N. 663 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 2004
Ordinanza emessa il 2 aprile 2004 dal tribunale di Arezzo nel procedimento penale a carico di Guettouf Ahmed Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o piu' gravi - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.(GU n.33 del 25-8-2004 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Guettouf Ahmed, nato a Bumardes (Algeria) il 31 luglio 1972, e' stato tratto in arresto il 1° aprile 2004 alle ore 10,30 ad opera della Polizia ferroviaria di Arezzo in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione al mancato allontanamento dal territorio nazionale in violazione dell'ordine impartitogli dal questore di Agrigento in data 18 marzo 2004, a seguito di provvedimento di espulsione. Il medesimo e' stato presentato all'odierna udienza per la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio direttissimo. All'esito della relazione dell'assistente Betro' Stefano sulle circostanze dell'arresto, il p.m. ha chiesto procedersi alla convalida. La difesa del prevenuto non si e' opposta a che l'arresto venisse convalidato. Questo giudice, chiamato a convalidare l'operato della polizia giudiziaria, ritiene di sollevare, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale, ravvisando profili di incostituzionalita' della previsione di cui all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 con riferimento al disposto di cui all'art. 13 della Costituzione. A tal fine va evidenziato che, essendo preliminarmente chiamato a decidere sulla convalida dell'arresto, la rilevanza della questione e' in re ipsa. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione devono svolgersi le considerazioni che seguono. Il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, sanziona la condotta del cittadino straniero che, dopo essere stato raggiunto da decreto prefettizio di espulsione e da ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato entro cinque giorni a mente dell'art. 14, comma 5-bis predetta legge, si trattenga, in violazione di tale ordine, senza giustificato motivo nel territorio stesso. La pena prevista e' quella dell'arresto da sei mesi ad un anno. Discende dalla natura di reato contravvenzionale dell'anzidetta fattispecie l'impossibilita' di applicazione di qualsiasi misura cautelare personale ai sensi degli artt. 272 e seguenti c.p.p., non essendo operativa neppure la deroga prevista, a prescindere dai limiti di pena ma per i soli delitti, dall'art. 391, quinto comma, ultima parte, del codice di rito. Si viene dunque a realizzare una situazione per la quale alla privazione della liberta' personale operata dalla polizia giudiziaria in forza dell'obbligatorieta' dell'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, non puo' mai conseguire l'applicazione di una misura coercitiva da parte dell'autorita' giudiziaria. Viene allora in rilievo la questione circa la conformita' al dettato costituzionale della previsione normativa in parola. Il contrasto appare riferibile all'art. 13 della Carta costituzionale, laddove, dopo la preliminare enunciazione del fondamentale principio della inviolabilita' della liberta' personale e dell'inammissibilita' di qualsiasi forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale che non intervenga per atto motivato dell'autorita' giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge, ammette e regolamenta le ipotesi in cui, in casi eccezionali di necessita' ed urgenza tassativamente indicati dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori nelle anzidette materie, provvedimenti che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per la convalida, in difetto della quale i provvedimenti stessi si intendono revocati e restano privi di ogni efficacia. L'impianto della norma costituzionale in parola configura dunque un sistema in cui viene riconosciuto alla polizia giudiziaria un potere in materia di restrizione della liberta' personale esercitato in via meramente anticipatoria e di supplenza, e per i soli casi eccezionali di necessita' ed urgenza, rispetto a quello riconosciuto in via ordinaria ed esclusiva all'autorita' giudiziaria. Il provvedimento della polizia giudiziaria pertanto, nel nostro sistema, e' destinato sin dall'inizio ad essere superato e sostituito dall'atto di convalida dell'autorita' giudiziaria in temporanea vece della quale la stessa ha agito. Se cosi' e', non puo' che risultare dubbia la legittimita' costituzionale di una norma come l'art. 14, comma 5-quinquies, che impone alla polizia giudiziaria l'adozione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale in un'ipotesi di reato in cui mai l'autorita' giudiziaria potrebbe, per le ragioni sopra esposte, applicare una misura cautelare personale. Viene dunque ad infrangersi in questa situazione il nesso di strumentalita' e provvisorieta' che secondo il dettato costituzionale deve legare il potere eccezionale ed interinale di intervento della polizia giudiziaria e l'esercizio del potere giurisdizionale di limitazione della liberta' personale attribuito all'autorita' giudiziaria, venendosi a configurare in favore della prima, anziche' un potere precautelare, un potere autonomo di restrizione della liberta' personale che e' insuscettibile di conferma da parte della seconda, vincolata dal vigente sistema normativo in materia di limiti all'applicazione di misure cautelari personali alla remissione in liberta' dell'arrestato. Per tali motivi, in presenza di seri dubbi in ordine alla legittimita' della norma in esame, la stessa deve essere rimessa al vaglio della Corte costituzionale. Dovendosi, secondo legge, sospendere il presente procedimento, deve essere immediatamente disposta la remissione in liberta' dell'arrestato in mancanza di adeguato titolo detentivo.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge 189/2002 per violazione dell'art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del predetto decreto legislativo, l'arresto obbligatorio dell'indagato. Sospende il presente procedimento. Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale. Ordina l'immediata liberazione dell'imputato, se non ristretto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Arezzo, addi' 2 aprile 2004 Il giudice: Cicerchia 04C0906