N. 648 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 2004

Ordinanza  emessa  il 1° aprile 2004 dal tribunale di Alessandria sul
ricorso proposto da Qarri Ervis contro Prefetto di Alessandria

Straniero  -  Espulsione  - Nulla osta alla concessione - Divieto nel
  caso  di procedimento penale pendente nei confronti dello straniero
  stesso per uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera
  a),  del  c.p.p.  nonche'  dell'art. 12  del  d.lgs.  n. 286/1998 -
  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento rispetto all'ipotesi di
  cui  all'art. 13,  comma 3,  del  d.lgs.  n. 286/1998,  relativa al
  cittadino  sottoposto  a procedimento penale senza alcun vincolo di
  custodia cautelare.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286, art. 13, comma 3-sexies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 12, comma 1.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.32 del 18-8-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Letto  il  ricorso depositato in cancelleria il giorno 31 ottobre
2003  da  Qarri  Ervis, meglio generalizzato in atti, rappresentato e
difeso  giusta  procura  speciale  a  margine del ricorso dall'avv.to
Mario  Boccassi,  del Foro di Alessandria, presso lo studio del quale
risulta  domiciliato ai fini del presente procedimento in via Gramsci
n. 50;
    Visto  il  provvedimento  del Presidente del tribunale a mezzo il
quale  questo  giudicante  veniva  delegato  a conoscere del presente
procedimento;
    Scioglimento  della  riserva  di  cui  all'udienza  del giorno 21
novembre 2003;
    In  merito al procedimento di opposizione intentato nei confronti
della  convenuta Prefettura della Provincia di Alessandria in persona
del  Prefetto  pro-tempore  avverso  il  decreto  di  espulsione  con
contestuale  ordine  di  lasciare  il  territorio  nazionale entro 15
giorni Cat. A./11/03/Str. ed il conseguente provvedimento di notifica
dello  stesso  del  Questore della Provincia di Alessandria, entrambi
emessi in data 20 ottobre 2003 nei confronti del ricorrente;

                          Ritenuto in fatto

    Il  ricorrente,  di  cittadinanza  albanese,  gia' in possesso di
permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato n. C 967103 rilasciato
in  data  17 luglio  2000  dalla Questura di Alessandria e scaduto di
validita'  in  data  14 dicembre 2002, non avendo ottenuto il rinnovo
dello stesso e non avendo abbandonato lo Stato, si sarebbe trattenuto
sul territorio nazionale in condizione di clandestinita'.
    Lo  stesso  peraltro  risulta  essere  sottoposto  a procedimento
penale,  presso  il Tribunale di Alessandria, per i reati di cui agli
artt. 110  c.p.,  3  comma 2 n. 5 e 4 n. 1, legge n. 75/1958, art. 12
comma  5  decreto legislativo n. 286/1998, art. 605 c.p. per i quali,
essendo  scaduti i termini di custodia cautelare portano a conseguire
come  l'odierno  ricorrente si trovi attualmente in stato di liberta'
sul territorio nazionale.

                         Ritenuto in diritto

    Lamenta  il  Qarri  come  sia  stato  oggetto di provvedimento di
espulsione  nonostante  penda  tutt'ora,  sul  medesimo, procedimento
penale  per  reati  previsti  dall'art. 13,  comma  3-sexies, decreto
legislativo  n. 286/1998  successivamente  modificato  con  la  legge
n. 189/2002   e   come  per  siffatte  fattispecie  l'espulsione  del
cittadino  extracomunitario  sottoposto ad indagini e non in custodia
cautelare,   non  essendo  prevista  la  concessione  di  nulla  osta
all'espulsione  da  parte  dell'autorita'  competente  a  decidere in
merito  alla  penale responsabilita' dello stesso, non possa in alcun
caso  essere disposta venendo, ove tale circostanza fosse realizzata,
a viziare il provvedimento di espulsione per violazione di legge.
    La  legge  infatti  dal  chiaro disposto di cui all'art. 13 comma
3-sexies come: «il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso
qualora  si  proceda  per  uno  o piu' delitti previsti dall art. 407
comma 2 lettera a) del c.p.p., nonche dall'art. 12 del presente testo
unico».
    Cio'   premesso   si   ritiene   sussistente   una  questione  di
legittimita'   costituzionale  con  riferimento  all'art.  13,  comma
3-sexies,  d.lgs.  n. 286/1998  successivamente  modificato con legge
n. 189/2002  in  relazione  all'art. 13,  comma  3 d.lgs. n. 286/1998
successivamente  modificato  con  legge  n. 189/2002  in  riferimento
all'art. 3 della Carta costituzionale.
    Risulta,  invero,  la  violazione,  da  parte dell'art. 13, comma
3-sexies  del  decreto  legislativo  citato sotto il profilo relativo
della disparita' di trattamento.
    Tale  violazione  si  apprezza  a  seguito della comparazione tra
quanto   previsto   in   ordine   alla   possibilita'   di  procedere
all'espulsione   di   un   cittadino  extracomunitario  sottoposto  a
procedimento  penale  e  non  sottoposto ad alcun vincolo di custodia
cautelare  se  non  dopo nulla osta dell'autorita' procedente in sede
penale di cui all'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 286/1998 successivamente
modificato  con  legge n. 189/2002 e quanto viceversa previsto per la
fattispecie sopra descritta di cui all'art. 13, comma 3-sexies stesso
decreto  a  mente  del quale il nulla osta non puo' essere concesso a
coloro  i  quali  risultano essere sottoposti ad indagini per i reati
individuati dal comma stesso.
    Emerge  con  tutta  evidenza come fra le due fattispecie poste in
comparazione  vi  sia  un'evidente  disparita'  di trattamento basata
esclusivamente  su  circostanze oggettive, presenti nella seconda, da
non  considerarsi  assolutamente idonee a ritenere un interesse dello
Stato  ad  avere sul territorio nazionale un potenziale collaboratore
processuale   all'accertamento   della   verita'   nei  confronti  di
coimputati od imputati in procedimenti connessi.
    Dal   tenore   della  norma,  infatti,  non  pare  che  la  ratio
dell'impossibilita'  al  rilascio del nulla osta per l'espulsione sia
da   rinvenire  nell'interesse  dello  Stato  a  punire  il  presunto
colpevole  colpito  da  provvedimento  di  espulsione,  bensi' quello
relativo  a  non perdere un prezioso collaboratore per l'accertamento
della verita' magari in procedimenti solamente connessi.
    Ebbene,  tale  ratio,  ad avviso di questo scrivente, poiche' non
essendo,  cosi'  come  descritta,  da annoverarsi fra le disposizioni
preposto  a  salvaguardare  i principi fondamentali di cui alla Carta
costituzionale,  non  deve allo stesso modo essere considerata idonea
ad   una   comparazione   ed   eventuale   sacrificio  del  principio
fondamentale di uguaglianza innanzi la legge.
    La  disposizione  oggetto  di  doglianza  risulta  inoltre essere
palesemente contraddittoria e contrastare con i principi fondamentali
della  normativa stessa, a fronte dei quali il diritto di soggiornare
del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale e' sottoposto
all'esistenza  di  precisi presupposti individuati nel titolo secondo
del decreto legislativo stesso con particolare riferimento all'art. 4
a  mente  del  quale  per  ottenere  autorizzazione  all'ingresso sul
territorio  nazionale e relativo permesso a soggiornarvi occorre dare
contezza  di  idonea  documentazione  atta a confermare lo scopo e le
condizioni  del  soggiorno  nonche'  la  disponibilita'  di  mezzi di
sussistenza  sufficienti  per  la  durata  del  soggiorno pena la non
ammissione sul Territorio Nazionale stesso.
    Risulta  infatti sconcertante come il cittadino straniero, non in
possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'ingresso  sul  territorio
nazionale,  possa, perche' tassativamente previsto dalla legge stessa
allorquando  non  preveda la possibilita' di rilasciare il nulla osta
per  l'espulsione,  proseguire  a  permanere sul territorio nazionale
senza  inoltre  la  possibilita'  di  ottenere un contratto di lavoro
perche' in situazione di clandestinita'.
    Cosi'  facendo, la normativa in questione viene ad introdurre una
nuova  figura di clandestino per il quale, a differenza di altri, non
risulta  essere  possibile  procedere  ad  alcuna forma di espulsione
benche'   a   carico   dello  stesso  risultino  sussistere  tutti  i
presupposti  per  procedere  a  quest'ultima  forma  di trasferimento
coattivo nel proprio paese d'origine.
    Alla luce di tutto quanto esposto il presente giudizio va sospeso
con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   con   riferimento  all'art. 13  comma
3-sexies,  d.lgs.  n. 286/1998  successivamente  modificato con legge
n. 189/2002  in  relazione  all'art. 13  comma  3  d.lgs. n. 286/1998
successivamente  modificato  con  legge  n. 189/2002  in  riferimento
all'art. 3 della Carta costituzionale.
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri;
    Dispone la comunicazione della ordinanza a cura della cancelleria
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Alessandria, il 31 marzo 2004.
                    Il giudice delegato: Ragalzi
04C0854