N. 650 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2004

Ordinanza  emessa  il  14  aprile  2004  dalla Commissione tributaria
provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Bar Trattoria da Luisa
Di  Riva Sergio & C. s.n.c. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Bologna 2

Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200
  al  400  per  cento  dell'importo  del costo del lavoro, relativo a
  ciascun  lavoratore,  calcolato  sulla  base  dei vigenti contratti
  collettivi   nazionali,   per  il  periodo  compreso  tra  l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di  uguaglianza per irrazionalita' e ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di
  difesa  per  la presunzione assoluta di coincidenza dell'inizio del
  rapporto di lavoro con quello dell'anno.
- Decreto-legge  22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito
  nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.32 del 18-8-2004 )
                      LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1385/2003
depositato  il  7  ottobre  2003  avverso avviso irrogazione sanzioni
n. 796LS0300042  assente  2002 sanzione amministrativa contro Agenzia
entrate - Ufficio Bologna 2, proposto dai ricorrenti:
        Bar  Trattoria da Luisa Di Riva Sergio e C. s.n.c. in persona
del legale rappresentante Riva Sergio, piazza Massarenti n. 1 - 40046
Porretta  Terme  (Bologna), difeso da Sichi rag. Massimiliano, piazza
IV Novembre n. 5/5 - 40038 Vergato (Bologna);
        Riva  Sergio, via Pieve Caporali n. 1 - 40030 Castel di Casio
(Bologna),  difeso  da  Sichi  rag.  Massimiliano, piazza IV Novembre
n. 5/5 - 40038 Vergato (Bologna).
    La Commissione Tributaria provinciale, Sezione prima, di Bologna,
visti  gli  atti  e  i documenti relativi alla controversia di cui in
epigrafe, ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Osservando quanto segue in

                           Fatto e diritto

    Con   ricorso  depositato  il  7  ottobre  2003  e  diretto  alla
Commissione  Tributaria  provinciale di Bologna la Soc. Bar Trattoria
da  Luisa  di Riva Sergio & c. S.n.c., con sede in Porretta Terme, in
persona del proprio legale rappresentante sig. Riva Sergio, impugnava
l'atto  di  irrogazione sanzioni emesso dall'Agenzia delle entrate di
Bologna 2,  notificato  a  mezzo  del  servizio  postale  in  data  2
settembre 2003.
    La  societa'  ricorrente  esponeva  che  in data 26 novembre 2002
l'INPS   di   Bologna,  a  seguito  di  accesso  ispettivo  ai  sensi
dell'art. 1, comma 7 della legge n. 383/2001, accertava che il giorno
23  novembre  2002,  in  occasione di una serata particolare dedicata
alla  degustazione  di vini e formaggi, prestava la propria attivita'
in  qualita'  di  aiuto  cuoco  il  sig.  Sauro  Bernardini,  pur non
risultando iscritto nei libri obbligatori. Il verbale di accertamento
veniva  trasmesso all'Agenzia delle entrate che applicava la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 73 del
23  aprile  2002,  determinata in euro 28.068, come risulta dall'atto
impugnato.
    In  diritto la ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'atto,
deduce  che  la  sanzione di che trattasi e' illegittima in quanto e'
stata  inflitta  in  aperta  violazione degli artt. 6 e 7 del decreto
legislativo   n. 472/1997,   in  relazione  all'art. 10  della  legge
n. 212/2000,  per non avere l'A.F. tenuto conto delle peculiari cause
di  non  punibilita'  ivi previste e della manifesta sproporzione fra
l'entita'  della  imposizione  cui  la  sanzione  si  riferisce  e la
sanzione  inflitta.  A  tal  riguardo,  la  ricorrente  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 3 del
decreto-legge  del  22  febbraio 2002, come introdotto dalla legge di
conversione  23  aprile  2002,  n. 73,  per disparita' di trattamento
sanzionatorio, rispetto a situazioni esattamente identiche fra loro.
    Con  memoria  depositata  il  22  ottobre  2003, si e' costituita
l'Agenzia delle entrate di Bologna 2, deducendo che la ricorrente non
ha  proposto  difese  nel  merito  della  irrogazione della sanzione,
avvenuta  peraltro  dopo  la  scadenza  del  termine  del 30 novembre
fissato   per   la  eventuale  regolarizzazione  della  irregolarita'
accertata.  L'Ufficio  non ha preso, invece, posizione in ordine alla
sollevata questione di legittimita' costituzionale.
    All'udienza  pubblica  del  10  marzo  2004, dopo che il Collegio
aveva  disposto  la  sospensione dell'atto impugnato, si e' svolta la
trattazione della controversia.
    Ritiene il Collegio che va sollevata la questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 3,  comma  3  della  legge  n. 73/2002  di
conversione   del   d.l.   n. 12/2002,  in  tema  di  modifiche  alle
disposizioni  in  materia  di  lavoro irregolare, in quanto la stessa
appare rilevante e non manifestamente infondata.
    La  norma  censurata  stabilisce  testualmente:  «Ferma  restando
l'applicazione  delle  sanzioni  previste,  l'impiego  di  lavoratori
dipendenti  non  risultanti  dalle  scritture  o altra documentazione
obbligatorie,  e'  altresi' punito con la sanzione amministrativa dal
200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare,
del  costo  del  lavoro  calcolato  sulla  base dei vigenti contratti
collettivi  nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno
e la data di constatazione della violazione».
    Tale  disposizione  e'  in  aperto  contrasto con il principio di
uguaglianza  di  cui  all'art. 3  Cost.,  poiche'  la stessa crea una
evidente  e ingiustificata disparita' di trattamento fra il datore di
lavoro  che  si  avvale di lavoratori irregolari, come tali accertati
all'inizio  dell'anno  e  l'azienda che, pur nelle stesse condizioni,
e', invece, oggetto di accertamento alla fine dell'anno.
    Basti  considerare  che  se  il  datore  di  lavoro  si avvale di
dipendenti  irregolari impiegati per piu' anni, lo stesso e' favorito
nel   caso   in  cui  l'irregolarita'  venisse  accertata  all'inizio
dell'anno,  atteso  che  in  detta ipotesi egli sara' soggetto ad una
sanzione minima rispetto a quella che verrebbe inflitta a quel datore
nei cui confronti l'irregolarita' fosse accertata negli ultimi giorni
dell'anno,  posto  che  egli  sarebbe  assoggettato  ad  una sanzione
ugualmente commisurata al costo del lavoro di un intero anno.
    Infatti,  appare  fin  troppo  evidente che il momento di accesso
dell'organo   ispettivo,   di   carattere   del   tutto   volontario,
discrezionale  e  in  ipotesi  anche  arbitrario,  determina il fatto
costitutivo  dell'ammontare della sanzione, che cosi' non e' ancorato
ad un fatto di carattere oggettivo e da chiunque verificabile.
    Viceversa, la sanzione dovrebbe essere commisurata alla durata di
effettivo ricorso a tale forma di lavoro irregolare e quindi la norma
censurata  invece di stabilire, tout court, una presunzione assoluta,
dovrebbe  consentire la prova dell'effettiva durata del lavoro e solo
in  caso  di  esito  negativo  di  tale  prova,  ritenere  valida  la
presunzione di legge che il rapporto irregolare debba farsi decorrere
dall'inizio   dell'anno   fino   alla  data  dell'accertamento  della
violazione.
    Ne  deriva  che  in base al vigente tenore della norma impugnata,
l'ammontare  della  sanzione,  in modo automatico, e' fatto dipendere
esclusivamente  dalla  data  di  constatazione  della  violazione,  a
prescindere   del   tutto  dall'effettiva  durata  del  comportamento
antigiuridico  del  trasgressore;  e  cio' non solo in violazione del
principio  di uguaglianza, posto che in presenza di identica condotta
antigiuridica  si  possono  avere  sanzioni di diverso ammontare e di
diversa  gravita'; ma anche in violazione del codificato principio di
proporzionalita'  della  sanzione  rispetto  alla  entita' e gravita'
della  violazione  commessa, essendo quest'ultimo principio alla base
della  razionalita'  informante  il  principio  di eguaglianza. (cfr.
Corte cost. 21 gennaio 1999, n. 2).
    D'altra  parte, la stessa norma in quanto non ammette, neanche in
sede  giurisdizionale,  la  prova  dell'effettiva  durata  del lavoro
irregolare,  nel  senso dianzi precisato, correlata com'e' al fine di
realizzare  il  principio di proporzionalita' della sanzione rispetto
alla  entita'  della  violazione, si pone in evidente contrasto anche
con  il  principio  costituzionale  del  diritto  di  difesa,  di cui
all'art. 24 della Costituzione.
    Le  censure  di  illegittimita' costituzionale come sopra esposte
sono  rilevanti  nel  caso  di  specie  ai fini della decisione della
controversia,  in  quanto  la  violazione  era  stata accertata il 23
novembre  2002  e  al riguardo la ricorrente ha dedotto che l'impiego
del Bernardini era avvenuto lo stesso giorno e che da tale giorno era
iniziato  il  rapporto di lavoro, con la previsione della prestazione
lavorativa  per  una  sola  ora al giorno, per complessive cinque ore
settimanali.  Ne  deriva  la  irrazionalita'  e  l'ingiustizia di una
sanzione  per  la cui applicazione la norma non tiene conto di alcuna
circostanza effettivamente inerente al caso concreto.
    Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale della norma
di  che trattasi va rimessa all'esame della Corte costituzionale, con
conseguente sospensione del giudizio in corso.
                              P. Q. M.
    La Commissione Tributaria provinciale di Bologna;
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per i motivi
sopra   esposti,   la   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 3,   comma   3   della  legge  23  aprile  2002,  n. 73  di
conversione,  con  modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Per  l'effetto,  dispone l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale, a cura della Segreteria e sospende il giudizio
in corso.
    Ordina  che a cura della Segreteria della Commissione la presente
ordinanza  venga  notificata  alle  parti  nonche'  al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  venga comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Bologna, addi' 10 marzo 2004
                   Il presidente relatore: Ferrau'
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