N. 657 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 2004
Ordinanza emessa il 22 marzo 2004 dal giudice di pace di Ivrea nel procedimento civile vertente tra Rossetto Giovanni Carlo contro Comune di Albiano di Ivrea Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificata compromissione del diritto di agire in giudizio (in particolare per i cittadini meno abbienti) - Surrettizia reintroduzione del principio del solve et repete. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, art. 24.(GU n.32 del 18-8-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 iscritto al n. 453/2003 contro il verbale di accertamento della violazione n. 48a/03 proposto da Rossetto Giovanni Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Rossetto e Sonia Bernardi presso il cui studio in via Giacosa n. 1 ad Ivrea ha eletto domicilio, contro il Comune di Albiano, in persona del Sindaco pro tempore, P r e m e s s o Che l'opponente depositava in cancelleria il ricorso senza allegare il libretto di deposito giudiziario attestante il versamento della cauzione; Che il ricorrente opponeva in via pregiudiziale l'illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del Codice della strada (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214) per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione; O s s e r v a Che l'art. 204-bis del Codice della strada prevede, al comma 3, a pena di inammissibilita', il versamento in cancelleria da parte del ricorrente di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, cauzione che in caso di accoglimento del ricorso e' restituita al ricorrente; Che il versamento di una somma, che potrebbe essere superiore a quello della sanzione poi irrogata dal giudice, scoraggia in maniera ingiustificatamente vessatoria il diritto del cittadino a richiedere giustizia, in particolare del cittadino non abbiente; Che per nessun' altra azione giurisdizionale e' previsto l'obbligo di versare una cauzione; Che il diritto di agire in giudizio, il quale rappresenta uno dei diritti fondamentali del cittadino garantiti dall'art. 24 della Costituzione e' compromesso senza ragione dalla disposizione in oggetto; Che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 98 c.p.c. perche' poneva un limite al diritto di difesa; Che la disposizione di cui si chiede il giudizio di legittimita' introduce surrettiziamente il versamento di una somma per agire in giudizio in spregio al principio del solve et repete che e' stato dichiarato incostituzionale; Riconosciuta dunque la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente dell'art. 204-bis del Codice della strada (introdotto dall'art. 4 comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003 n. 214) per contrasto con l'art. 24 della Costituzione ed osservato che la stessa e' rilevante ai fini della decisione della causa in quanto se la norma in questione venisse riconosciuta costituzionalmente legittima il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del Codice della strada (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214) per contrasto con l'art. 24 della Costituzione; Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ivrea, addi' 22 marzo 2004 Il giudice di pace: Fuhrmann 04C0863