato  disposto,  nella  parte  in  cui  attraverso la previsione
esclusiva   degli   effetti  legittimanti  di  cui  all'art.  27  per
l'adozione  pronunciata  all'estero,  escludono  la  possibilita'  di
adozione in casi particolari;
        nell'art. 36, comma 2 della stessa legge, nella parte in cui,
attraverso  la previsione degli effetti legittimanti dell'adozione di
minori  cittadini  di  stati non firmatari della convenzione, rendono
inammissibile l'adozione in casi particolari in ambito internazionale
laddove  escludono  la  possibilita'  di  ottenere  la idoneita' alla
adozione  internazionale, in casi particolari, alle persone singole e
quindi  di  perfezionare  la  adozione  internazionale in Italia, per
violazione degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione;
    Solleva  quindi  d'ufficio  la suddetta questione di legittimita'
costituzionale;
    Dispone   la   sospensione   del   procedimento  in  corso  e  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  che  sia  comunicata al
Presidente  del  Senato  ed  al Presidente della Camera dei deputati,
mandando alla cancelleria per l'adempimento dei suddetti incombenti.
    Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale
per i minorenni di Cagliari, il 31 luglio 2003.
                 Il Presidente estensore: Corradini
04C0835