N. 671 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2004

Ordinanza  emessa  il  30  aprile 2004 dal tribunale di Trani sezione
distaccata  di  Ruvo  di  Puglia  nel procedimento penale a carico di
Tudor Florin Ion

Straniero  -  Espulsione  amministrativa  -  Straniero  sottoposto  a
  procedimento penale, non in stato di custodia cautelare - Richiesta
  del   questore   del   nulla  osta  per  la  espulsione  -  Diniego
  dell'autorita'   giudiziaria   in   considerazione  delle  esigenze
  difensive  dell'imputato - Mancata previsione - Lesione del diritto
  di difesa - Disparita' di trattamento rispetto ai cittadini.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 3-bis, modificati
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25 e 111.
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito   dal   questore  -  Indeterminatezza  della  fattispecie
  incriminatrice  - Impossibilita' di svolgere una adeguata attivita'
  difensiva   -  Lesione  del  diritto  di  difesa  -  Disparita'  di
  trattamento rispetto ai cittadini.
- D.Lgs.  25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies,
  aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25 e 111.
(GU n.33 del 25-8-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 23 legge n. 87/1953.
    Letti  gli  atti  nei confronti di Tudor Florin Ion, nato a Lunca
Corbului (Romania) il 7 gennaio 1976, senza fissa dimora;
    Rilevato  che  il predetto e' stato tratto in arresto dai C.C. di
Corato  in  data  28  aprile  2004 ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter
d.lgs.  n. 286/1998,  come modificate dalla legge n. 189/2002 per non
ottemperato  all'ordine del Questore di Bari in data 27 ottobre 2003,
notificatogli  in pari data e successivamente all'ordine del Prefetto
di Bari in data 20 aprile 2004;
    Rilevato  che  il  p.m.  ha  chiesto  la convalida dell'arresto e
l'espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies richiamato;
    Sentito l'imputato e il suo difensore;
    Rilevato  che l'arresto e' intervenuto nei termini di legge e per
disposizioni di legge che lo consentono, convalida l'arresto di Tudor
Florin Ion e ne dispone l'espulsione, con conseguente nulla osta;
    Con riferimento al rito richiesto dal p.m.;
    Rilevato  che  in  data  odierna  il  predetto  e' stato tratto a
giudizio  innanzi  a  questo  ufficio  con rito direttissimo ai sensi
dell'art.  14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato
dalla legge n. 189/2002;
    Sentito  l'imputato,  che dichiarava di comprendere sommariamente
l'italiano  e  di essere effettivamente andato in Francia e di essere
poi rientrato per avere congiunti in Bitonto;
    Proceduto  alla  convalida  per  essere l'arresto intervenuto nel
caso previsto e nel rispetto dei termini;
    Rilevato, con riferimento alla richiesta di giudizio direttissimo
da  parte  del  p.m. e sempre in via preliminare, che sussistono seri
dubbi   circa  la  legittimita'  costituzionale  della  norma  penale
contestata (art. 14, comma 5-quater), nonche' delle norme processuali
collegate (art. 13, commi 3 e 3-bis; art. 14, comma 5-quinquies), con
riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 Cost. atteso che:
    1. - gli artt. 13 commi 3 e 3-bis e 14, comma 5-quinquies.
        a)  i  ridotti  tempi di conduzione dell'imputato in vinculis
innanzi  al  dibattimento  per  il rito direttissimo, obbligatorio ex
art. 14,  comma  5-quiquies,  d.lgs.  n. 286/1998 come modificato con
legge  n. 189/2002, non consentono al p.m. di accertare compiutamente
le modalita' del fatto ne' la individuazione di un interprete al fine
di  fargli esattamente percepire l'addebito e le conseguenze penali e
processuali,  a  nulla  valendo  la  circostanza, nella specie, della
sommaria  comprensione  dell'italiano  corrente,  posto che i termini
tecnici  devono  essergli tradotti in modo univoco, chiaro e preciso,
cio'  che  e'  possibile solo nella lingua madre dell'imputato (nella
specie  gli ordini di espulsione e le sanzioni conseguenti sono stati
rivolti  all'imputato  in  lingua italiana ed in lingua inglese), con
conseguente  violazione degli articoli 109 e 143 c.p.p. nella lettura
data  dalla  Consulta  con  sentenza  del 24 febbraio 1994 n. 64, con
inevitabile  e  illegittima  compressione  del  diritto  di difesa ex
artt. 3, 24 e 111 Cost.;
        b) le  dette  norme costituzionali appaiono violate anche con
riferimento  all'iter ordinario del rito direttissimo (art. 451 e ss.
c.p.p.)  posto  che le norme censurate approntano un rito che - se da
svolgersi in presenza dell'imputato - deve verosimilmente concludersi
all'udienza  dibattimentale  del giorno in cui l'imputato e' tratto a
giudizio,  non  consentendo di fatto i termini a difesa anche ai fini
di  scelta  di  riti alternativi, e comunque impedendo lo svolgimento
effettivo  della  difesa  quanto  a  testi da indicare e documenti da
fornire  in ordine ai motivi del rientro (ricongiungimenti familiari,
pericoli  di incolumita' personale nel paese di residenza, indigenza,
condizioni   di   salute),  nonche'  vulnerando  la  possibilita'  di
avvalersi  delle  norme  sul  gratuito patrocinio ai fini di una piu'
incisiva difesa;
        c)  discriminatorio  ai sensi dell'art. 3 Cost. appare poi la
predisposizione  di  norme  processuali espressione di vero e proprio
diritto speciale per gli stranieri, posto che si prevede l'arresto al
di  fuori  dei  limiti  ordinariamente  indicati  dall'art. 380,  381
c.p.p.,  legittimandolo  anche  in  caso di contravvenzione (art. 14,
comma  5-ter),  diversamente  da  quanto  previsto  per  i  cittadini
italiani,   arresto  poi  finalizzato  all'espulsione  piuttosto  che
all'applicazione  di  una  misura  cautelare,  e  quindi in ossequi a
ragioni  meramente  amministrative  e di prevenzione piuttosto che di
natura cautelare penale;
        d) e'  irragionevole  e non comprensibile per assenza di beni
costituzionali  da  comparare  la  presenza nell'ordinamento di norme
processuali  (che  appaiono  solo  tese a raggiungere scopi di tutela
dell'ordine  pubblico  in  astratto  quale  la  gestione  dei  flussi
migratori),  concretamente incidenti sui principi di uguaglianza e di
difesa  tutelati  dalla costituzione nei confronti di soggetti cui si
applicano  i  diritti  fondamentali dell'individuo quale la norma che
prevede  il  nulla  osta  all'espulsione  ex art. 13 comma 3-bis, con
impossibilita'  all'a.g. di negarlo in caso di accertamenti necessari
in ordine all'innocenza dell'imputato, atteso che il precedente comma
3 prevede il diniego del nulla osta solo «in presenza di inderogabili
esigenze  processuali  valutate  in  relazione all'accertamento delle
responsabilita'  di  eventuali  concorrenti  nel  reato o imputati in
procedimenti   in  reati  connessi,  e  all'interesse  della  persona
offesa»,   con   vulnerazione   assoluta   delle  esigenze  difensive
dell'imputato  con  riferimento  ai  motivi  della mancata osservanza
dell'ordine del questore;
    2. - L'art. 14, comma 5-quater.
        a)  con  riferimento  all'ari.  14  comma  5-ter,  appare  in
contrasto  con  l'art.  3  Cost.  la  predisposizione di una norma di
diritto  penale  speciale  per gli immigrati, laddove una particolare
ipotesi   di   inosservanza  di  provvedimenti  dell'autorita'  (come
l'ordine di lasciare il territorio dello Stato rivolto dal questore),
normalmente punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino
a  lire  400.000  ai  sensi  dell'art. 650 c.p., in caso di stranieri
extracomunitari  viene  aumentata tanto nel minimo quanto nel massimo
(arresto da sei mesi ad un anno);
        e) va  poi  evidenziato  che  all'imputato non e' stato mosso
alcun  addebito  con  riferimento  alla  condotta  tenuta sin'ora sul
territorio  di  Stato,  non  avendo lo stesso dato ragione di censure
sotto il profilo del rispetto della legge penale;
        f) sul punto il Consiglio di Stato in recenti decisioni 1) ha
richiamato  altre  pronunce della Consulta 2), affermando che «Quando
venga  riferito  al  godimento  dei diritti inviolabili dell'uomo, il
principio  costituzionale  di  eguaglianza  non  tollera  in generale
discriminazioni  tra  la  posizione  del  cittadino  e  quella  dello
straniero»  (arg.  Corte cost. 26 giugno 1997, n. 203; Corte cost. 13
febbraio 1995, n. 34; Corte cost. 20 gennaio 1977 n. 46);
    Rilevato  che per tali motivi appare non manifestamente infondata
la  questione  di  incostituzionalita'  dell'art. 13, comma 3 e 3-bis
nella  parte  in  cui  non  consente che il nulla osta sia rilasciato
anche per esigenze difensive, dell'art. 14, commi ter e quinquies del
d.lgs.  n. 286/1998 come modificato con legge n. 189/2002 nella parte
in  cui  non  consentono  la previa comprensione dei profili illeciti
della  fattispecie incriminatrice e la svolgimento minimo di adeguata
attivita'  difensiva,  per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25 e 111
Cost.;
    Rilevato  che  la  questione  appare  altresi'  rilevante  per il
procedimento  di  cui  trattasi,  atteso  che la migliore descrizione
della  fattispecie,  la presenza in dibattimento e la predisposizione
di  tempi processuali piu' ampi consentirebbero all'imputato una piu'
concreta  ed  efficace  difesa,  con  possibilita' di avvalersi di un
interprete  e di provare i motivi che lo hanno indotto a fare rientro
in  Italia  (convivenza con cittadina italiana, rischi di incolumita'
personale nel paese d'origine, indigenza economica, motivi di salute,
motivi di famiglia, etc.);
    Considerato  che  l'art.  17  del d.lgs. n. 286/1998 non consente
alcun   concreto   svolgimento  di  attivita'  difensiva,  posto  che
subordina   la   partecipazione  al  processo  ad  autorizzazioni  di
autorita'  amministrative  che non sono nei tempi coordinabili con le
scadenze processuali e soprattutto comportano oneri incompatibili con
le condizioni socioeconomiche dell'interessato, bracciante agricolo e
muratore, di talche' non garantiscono l'effettivita' della difesa 3).
    Rilevato  che  la  Corte costituzionale si e' piu' volte espressa
sul  principio  secondo  cui  la  tutela giurisdizionale deve trovare
attuazione  per  tutti  (cittadini  e stranieri) indipendentemente da
ogni differenza di condizioni personali e sociali 4), e che l'art. 24
Cost. costituisce specificazione e concretizzazione dell'art. 3 comma
2, Cost. 5) e pertanto non tollera arbitrari ed ingiustificati limiti
soggettivi che impediscano a rendere effettiva l'uguaglianza di tutti
innanzi alla legge;
    Rilevato  in definitiva, che l'automatismo nel rilascio del nulla
osta,  al  quale  consegue  la  espulsione  immediata dello straniero
eseguita   dal  questore  mediante  accompagnamento  alla  frontiera,
contrastante  con  la  possibilita'  e il diritto (costituzionalmente
garantito)  per  l'imputato  di difendersi, e dunque di fare emergere
anche  ed  eventualmente  il proprio diritto ad essere nel territorio
dello  Stato  italiano, costituisca un privilegio tecnico-processuale
per  la  p.a. 6), attribuito senza alcuna giustificazione (se non una
presunta  migliore  gestione  dei flussi migratori) in norme di rango
costituzionale;
    Rilevato  che il combinato disposto delle norme qui censurate non
consentano  alcuna  effettivita'  della  tutela giudiziaria cui hanno
diritto  tutti  i  soggetti  che  entrano nell'orizzonte processuale,
siano  essi cittadini residenti o stranieri, non essendo sufficiente,
per  esercitare  il diritto di difesa, la presenza formale in udienza
con  il  nulla osta gia' emesso e l'espulsione gia' effettuata, e che
bisogna  assicurare  a qualsiasi individuo, in qualsiasi procedimento
ed  indipendentemente  dalle  sue  condizioni  personali,  sociali  e
razziali  la  «possibilita' seria e reale di ottenere adeguata tutela
giunsdizionale» 7);
    Rilevato,  infine,  che  viene  chiesto  dal p.m. il giudizio nei
confronti  dell'imputato  per  ipotesi  penale che a breve non potra'
piu'  essere considerata tale per il previsto prossimo ingresso della
Romania  nell'Unione europea 8), di talche' appare irragionevole - ai
sensi dell'art. 3 Cost. - considerare i cittadini dei paesi che hanno
attivato  la procedura d'ingresso nell'U.E. come «stranieri» ai sensi
della legge penale richiamata;
          1)  Cfr.  Consiglio  di  Stato,  sezione  IV,  decisione 30
          marzo-20   maggio   1999   n. 870.   (pres.  Pezzana;  rel.
          Lamberti),  in  Guida  al  diritto  numero 27 del 10 luglio
          1999, p. 90, la cui massima recita: «Il previsto termine di
          otto giorni dalla data d'ingresso in Italia, assegnato allo
          straniero  extracomunitario  per avanzare formale richiesta
          di   permesso   di   soggiorno  all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza,   non  e'  da  considerare  perentorio,  con  la
          conseguenza che il suo mancato rispetto non puo' comportare
          di  per  se'  l'espulsione dello straniero inadempiente dal
          territorio   dello   Stato,   allorche'  questi  abbia  nel
          frattempo  instaurato  in  Italia una normale condizione di
          vita  e  sia  comunque  in  possesso  degli altri requisiti
          richiesti  dalla  legge  per  il  soggiorno  nel territorio
          nazionale.
          2)Corte   cost.  10  dicembre  1987  n. 503,  in  Riv.  dir
          internaz. 1988, 918.
          3) V. note segenti.
          4)  Cfr. Corte cost. sentenza n. 67/1960, in Foro it. 1960,
          I, 1873.
          5)  Cfr. Corte cost. sentenza n. 55/1974, in Foro it. 1974,
          I, 959-963.
          6)  Cfr.  Corte  cost.  sentenza n. 97/1967 in Giur. cost.,
          1967, 1071.
          7)  Cfr.  L.P.  Comoglio,  Commentario della Costituzione a
          cura  di  G.  Branca,  Commento  all'art.  24  Cost., 1981,
          Zanichelli.
          8) Decorrenza dal 2007.
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge n.87/1953;
    Solleva   la   questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 13,  commi  3  e  3-bis, 14, comma 5-ter e quinquies del d.lgs.
n. 286/1998 come modificati dalla legge n.89/2002 in riferimento agli
artt. 2, 3, 24, 25, 111 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento nei confronti di Tudor
Florin  Ion, nato a Lunca Corbului (Romania) il 7 gennaio 1976, senza
fissa  dimora;  e  la  immediata trasmissione degli atti del presente
procedimento alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del
Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri.
    Cosi' deciso in Ruvo di Puglia, il 30 aprile 2004
                  Il giudice: Oliveri del Castillo
04C0914