N. 648 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 2004
Ordinanza emessa il 1° aprile 2004 dal tribunale di Alessandria sul ricorso proposto da Qarri Ervis contro Prefetto di Alessandria Straniero - Espulsione - Nulla osta alla concessione - Divieto nel caso di procedimento penale pendente nei confronti dello straniero stesso per uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del c.p.p. nonche' dell'art. 12 del d.lgs. n. 286/1998 - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, relativa al cittadino sottoposto a procedimento penale senza alcun vincolo di custodia cautelare. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-sexies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 12, comma 1. - Costituzione, art. 3.(GU n.32 del 18-8-2004 )
IL TRIBUNALE Letto il ricorso depositato in cancelleria il giorno 31 ottobre 2003 da Qarri Ervis, meglio generalizzato in atti, rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del ricorso dall'avv.to Mario Boccassi, del Foro di Alessandria, presso lo studio del quale risulta domiciliato ai fini del presente procedimento in via Gramsci n. 50; Visto il provvedimento del Presidente del tribunale a mezzo il quale questo giudicante veniva delegato a conoscere del presente procedimento; Scioglimento della riserva di cui all'udienza del giorno 21 novembre 2003; In merito al procedimento di opposizione intentato nei confronti della convenuta Prefettura della Provincia di Alessandria in persona del Prefetto pro-tempore avverso il decreto di espulsione con contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni Cat. A./11/03/Str. ed il conseguente provvedimento di notifica dello stesso del Questore della Provincia di Alessandria, entrambi emessi in data 20 ottobre 2003 nei confronti del ricorrente; Ritenuto in fatto Il ricorrente, di cittadinanza albanese, gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. C 967103 rilasciato in data 17 luglio 2000 dalla Questura di Alessandria e scaduto di validita' in data 14 dicembre 2002, non avendo ottenuto il rinnovo dello stesso e non avendo abbandonato lo Stato, si sarebbe trattenuto sul territorio nazionale in condizione di clandestinita'. Lo stesso peraltro risulta essere sottoposto a procedimento penale, presso il Tribunale di Alessandria, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 3 comma 2 n. 5 e 4 n. 1, legge n. 75/1958, art. 12 comma 5 decreto legislativo n. 286/1998, art. 605 c.p. per i quali, essendo scaduti i termini di custodia cautelare portano a conseguire come l'odierno ricorrente si trovi attualmente in stato di liberta' sul territorio nazionale. Ritenuto in diritto Lamenta il Qarri come sia stato oggetto di provvedimento di espulsione nonostante penda tutt'ora, sul medesimo, procedimento penale per reati previsti dall'art. 13, comma 3-sexies, decreto legislativo n. 286/1998 successivamente modificato con la legge n. 189/2002 e come per siffatte fattispecie l'espulsione del cittadino extracomunitario sottoposto ad indagini e non in custodia cautelare, non essendo prevista la concessione di nulla osta all'espulsione da parte dell'autorita' competente a decidere in merito alla penale responsabilita' dello stesso, non possa in alcun caso essere disposta venendo, ove tale circostanza fosse realizzata, a viziare il provvedimento di espulsione per violazione di legge. La legge infatti dal chiaro disposto di cui all'art. 13 comma 3-sexies come: «il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall art. 407 comma 2 lettera a) del c.p.p., nonche dall'art. 12 del presente testo unico». Cio' premesso si ritiene sussistente una questione di legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 13, comma 3-sexies, d.lgs. n. 286/1998 successivamente modificato con legge n. 189/2002 in relazione all'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 286/1998 successivamente modificato con legge n. 189/2002 in riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale. Risulta, invero, la violazione, da parte dell'art. 13, comma 3-sexies del decreto legislativo citato sotto il profilo relativo della disparita' di trattamento. Tale violazione si apprezza a seguito della comparazione tra quanto previsto in ordine alla possibilita' di procedere all'espulsione di un cittadino extracomunitario sottoposto a procedimento penale e non sottoposto ad alcun vincolo di custodia cautelare se non dopo nulla osta dell'autorita' procedente in sede penale di cui all'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 286/1998 successivamente modificato con legge n. 189/2002 e quanto viceversa previsto per la fattispecie sopra descritta di cui all'art. 13, comma 3-sexies stesso decreto a mente del quale il nulla osta non puo' essere concesso a coloro i quali risultano essere sottoposti ad indagini per i reati individuati dal comma stesso. Emerge con tutta evidenza come fra le due fattispecie poste in comparazione vi sia un'evidente disparita' di trattamento basata esclusivamente su circostanze oggettive, presenti nella seconda, da non considerarsi assolutamente idonee a ritenere un interesse dello Stato ad avere sul territorio nazionale un potenziale collaboratore processuale all'accertamento della verita' nei confronti di coimputati od imputati in procedimenti connessi. Dal tenore della norma, infatti, non pare che la ratio dell'impossibilita' al rilascio del nulla osta per l'espulsione sia da rinvenire nell'interesse dello Stato a punire il presunto colpevole colpito da provvedimento di espulsione, bensi' quello relativo a non perdere un prezioso collaboratore per l'accertamento della verita' magari in procedimenti solamente connessi. Ebbene, tale ratio, ad avviso di questo scrivente, poiche' non essendo, cosi' come descritta, da annoverarsi fra le disposizioni preposto a salvaguardare i principi fondamentali di cui alla Carta costituzionale, non deve allo stesso modo essere considerata idonea ad una comparazione ed eventuale sacrificio del principio fondamentale di uguaglianza innanzi la legge. La disposizione oggetto di doglianza risulta inoltre essere palesemente contraddittoria e contrastare con i principi fondamentali della normativa stessa, a fronte dei quali il diritto di soggiornare del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale e' sottoposto all'esistenza di precisi presupposti individuati nel titolo secondo del decreto legislativo stesso con particolare riferimento all'art. 4 a mente del quale per ottenere autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale e relativo permesso a soggiornarvi occorre dare contezza di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno pena la non ammissione sul Territorio Nazionale stesso. Risulta infatti sconcertante come il cittadino straniero, non in possesso dei requisiti richiesti per l'ingresso sul territorio nazionale, possa, perche' tassativamente previsto dalla legge stessa allorquando non preveda la possibilita' di rilasciare il nulla osta per l'espulsione, proseguire a permanere sul territorio nazionale senza inoltre la possibilita' di ottenere un contratto di lavoro perche' in situazione di clandestinita'. Cosi' facendo, la normativa in questione viene ad introdurre una nuova figura di clandestino per il quale, a differenza di altri, non risulta essere possibile procedere ad alcuna forma di espulsione benche' a carico dello stesso risultino sussistere tutti i presupposti per procedere a quest'ultima forma di trasferimento coattivo nel proprio paese d'origine. Alla luce di tutto quanto esposto il presente giudizio va sospeso con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 13 comma 3-sexies, d.lgs. n. 286/1998 successivamente modificato con legge n. 189/2002 in relazione all'art. 13 comma 3 d.lgs. n. 286/1998 successivamente modificato con legge n. 189/2002 in riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone la comunicazione della ordinanza a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Alessandria, il 31 marzo 2004. Il giudice delegato: Ragalzi 04C0854