N. 677 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2004
Ordinanza emessa il 3 maggio 2004 dal giudice di pace di Cerignola sul ricorso proposto da Reitani Giovanni contro C.C.I.A.A. di Foggia Titoli di credito - Pagamento dopo la levata del protesto - Diritto del debitore cambiario alla cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti - Onere di allegare all'istanza il titolo protestato - Possibilita', in caso di smarrimento o distruzione dell'originale, di sostituire il titolo con la denuncia di smarrimento o distruzione - Mancata previsione - Ingiustificato ostacolo alla tutela amministrativa e giudiziaria dei diritti - Discriminazione in danno del debitore che, per cause indipendenti della sua volonta', non sia piu' in possesso del titolo. - Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 4 (e successive modifiche). - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.33 del 25-8-2004 )
IL GIUDICE DI PACE All'udienza del 3 maggio 2004 ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 83/04 R.G. promosso da: Reitani Giovanni, nato l'11 gennaio 1976 a Cerignola ed ivi residente alla via XXV Aprile, 7/F, in proprio, ricorrente; Contro Camera di commercio I.A.A. di Foggia, in proprio, resistente. F a t t o Con ricorso ex art. 4, legge n. 77/1955, cosi' come novellato dalla legge n. 235/2000, depositato il 25 febbraio 2004, il sig. Reitani Giovanni opponeva la determinazione dirigenziale - Ufficio protesti - n. 24 emessa in data 23 gennaio 2004 dalla C.C.I.A.A. di Foggia con cui veniva rigettata la richiesta di cancellazione del nominativo dell'istante dall'elenco informatico dei protesti con riferimento ad una cambiale, portante la somma di L. 453.420 con scadenza al 28 ottobre 1999. Assumeva il ricorrente che il diniego fondato sulla mancata consegna del titolo in originale era illegittimo atteso che tale titolo era stato smarrito e la prova della sua esistenza doveva ricondursi alla denuncia di smarrimento presentata il 24 dicembre 2003 ai C.C. di Cerignola, pertanto lo stesso concludeva per l'annullamento della citata determinazione dirigenziale con conseguente ordine alla C.C.I.A.A. di Foggia, in persona del suo presidente, di cancellare dall'elenco informatico dei protesti il proprio nome con condanna alle spese di giudizio. La Camera di commercio non si costituiva per cui ne veniva dichiarata la contumacia. D i r i t t o Dall'esame degli atti e dalla documentazione allegata, rileva il giudicante che il ricorrente con la domanda introduttiva invoca l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4, legge 12 febbraio 1955, n. 77, avendo lo stesso provveduto al pagamento della cambiale e a fornire la prova di aver adempiuto alle altre formalita' prescritte da detta disposizione di legge. Il ricorrente non ha pero' provveduto a produrre l'originale del titolo e della allungata del protesto, motivo per cui la C.C.I.A.A., con la determinazione impugnata, non ha provveduto alla cancellazione del nome del ricorrente dall'elenco informatico dei protesti; tale provvedimento e' legittimo in quanto adottato nel rispetto della previsione normativa di cui al citato articolo. Cio' premesso, questo giudicante ravvisa la non conformita' al dettato costituzionale del citato art. 4, legge n. 77/1955, e successive modificazioni, nella parte in cui lo stesso, disciplinando il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, prescrive che «L'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredato del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5», escludendo dall'esercizio di tale diritto il debitore che, pur avendo osservato le prescrizioni della prima parte del citato articolo, abbia smarrito il titolo protestato o quest'ultimo sia in qualche modo andato distrutto, senza consentirgli di sostituire il titolo con la denuncia di smarrimento o di avvenuta distruzione, per qualsivoglia motivo, all'autorita' competente. M o t i v i 1. - Detta norma appare contrastare con quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto, ad avviso di questo giudicante, rappresenta indubbio e ingiustificato ostacolo per la tutela in sede amministrativa e giudiziaria del diritto del ricorrente a vedere cancellato il proprio nome dall'elenco informatico dei protesti, pur avendo comunque proceduto, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, ad eseguire il pagamento della cambiale unitamente agli interessi maturati e alle spese. Il citato art. 4 riconosce incondizionatamente il diritto alla cancellazione del protesto al debitore che abbia adempiuto alle prescrizioni di cui sopra, senza distinzione alcuna, per cui devesi ritenere che il Legislatore abbia voluto riconoscere tale diritto anche a quel debitore che, per cause indipendenti dalla sua volonta', non sia piu' in possesso del titolo. La stessa norma pero', nell'imporre la produzione dell'originale di detto titolo, discrimina il debitore che non lo possegga. 2. - Tale discriminazione e' assoluta atteso che non vi e' alcuna previsione normativa che consenta al debitore non piu' in possesso del titolo, per smarrimento o distruzione dello stesso, di ricostituirlo onde sopperire alla carenza dell'originale. Non e' condivisibile l'orientamento secondo cui si possa agire con la procedura di ammortamento di cui all'art. 89 r.d. 1669/33, atteso che tale procedura, riservata al possessore del titolo, ha la funzione di attribuire la titolarita' della legittimazione all'esercizio dei diritti rappresentati dal titolo in favore di chi ha ottenuto il decreto di ammortamento, se questo diventa definitivo, o dell'opponente vittorioso. Da tanto si desume che il debitore non e' legittimato all'esercizio dell'azione di ammortamento e, comunque, nel caso di specie si tratta di titolo protestato, non piu' idoneo alla circolazione in quanto con il protesto ha esaurito il ciclo della sua esistenza, anche per l'intervenuto pagamento. Non si ritiene tra l'altro che possa farsi derivare dalla previsione di cui all'art. 93, citato r.d., il diritto del debitore alla cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti, in quanto tale norma disciplina la estinzione dei diritti rivenienti dalla cambiale ammortizzata, quale per esempio l'ipoteca, e non anche la creazione di altri come, nella fattispecie, quello alla predetta cancellazione. Pertanto il debitore, in caso di titolo smarrito o distrutto, viene privato dell'equivalente diritto riconosciuto a chi invece ne ha ancora il possesso per essere sfornito di qualsiasi mezzo, legalmente previsto, che possa munirlo di equipollente titolo. Per i motivi sopra esposti questo giudicante, ravvisata la non conformita' al dettato costituzionale dell'art. 4, legge 12 febbraio 1955 n. 77, e successive modificazioni, e ritenuto che la questione appare rilevante per la definizione del giudizio, dovendosi altrimenti pervenire al rigetto del ricorso presupposto e che quindi debba preventivamente essere risolta la questione di legittimita' costituzionale della norma predetta, Visti gli artt. 295 del c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione; Sospende il presente giudizio; Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cerignola, addi' 3 maggio 2004 Il giudice di pace: Salerno 04C0920