N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 luglio 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 luglio 2004 (della Provincia autonoma di Trento)

Radiotelevisione  -  Norme  di  principio  in  materia di assetto del
  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI - Radiotelevisione S.p.A. -
  Previsione  che  il servizio pubblico radiotelevisivo garantisca la
  diffusione  di  trasmissioni  radiofoniche  e  televisive in lingua
  tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano e in lingua ladina per
  la  Provincia  di  Trento -  Ricorso  della  Provincia  di Trento -
  Denunciata omessa previsione della tutela altresi', delle minoranze
  linguistiche cimbre e mochene.
- Legge  3 maggio  2004,  n. 112, art. 17, comma 2, lett. f); Statuto
  Regione  Trentino-Alto  Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670,   artt. 2,  4,  15,  92  e  102,  nonche'  art. 16;  d.lgs.
  16 dicembre   1993,   n. 592,  artt. 1,  comma 1,  prima  frase,  e
  3-quater, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 6.
(GU n.35 del 8-9-2004 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona del
presidente  della  giunta  provinciale  pro-tempore,  autorizzato con
deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 1457 del 25 giugno 2004
(all.  1),  rappresentata  e difesa - come da procura speciale del 28
giugno  2004  (n. di rep. 26098) rogata dalla dott.ssa Gianna Scopel,
esercitante  le  funzioni di Ufficiale rogante della Provincia stessa
(all.  2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv.
Luigi  Manzi  di  Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio
dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5;

    Contro   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2,
lett.  f)  della  legge  3  maggio  2004,  n. 112,  recante «Norme di
principio  in  materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione  del  testo  unico  della  radiotelevisione», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004, suppl. ord. n. 82,
per violazione:
        dello  statuto  di autonomia di cui al d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 15, 92 e 102,
nonche' all'art. 16 in relazione alle funzioni amministrative;
        delle  relative  norme di attuazione, ed in particolare degli
articoli  1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, del d.lgs. 16
dicembre 1993, n. 592;
        dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 6 della Costituzione.

                              F a t t o

    Come la stessa Costituzione della Repubblica (art. 6), lo statuto
speciale  per  la  Regione Trentino-Alto Adige e' ispirato - come ben
noto  -  al principio del riconoscimento, della tutela alle minoranze
linguistico-culturali insediate nel territorio regionale.
    Tale  finalita'  -  che  permea  di  se'  l'intero Statuto (ed in
realta'  in larga misura fonda la stessa attribuzione di uno speciale
status  costituzionale  alla regione ed alle due province autonome) -
trova  una  prima  generale  espressione  nell'art. 2  dello  statuto
medesimo,  ai  sensi del quale «nella regione e' riconosciuta parita'
di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
appartengono,  e  sono  salvaguardate  le  rispettive caratteristiche
etniche  e  culturali». L'art. 4, poi, include il principio di tutela
delle  minoranze linguistiche tra gli «interessi nazionali» che vanno
in ogni caso rispettati dai legislatori regionali e provinciali.
    Tali  principi  trovano  poi  concreto  svolgimento  nelle  altre
disposizioni  statutaria, che sono rivolte ora a prevedere meccanismi
e  clausole  generali,  ora  invece  a  tutelare specifiche minoranze
linguistico-culturali.
    Fra  queste  ultime  in  particolare  vengono in rilievo anche le
popolazioni  di lingua cimbra e mochema, comunita' di ceppo germanico
stanziate  ad immemorabili in aree facenti parte del territorio dalla
provincia autonoma di Trento.
    Tali  minoranze  sono espressamente prese in considerazione dallo
statuto, sotto il profilo della previsione di stanziamenti finanziari
di sostegno e sviluppo culturale, sociale ed economico (art. 15, ult.
comma),  sotto quello della speciale legittimazione ad impugnare atti
lesivi  delle  comunita'  cimbra a mochena (art. 92), nonche' infine,
sotto  il  profilo  della  specifica  valorizzazione  del  patrimonio
culturale cimbro e mocheno (art. 102).
    In particolare, tale ultima disposizione stabilisce espressamente
(comma  1)  che  «le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei
comuni  di  Fierozzo,  Frassilongo, Palu' del Fersina e Luserna hanno
diritto  alla  valorizzazione  delle  proprie iniziative ed attivita'
culturali,   di  stampa  e  ricreative,  nonche'  al  rispetto  della
toponomastica  e  delle  tradizioni delle popolazioni stessa», mentre
parallelamente  e'  stabilito  che  «nelle  scuole  dei  comuni della
Provincia  di Trento ove e' parlato il ladino, il mocheno o il cimbro
e'  garantito  l'insegnamento  della  lingua e della cultura ladina o
tedesca» (comma 2).
    La  particolare  tutela delle minoranze cimbra e mochena disposta
dallo  statuto  ha  poi  trovato  corrispondenza  nella  normativa di
attuazione  dello  statuto  speciale  e  segnatamente  nel  d.lgs. 16
dicembre  1993,  n. 592,  recante  per l'appunto «Norme di attuazione
dello  statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti
disposizioni  di  tutela delle popolazioni di lingua ladina mochena e
cimbra della Provincia di Trento.».
    Sul  piano  generale, l'art. 1 di tale decreto stabilisce che «in
attuazione  dei principi contenuti nell'art. 2 dello statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la Provincia
autonoma   di  Trento  e  gli  enti  locali  tutelano  e  promuovono,
nell'ambito  delle  proprie  competenze, le caratteristiche etniche e
culturali  delle  popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel
territorio della provincia di Trento» (enfasi aggiunta).
    Il  comma  2  della stessa disposizione ulteriormente precisa che
«le finalita' di tutela e di promozione della lingua e della cultura,
desunibili  dagli  articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore
delle  popolazioni  mochena  e cimbra residenti, rispettivamente, nei
comuni  di  Fierozzo-Vlarotz,  Frassilongo-Garait,  Palu' del Fersina
Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle
caratteristiche   demografiche   delle  stesse,  dallo  Stato,  dalla
regione,  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  e dagli enti locali
ubicati   nella  medesima  provincia,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.».
    Su  tale  base  (che,  sia  consentito  di  sottolineare, vincola
specificamente  anche  lo Stato) l'art. 3-quater (recante «Interventi
di  promozione  delle  caratteristiche  culturali  delle  popolazioni
ladina,  mochena  e  cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive»)
prevede  espressamente  che  il  Ministero  delle  comunicazioni,  la
societa'  concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche
mediante   apposite   convenzioni  con  la  provincia  di  Trento,  e
l'Autorita'  per  lo  garanzie  nelle  comunicazioni,  fatte salve le
funzioni  di  indirizzo  della  competente  commissione parlamentare,
assicurano  tutte  le  necessarie  misure  e condizioni per la tutela
delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento»
(comma 1).
    In  attuazione  di  tale disposizione la Provincia di Trento e la
RAI  il  30  gennaio  2004  hanno stipulato una convenzione (all. 3),
nell'ambito  della quale e' espressamente prevista l'estensione della
programmazione  televisiva  e  radiofonica In lingua tedesca e ladina
nei   territori   costituenti  aree  di  insediamento  storico  delle
minoranze  ladina,  mochena  e  cimbra  della  Provincia  di  Trento»
(art. 3;  cfr. anche art. 5). Tale convenzione e' stata stipulata per
la durata di dieci anni, con scadenza al 31 dicembre 2014.
    Su  tale  quadro  normativo  interviene  oggi l'art. 17, conima 2
lett.  f)  della  legge  3  maggio  2004  n. 112  (recante  «Norme di
principio  in  materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
Rai-Radiotelevisione  italiana  S.p.a,  nonche' delega al Governo per
l'emanazione  del  testo  unico  della  radiotelevisione»),  il quale
stabilisce  - per quanto di interesse nel presente giudizio - che «il
servizio pubblico generele radiotelovisivo... comunque garantisce ...
la  diffusione  di  trasmissioni  radiofoniche e televisive in lingua
tedesca  e  ladina  per  la  provincia autonoma di Bolzano, in lingua
ladina per la provincia autonoma di Trento.».
    Tale  disposizione,  tuttavia, risulta ad avviso della ricorrente
Provincia  di  Trento lesiva delle proprie prerogative costituzionali
per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    La  disposizione  appena ricordata afferma il dovere del servizio
pubblico  generale  radiotelevisivo  di  garantire  «la diffusione di
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per
la  provincia  autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento».
    Sembra  chiaro che la noma stabilisce una differenziazione tra la
tutela  delle  minoranze  linguistiche  nella  provincia di Bolzano e
quella  della  provincia  di  Trento,  limitando  per la provincia di
Trento la tutela alle popolazioni ladine.
    A questo modo, il legislatore sembra sostituire all'obbligo, gia'
stabilito  dalle  norme  di  attuazione  dello  statuto  a carico del
gestore   del   servizio   pubblico  radiotelevisavo,  di  garantire,
attraverso  la diffisione di programmi nelle rispettive lingue, tanto
la  minoranza  ladina  che  quelle  cintre  e  mocheno  insediate  in
provincia  di  Trento  (cfr.  art. 3-quater  d.lgs.  n. 592/1993)  un
diverso  e  piu'  limitato  obbligo,  consistente per l'appunto nella
necessaria tutela della sola minoranza ladina.
    Se  tale  e'  il  significato  da  attribuire  alla  disposizione
impugnata, ne risulta evidente - ad avviso della ricorrente provincia
- l'illegittimita'.
    L'obbligo   di   dare   particolare   tutela,   anche  attraverso
l'attivita' del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo,
specificamente  alle  minoranze  di lingua tedesca di stirpe cimbra e
mochena  insediate  nel territorio della Provincia autonoma di Trento
e'  infatti  sancito, sulla base delle indicazioni statutarie, da una
disposizione  di  attuazione  dello  statuto speciale, e quindi da un
atto  che  -  come  e'  ben  noto - ha una collocazione peculiare nel
sistema delle fonti del diritto.
    In  particolare  come  codesta  Corte  ha piu' volte ribadito, le
norme di attuazione dello statuto speciale sono chiamate ad integrare
quest'ultimo  (ove  occorra  anche  praeter legem, e cioe' attraverso
l'aggiunta  di  qualcosa  che  le  norme  statutarie  non prevedevano
esplicitamente)  attraverso  la  previsione  di disposizioni che sono
dotate  di  un prevalente su quella delle leggi ordinarie, alle quali
non  e'  dunque consentito ne' di derogare ne' di modificare le norme
di attuazione medesime.
    L'unica  via  - costituzionalmente corretta - per intervenire sul
contenuto  di  disposizioni  contenute  nella normativa di attuazione
degli  statuti  speciali  e' dunque quella di attivare la particolare
procedura  di  modifica  delle  stesse  norme  di attuazione (cfr. ex
multis Corte cost. nn. 341/2001, 213/1998; 137/1998).
    E'  evidente  tuttavia  che  nel  caso  in  questione cio' non e'
avvenuto:  con conseguente illegittimita' della disposizione di legge
ordinaria impugnata.
    Inoltre, anche una fonte abilitata ad intervenire a modificare le
norme   di   attuazione  dovrebbe  pur  sempre  rispettare  le  norme
statutarie  e  costituzionali:  con  riferimento,  per le prime, alle
disposizioni citate in narrativa e relative alla tutela delle diverse
minoranze linguistiche, per le seconde in particolare al principio di
uguaglianza,  che non consente certo un trattamento indiscriminatorio
tra le diverse minoranze.
    Una  esclusione  della  tutela  delle minoranze di lingua tedesca
urterebbe  dunque avverso le garanzie di cui esse godono in base allo
statuto  ed  alla  Costituzione,  e  non  sarebbe  dunque ammissibile
neppure con la procedure delle norme di attuazione.
    L'illegittimita'   costituzionale  ora  prospettata  non  sarebbe
superata  per  il  fatto  che  la  legge  n. 112  del  2004  contiene
all'art. 26 una clausola generale di salvaguardia, in base alla quale
le  Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere «alle
finalita'   della   presente   legge   nell'ambito  delle  specifiche
competenze  ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del  titolo  V della parte seconda della Costituzione per le parti in
cui  prevedono  norme  di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite.».
    E'  infatti  evidente che la disposizione in parola garantisce le
competenze  delle  province  autonome  in  relazione ai provvedimenti
normativi  che  esse  stesse  possono  adottare, ma che essa non puo'
venire  in  considerazione  quando si tratti di garantire il rispetto
della  speciale  autonomia  costituzionale  che  e' loro riconosciuta
attraverso la fissazione di comportamenti doverosi di altri soggetti,
quali in primo luogo lo Stato in tutte le sue attivita' (a termini ad
esempio  del citato art. 1 delle norme di attuazione stabilite con il
d.lgs. 16 dicembre 1993, n 592) e specificamente, quanto al contenuto
della  impugnata  disposizione  della  legge  n. 112  del  2004,  del
concessionario  del  servizio pubblico radiotelevisivo - la cui sfera
di  attivita'  manifestatamente fuoriesce dall'ambito di applicazione
della potesta' normativa provinciale.
    Alla   richiesta   provinciale  di  attivazione  di  trasmissioni
televisive  in  lingua  tedesca  il concessionario potrebbe sottrarsi
allegando  che  la  legge limita ora i suoi doveri, in relazione alla
provincia di Trento, alle trasmissioni in lingua ladina.
    Dunque  la  nuova  legge  non  solo  potrebbe mettere in forse il
rinnovo  della  convenzione,  una  volta giunta alla sua scadenza, ma
potrebbe  persino  essere invocata quale ragione di non attuazione di
tale  convenzione  per lo stesso arco della sua durata. Sembra invece
evidente  che,  nel momento in cui gli obblighi di servizio della RAI
sono  stabiliti  dalla  legge  n,  112  del 2004, tale legge non puo'
venire  meno  agli  impegni  di  protezione assunti dallo Stato nelle
norme  di  attuazione  e  non  puo'  discriminare,  all'interno delle
minoranze  linguistiche  stabilite  nella  provincia  di  Trento, tra
quella  di  lingua ladina e quelle appartenenti al ceppo della lingua
tedesca e delle sue varianti, con il caso dei cimbri e dei mocheni
    Le  censure  qui  prospettate  in relazione all'art. 17, comma 2,
lett.  f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, verrebbero naturalmente
meno  qualora questo dovesse essere inteso come meramente integrativo
o  rafforzativo  della vigente disciplina di attuazione dello statuto
speciale,  ed  in  particolare  del  gia'  ricordato  disposto di cui
all'art. 3-quater d.lgs. n. 592/1993.
    In  tal caso infatti - nonostante la sopravvenuta disposizione di
cui alla legge n. 112/2004 formalmente consideri compito del servizio
pubblico   quello   di  garantire  la  diffusione  nell'ambito  della
Provincia di Trento delle sole trasmissioni radiotelevisive in lingua
ladina  (a  fianco,  ovviamente,  di  quelle  in lingua italiana) con
esclusione   dunque  di  quelle  in  lingua  tedesca,  al  cui  ceppo
appartengono anche le lingue cimbra e mochena, l'obbligo a carico del
concessionario  del  servizio  pubblico  di garantire la tutela anche
delle  popolazioni  cimbra e mochena continuerebbe a sussistere sulla
base  della  ricordata  norma  di attuazione di cui all'art. 3-quater
d.lgs. n. 592/1993.
    Tuttavia,  tale  interpretazione  conforme  al testo statutario e
delle  norme  di  attuazione  risulta ostacolata dalla difficolta' di
dare  una coerente spiegazione alla limitazione che la legge contiene
nel riferirsi soltanto alla lingua ladina.
    Tale   limitazione  lascia  supporre  un  intento  effettivamente
restrittivo   dell'ambito   della  tutela  garantita  alle  minoranze
linguistiche,  che  per  i  motivi esposti risulta costituzionalmente
illegittimo.
                              P. Q. M.
    Voglia    l'eccellentissima   Corte   costituzionale   dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 17,  comma  2,  lett. f),
della  legge  3  maggio  2004,  n. 112,  per  violazione  delle norme
costituzionali,  statutarie  ed  attuative  citate  in  premessa, nei
termini sopra argomentati.
          Padova-Roma, 1° luglio 2004
          Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi
04C0886