N. 657 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 2004

Ordinanza  emessa  il  22 marzo 2004 dal giudice di pace di Ivrea nel
procedimento  civile  vertente  tra  Rossetto  Giovanni  Carlo contro
Comune di Albiano di Ivrea

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore   -  Ingiustificata
  compromissione del diritto di agire in giudizio (in particolare per
  i   cittadini  meno  abbienti)  -  Surrettizia  reintroduzione  del
  principio del solve et repete.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  comma 3,   introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del  d.l.
  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche nella legge 1°
  agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.32 del 18-8-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel ricorso ex art. 22,
legge  n. 689/1981  iscritto  al  n. 453/2003  contro  il  verbale di
accertamento della violazione n. 48a/03 proposto da Rossetto Giovanni
Carlo,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv. Silvia Rossetto e Sonia
Bernardi  presso il cui studio in via Giacosa n. 1 ad Ivrea ha eletto
domicilio,  contro  il  Comune di Albiano, in persona del Sindaco pro
tempore,

                           P r e m e s s o

    Che  l'opponente  depositava  in  cancelleria  il  ricorso  senza
allegare il libretto di deposito giudiziario attestante il versamento
della cauzione;
    Che  il ricorrente opponeva in via pregiudiziale l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 204-bis del Codice della strada (introdotto
dall'art. 4,  comma  1-septies,  del  decreto-legge  27  giugno 2003,
n. 151,  convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214)
per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione;

                            O s s e r v a

    Che l'art. 204-bis del Codice della strada prevede, al comma 3, a
pena  di  inammissibilita', il versamento in cancelleria da parte del
ricorrente  di  una  somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore, cauzione che in caso di
accoglimento del ricorso e' restituita al ricorrente;
    Che  il  versamento di una somma, che potrebbe essere superiore a
quello  della sanzione poi irrogata dal giudice, scoraggia in maniera
ingiustificatamente  vessatoria il diritto del cittadino a richiedere
giustizia, in particolare del cittadino non abbiente;
    Che   per   nessun'  altra  azione  giurisdizionale  e'  previsto
l'obbligo di versare una cauzione;
    Che il diritto di agire in giudizio, il quale rappresenta uno dei
diritti  fondamentali  del  cittadino  garantiti  dall'art. 24  della
Costituzione  e'  compromesso  senza  ragione  dalla  disposizione in
oggetto;
    Che   la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 98  c.p.c.  perche'  poneva  un  limite  al
diritto di difesa;
    Che  la disposizione di cui si chiede il giudizio di legittimita'
introduce  surrettiziamente  il  versamento di una somma per agire in
giudizio  in  spregio  al  principio del solve et repete che e' stato
dichiarato incostituzionale;
    Riconosciuta  dunque la non manifesta infondatezza dell'eccezione
di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente dell'art. 204-bis del
Codice  della  strada  (introdotto  dall'art. 4  comma 1-septies, del
decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella
legge  1°  agosto  2003  n. 214)  per  contrasto  con l'art. 24 della
Costituzione  ed  osservato  che la stessa e' rilevante ai fini della
decisione  della  causa  in  quanto  se la norma in questione venisse
riconosciuta  costituzionalmente legittima il ricorso dovrebbe essere
dichiarato inammissibile.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante ai
fini  della  decisione  e non manifestamente infondata l'eccezione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis  del  Codice  della
strada (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27
giugno  2003,  n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto
2003, n. 214) per contrasto con l'art. 24 della Costituzione;
    Sospende   il  presente  giudizio  fino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
costituzionale,  di notificare la presente ordinanza alle parti ed al
Presidente  del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Ivrea, addi' 22 marzo 2004
                    Il giudice di pace: Fuhrmann
04C0863