N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 luglio 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 luglio 2004 (della Provincia autonoma di Trento) Radiotelevisione - Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione S.p.A. - Previsione che il servizio pubblico radiotelevisivo garantisca la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano e in lingua ladina per la Provincia di Trento - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata omessa previsione della tutela altresi', delle minoranze linguistiche cimbre e mochene. - Legge 3 maggio 2004, n. 112, art. 17, comma 2, lett. f); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 2, 4, 15, 92 e 102, nonche' art. 16; d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, artt. 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 6.(GU n.35 del 8-9-2004 )
Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1457 del 25 giugno 2004 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 28 giugno 2004 (n. di rep. 26098) rogata dalla dott.ssa Gianna Scopel, esercitante le funzioni di Ufficiale rogante della Provincia stessa (all. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. f) della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004, suppl. ord. n. 82, per violazione: dello statuto di autonomia di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 15, 92 e 102, nonche' all'art. 16 in relazione alle funzioni amministrative; delle relative norme di attuazione, ed in particolare degli articoli 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, del d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592; dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 6 della Costituzione. F a t t o Come la stessa Costituzione della Repubblica (art. 6), lo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e' ispirato - come ben noto - al principio del riconoscimento, della tutela alle minoranze linguistico-culturali insediate nel territorio regionale. Tale finalita' - che permea di se' l'intero Statuto (ed in realta' in larga misura fonda la stessa attribuzione di uno speciale status costituzionale alla regione ed alle due province autonome) - trova una prima generale espressione nell'art. 2 dello statuto medesimo, ai sensi del quale «nella regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali». L'art. 4, poi, include il principio di tutela delle minoranze linguistiche tra gli «interessi nazionali» che vanno in ogni caso rispettati dai legislatori regionali e provinciali. Tali principi trovano poi concreto svolgimento nelle altre disposizioni statutaria, che sono rivolte ora a prevedere meccanismi e clausole generali, ora invece a tutelare specifiche minoranze linguistico-culturali. Fra queste ultime in particolare vengono in rilievo anche le popolazioni di lingua cimbra e mochema, comunita' di ceppo germanico stanziate ad immemorabili in aree facenti parte del territorio dalla provincia autonoma di Trento. Tali minoranze sono espressamente prese in considerazione dallo statuto, sotto il profilo della previsione di stanziamenti finanziari di sostegno e sviluppo culturale, sociale ed economico (art. 15, ult. comma), sotto quello della speciale legittimazione ad impugnare atti lesivi delle comunita' cimbra a mochena (art. 92), nonche' infine, sotto il profilo della specifica valorizzazione del patrimonio culturale cimbro e mocheno (art. 102). In particolare, tale ultima disposizione stabilisce espressamente (comma 1) che «le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palu' del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stessa», mentre parallelamente e' stabilito che «nelle scuole dei comuni della Provincia di Trento ove e' parlato il ladino, il mocheno o il cimbro e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca» (comma 2). La particolare tutela delle minoranze cimbra e mochena disposta dallo statuto ha poi trovato corrispondenza nella normativa di attuazione dello statuto speciale e segnatamente nel d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, recante per l'appunto «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina mochena e cimbra della Provincia di Trento.». Sul piano generale, l'art. 1 di tale decreto stabilisce che «in attuazione dei principi contenuti nell'art. 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento» (enfasi aggiunta). Il comma 2 della stessa disposizione ulteriormente precisa che «le finalita' di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desunibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palu' del Fersina Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.». Su tale base (che, sia consentito di sottolineare, vincola specificamente anche lo Stato) l'art. 3-quater (recante «Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive») prevede espressamente che il Ministero delle comunicazioni, la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l'Autorita' per lo garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento» (comma 1). In attuazione di tale disposizione la Provincia di Trento e la RAI il 30 gennaio 2004 hanno stipulato una convenzione (all. 3), nell'ambito della quale e' espressamente prevista l'estensione della programmazione televisiva e radiofonica In lingua tedesca e ladina nei territori costituenti aree di insediamento storico delle minoranze ladina, mochena e cimbra della Provincia di Trento» (art. 3; cfr. anche art. 5). Tale convenzione e' stata stipulata per la durata di dieci anni, con scadenza al 31 dicembre 2014. Su tale quadro normativo interviene oggi l'art. 17, conima 2 lett. f) della legge 3 maggio 2004 n. 112 (recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»), il quale stabilisce - per quanto di interesse nel presente giudizio - che «il servizio pubblico generele radiotelovisivo... comunque garantisce ... la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento.». Tale disposizione, tuttavia, risulta ad avviso della ricorrente Provincia di Trento lesiva delle proprie prerogative costituzionali per le seguenti ragioni di D i r i t t o La disposizione appena ricordata afferma il dovere del servizio pubblico generale radiotelevisivo di garantire «la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento». Sembra chiaro che la noma stabilisce una differenziazione tra la tutela delle minoranze linguistiche nella provincia di Bolzano e quella della provincia di Trento, limitando per la provincia di Trento la tutela alle popolazioni ladine. A questo modo, il legislatore sembra sostituire all'obbligo, gia' stabilito dalle norme di attuazione dello statuto a carico del gestore del servizio pubblico radiotelevisavo, di garantire, attraverso la diffisione di programmi nelle rispettive lingue, tanto la minoranza ladina che quelle cintre e mocheno insediate in provincia di Trento (cfr. art. 3-quater d.lgs. n. 592/1993) un diverso e piu' limitato obbligo, consistente per l'appunto nella necessaria tutela della sola minoranza ladina. Se tale e' il significato da attribuire alla disposizione impugnata, ne risulta evidente - ad avviso della ricorrente provincia - l'illegittimita'. L'obbligo di dare particolare tutela, anche attraverso l'attivita' del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, specificamente alle minoranze di lingua tedesca di stirpe cimbra e mochena insediate nel territorio della Provincia autonoma di Trento e' infatti sancito, sulla base delle indicazioni statutarie, da una disposizione di attuazione dello statuto speciale, e quindi da un atto che - come e' ben noto - ha una collocazione peculiare nel sistema delle fonti del diritto. In particolare come codesta Corte ha piu' volte ribadito, le norme di attuazione dello statuto speciale sono chiamate ad integrare quest'ultimo (ove occorra anche praeter legem, e cioe' attraverso l'aggiunta di qualcosa che le norme statutarie non prevedevano esplicitamente) attraverso la previsione di disposizioni che sono dotate di un prevalente su quella delle leggi ordinarie, alle quali non e' dunque consentito ne' di derogare ne' di modificare le norme di attuazione medesime. L'unica via - costituzionalmente corretta - per intervenire sul contenuto di disposizioni contenute nella normativa di attuazione degli statuti speciali e' dunque quella di attivare la particolare procedura di modifica delle stesse norme di attuazione (cfr. ex multis Corte cost. nn. 341/2001, 213/1998; 137/1998). E' evidente tuttavia che nel caso in questione cio' non e' avvenuto: con conseguente illegittimita' della disposizione di legge ordinaria impugnata. Inoltre, anche una fonte abilitata ad intervenire a modificare le norme di attuazione dovrebbe pur sempre rispettare le norme statutarie e costituzionali: con riferimento, per le prime, alle disposizioni citate in narrativa e relative alla tutela delle diverse minoranze linguistiche, per le seconde in particolare al principio di uguaglianza, che non consente certo un trattamento indiscriminatorio tra le diverse minoranze. Una esclusione della tutela delle minoranze di lingua tedesca urterebbe dunque avverso le garanzie di cui esse godono in base allo statuto ed alla Costituzione, e non sarebbe dunque ammissibile neppure con la procedure delle norme di attuazione. L'illegittimita' costituzionale ora prospettata non sarebbe superata per il fatto che la legge n. 112 del 2004 contiene all'art. 26 una clausola generale di salvaguardia, in base alla quale le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere «alle finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono norme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.». E' infatti evidente che la disposizione in parola garantisce le competenze delle province autonome in relazione ai provvedimenti normativi che esse stesse possono adottare, ma che essa non puo' venire in considerazione quando si tratti di garantire il rispetto della speciale autonomia costituzionale che e' loro riconosciuta attraverso la fissazione di comportamenti doverosi di altri soggetti, quali in primo luogo lo Stato in tutte le sue attivita' (a termini ad esempio del citato art. 1 delle norme di attuazione stabilite con il d.lgs. 16 dicembre 1993, n 592) e specificamente, quanto al contenuto della impugnata disposizione della legge n. 112 del 2004, del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo - la cui sfera di attivita' manifestatamente fuoriesce dall'ambito di applicazione della potesta' normativa provinciale. Alla richiesta provinciale di attivazione di trasmissioni televisive in lingua tedesca il concessionario potrebbe sottrarsi allegando che la legge limita ora i suoi doveri, in relazione alla provincia di Trento, alle trasmissioni in lingua ladina. Dunque la nuova legge non solo potrebbe mettere in forse il rinnovo della convenzione, una volta giunta alla sua scadenza, ma potrebbe persino essere invocata quale ragione di non attuazione di tale convenzione per lo stesso arco della sua durata. Sembra invece evidente che, nel momento in cui gli obblighi di servizio della RAI sono stabiliti dalla legge n, 112 del 2004, tale legge non puo' venire meno agli impegni di protezione assunti dallo Stato nelle norme di attuazione e non puo' discriminare, all'interno delle minoranze linguistiche stabilite nella provincia di Trento, tra quella di lingua ladina e quelle appartenenti al ceppo della lingua tedesca e delle sue varianti, con il caso dei cimbri e dei mocheni Le censure qui prospettate in relazione all'art. 17, comma 2, lett. f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, verrebbero naturalmente meno qualora questo dovesse essere inteso come meramente integrativo o rafforzativo della vigente disciplina di attuazione dello statuto speciale, ed in particolare del gia' ricordato disposto di cui all'art. 3-quater d.lgs. n. 592/1993. In tal caso infatti - nonostante la sopravvenuta disposizione di cui alla legge n. 112/2004 formalmente consideri compito del servizio pubblico quello di garantire la diffusione nell'ambito della Provincia di Trento delle sole trasmissioni radiotelevisive in lingua ladina (a fianco, ovviamente, di quelle in lingua italiana) con esclusione dunque di quelle in lingua tedesca, al cui ceppo appartengono anche le lingue cimbra e mochena, l'obbligo a carico del concessionario del servizio pubblico di garantire la tutela anche delle popolazioni cimbra e mochena continuerebbe a sussistere sulla base della ricordata norma di attuazione di cui all'art. 3-quater d.lgs. n. 592/1993. Tuttavia, tale interpretazione conforme al testo statutario e delle norme di attuazione risulta ostacolata dalla difficolta' di dare una coerente spiegazione alla limitazione che la legge contiene nel riferirsi soltanto alla lingua ladina. Tale limitazione lascia supporre un intento effettivamente restrittivo dell'ambito della tutela garantita alle minoranze linguistiche, che per i motivi esposti risulta costituzionalmente illegittimo.
P. Q. M. Voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, per violazione delle norme costituzionali, statutarie ed attuative citate in premessa, nei termini sopra argomentati. Padova-Roma, 1° luglio 2004 Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi 04C0886