N. 676 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2004
Ordinanza emessa il 25 marzo 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia sul ricorso proposto da Mazzaferri Leonardo contro Agenzia delle entrate, Ufficio di Foligno Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa per la presunzione assoluta di coincidenza dell'inizio del rapporto di lavoro con quello dell'anno. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 22 aprile 2002, n. 73. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.33 del 25-8-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Sciogliendo la riserva, letti gli atti di causa; O s s e r v a L'Agenzia delle entrate, Ufficio di Foligno notificava al sig. Mazzaferri Leonardo titolare della Ditta Individuale Camiceria del Corso atto di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 conv. dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nella misura di euro 6.048,00. L'Ufficio motivava tale atto sul rilievo che ispettori INPS, in occasione dell'accesso ispettivo di data 11 marzo 2003 presso la ditta «Camiceria del Corso di Mazzaferri Leonardo» esercente l'attivita' di commercio di camiceria ed accessori abbigliamento, avevano accertato che era stata impiegata, come lavoratore dipendente, senza l'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale, la sig.ra Meneghini Federica. Quanto alla quantificazione della sanzione, l'Ufficio, considerato che l'art. cit. dispone che essa «e' fissata nella misura che va dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione», determinava il costo del lavoro dal 1° gennaio 2003 all'11 marzo 2003 (data di constatazione della violazione) in euro 3.024,00 e fissava la sanzione nella misura minima pari al 200% del costo del lavoro (euro 6.048,00). Il sig. Mazzaferri Leonardo nel ricorso alla Commissione TRIBUTARIA PROVINCIALE chiedeva l'annullamento dell'atto di irrogazione sanzioni per errata quantificazione della sanzione stessa, non rispondente in fatto ed in diritto al dettato legislativo ex legge n. 73/2003 art. 3, commi 3, 4 e 5. La ricorrente, in fatto, evidenzia che: dal documento «notificazione violazioni di illeciti amministrativi» emesso dal servizio ispezioni del Ministero del lavoro e politiche sociali emergono come periodo di occupazione della suddetta lavoratrice quello dal 26 novembre 2002 all'11 marzo 2003 per ore/g. 3,5; la sanzione irrogata non tiene conto della brevita' e della diversita' del periodo di impiego irregolare della lavoratrice, essendo calcolata facendo riferimento al primo gennaio dell'anno nonostante che il lavoro avesse interessato un periodo di tempo diverso. L'eccezione non e' manifestamente infondata. Il comma 3 dell'art. 3 in esame sembra porsi in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24 della Costituzione. L'art. 3 Cost. preclude al legislatore le arbitrarie assimilazioni fra situazioni diverse. Nel caso in esame l'irragionevolezza del legislatore nell'equiparare situazioni assolutamente diverse tra loro e per nulla accomunabili appare evidente sol che si consideri che per il riferimento generalizzato al primo gennaio dell'anno per la determinazione della sanzione possono essere sanzionate situazioni diversissime indipendentemente dalla gravita'. Si pensi al caso di un accertamento che cade in un tempo vicino all'inizio dell'anno rispetto ad altro che interviene verso la fine dell'anno, quando, ad esempio, il periodo lavorativo irregolare sia della stessa durata. Le sanzioni risulterebbero di entita' diversissima a fronte di violazioni della stessa gravita', connotate solo dal dato accidentale della collocazione in un certo periodo dell'anno o in un altro. Ma la norma in esame sembra in contrasto anche col diritto di difesa giacche' essa pone, nella sostanza, una presunzione assoluta nel senso che l'irregolarita' del rapporto deve farsi necessariamente risalire all'inizio dell'anno con esclusione della possibilita' per la difesa di dimostrare il contrario e cioe' che il rapporto di lavoro irregolare e' insorto in data diversa. Nel caso in esame, da qui anche la rilevanza della questione nel giudizio in corso, la ricorrente ha allegato e prodotto documentazione (sopra richiamata) per dimostrare che il rapporto irregolare non era stato instaurato il primo gennaio dell'anno bensi' il 26 novembre 2002.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87/1953. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 22 aprile 2002, n. 73, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Manda la segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Perugia, addi' 25 marzo 2004 Il Presidente: Goliardo Canonico 04C0919