N. 662 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2004

Ordinanza  emessa  il  7 febbraio  2004  dal  tribunale di Arezzo nel
procedimento penale a carico di Ediha Lucky

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato, in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento  impartito  dal  questore - Arresto
  obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparita' di trattamento
  rispetto  ad  ipotesi  di reato analoghe o piu' gravi - Carenza del
  requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della
  polizia   giudiziaria  di  provvedimenti  provvisori  destinati  ad
  incidere sulla liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
(GU n.33 del 25-8-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Ediha  Lucky,  nato in Nigeria il 15 gennaio 1976, alias Berkeley
Robert  Dean  Joseph, nato a Croydon (GB) il 19 marzo 1974, alias Fly
Philips,  nato in Senegal il 26 marzo 1976, alias Mohammed Guru, nato
in  Congo  il  22 luglio  1980,  alias James Jhon, nato in Nigeria il
1° luglio  1984,  alias William John, nato in Congo il 1° marzo 1983,
alias William Jhon, nato in Nigeria il 1° luglio 1984, alias Berkeley
Robert  Dean  Joseph,  nato  in  Zimbabwe  il 6 maggio 1974, e' stato
tratto  in  arresto  il  6 febbraio  2004 alle ore 11,45 ad opera dei
carabinieri  del  N.O.R. di Sansepolcro in flagranza del reato di cui
all'art. 14,  comma  5-ter, decreto legislativo 286/1998 e successive
modifiche,  in  relazione  al  mancato  allontanamento dal territorio
nazionale  in  violazione  degli  ordini impartitigli dai Questori di
Livorno,  Pisa  e  Firenze, a seguito di decreti di espulsione emessi
dai   Prefetti   delle   anzidette  citta'  rispettivamente  in  data
15 febbraio  2003, al nominativo di Mohammed Guru), 21 marzo 2003 (al
nominativo  di  James  Jhon) e 29 maggio 2003 (al nominativo di Ediha
Lucky).
    Il  medesimo  e'  stato  presentato  all'odierna  udienza  per la
convalida  dell'arresto  ed  il  conseguente  giudizio  direttissimo.
All'esito  della  relazione  del  m.llo  La  Monica sulle circostanze
dell'arresto, il p.m. ha chiesto procedersi alla convalida. La difesa
del prevenuto si e' opposta.
    Questo,  giudice,  chiamato a convalidare l'operato della polizia
giudiziaria,   ritiene   di   sollevare,   d'ufficio,   questione  di
legittimita'      costituzionale,      ravvisando      profili     di
incostituzionalita'   della  previsione  di  cui  all'art. 14,  comma
5-quinquies,  decreto  legislativo  n. 286/1998,  con  riferimento al
disposto di cui all'art. 13 della Costituzione.
    A tal fine va evidenziato che, essendo preliminarmente chiamato a
decidere  sulla  convalida dell'arresto, la rilevanza della questione
e' in re ipsa.
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza della questione devono
svolgersi le considerazioni che seguono.
    Il  reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del decreto legislativo
n. 286/1998  sanziona  la  condotta del cittadino straniero che, dopo
essere  stato  raggiunto  da  decreto  prefettizio di espulsione e da
ordine  del  questore  di  allontanamento  dal territorio dello Stato
entro cinque giorni a mente dell'art. 14, comma 5-bis predetta legge,
si trattenga, in violazione di tale ordine, senza giustificato motivo
nel territorio stesso.
    La  pena  prevista e' quella dell'arresto da sei mesi ad un anno.
Discende  dalla  natura  di  reato  contravvenzionale  dell'anzidetta
fattispecie  l'impossibilita'  di  applicazione  di  qualsiasi misura
cautelare  personale  ai sensi degli artt. 272 e seguenti c.p.p., non
essendo  operativa  neppure  la  deroga  prevista,  a prescindere dai
limiti  di  pena  ma per i soli delitti, dall'art. 391, quinto comma,
ultima parte, del codice di rito.
    Si  viene  dunque  a  realizzare una situazione per la quale alla
privazione della liberta' personale operata dalla polizia giudiziaria
in  forza  dell'obbligatorieta'  dell'arresto  previsto dall'art. 14,
comma  5-quinquies,  d.lgs.  n. 286/1998,  non  puo'  mai  conseguire
l'applicazione  di  una  misura  coercitiva  da  parte dell'autorita'
giudiziaria.
    Viene  allora  in  rilievo  la  questione circa la conformita' al
dettato costituzionale della previsione normativa in parola.
    Il   contrasto   appare   riferibile   all'art.  13  della  Carta
costituzionale,   laddove,   dopo  la  preliminare  enunciazione  del
fondamentale  principio della inviolabilita' della liberta' personale
e dell'inammissibilita' di qualsiasi forma di detenzione, ispezione o
perquisizione   personale   che  non  intervenga  per  atto  motivato
dell'autorita' giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge,
si   ammettono  e  si  regolamentano  le  ipotesi  in  cui,  in  casi
eccezionali  di  necessita'  ed urgenza tassativamente indicati dalla
legge,  l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti
provvisori  nelle  anzidette materie, provvedimenti che devono essere
comunicati  entro  quarantotto  ore  all'autorita' giudiziaria per la
convalida, in difetto della quale i provvedimenti stessi si intendono
revocati e restano privi di ogni efficacia.
    L'impianto  della norma costituzionale in parola configura dunque
un  sistema  in  cui  viene  riconosciuto alla polizia giudiziaria un
potere  in materia di restrizione della liberta' personale esercitato
in  via  meramente  anticipatoria  e  di supplenza, e per i soli casi
eccezionali  di necessita' ed urgenza, rispetto a quello riconosciuto
in via ordinaria ed esclusiva all'autorita' giudiziaria.
    Il  provvedimento  della polizia giudiziaria pertanto, nel nostro
sistema, e' destinato sin dall'inizio ad essere superato e sostituito
dall'atto  di convalida dell'autorita' giudiziaria in temporanea vece
della quale la stessa ha agito.
    Se  cosi'  e',  non  puo'  che  risultare  dubbia la legittimita'
costituzionale  di  una  norma  come l'art. 14, comma 5-quinquies che
impone  alla  polizia  giudiziaria  l'adozione  di  un  provvedimento
restrittivo  della  liberta'  personale in un'ipotesi di reato in cui
mai  l'autorita'  giudiziaria potrebbe, per le ragioni sopra esposte,
applicare una misura cautelare personale.
    Viene  dunque  ad  infrangersi  in  questa situazione il nesso di
strumentalita' e provvisorieta' che secondo il dettato costituzionale
deve  legare  il potere eccezionale ed interinale di intervento della
polizia  giudiziaria  e  l'esercizio  del  potere  giurisdizionale di
limitazione   della   liberta'   personale  attribuito  all'autorita'
giudiziaria,  venendosi a configurare in favore della prima, anziche'
un  potere  precautelare,  un  potere  autonomo  di restrizione della
liberta'  personale  che e' insuscettibile di conferma da parte della
seconda, vincolata dal vigente sistema normativo in materia di limiti
all'applicazione  di  misure  cautelari  personali alla remissione in
liberta' dell'arrestato.
    Per  tali  motivi,  in  presenza  di  seri  dubbi  in ordine alla
legittimita'  della  norma in esame, la stessa deve essere rimessa al
vaglio della Corte costituzionale.
    Dovendosi,  secondo  legge,  sospendere il presente procedimento,
deve   essere  immediatamente  disposta  la  remissione  in  liberta'
dell'arrestato in mancanza di adeguato titolo detentivo.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  14,  comma  5-quinquies  del
decreto  legislativo  n. 286/1998,  cosi' come modificato dalla legge
n. 189/2002, per violazione dell'art. 13, secondo e terzo comma della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede,  per  il  reato di cui
all'art. 14,  comma 5-ter del predetto decreto legislativo, l'arresto
obbligatorio dell'indagato.
    Sospende il presente procedimento.
    Dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
costituzionale.
    Ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non ristretto per
altra causa.
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
        Arezzo, addi' 7 febbraio 2004
                        Il giudice: Cicerchia
04C0905