N. 677 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2004

Ordinanza  emessa  il  3 maggio 2004 dal giudice di pace di Cerignola
sul ricorso proposto da Reitani Giovanni contro C.C.I.A.A. di Foggia

Titoli  di  credito - Pagamento dopo la levata del protesto - Diritto
  del  debitore  cambiario  alla  cancellazione  del proprio nome dal
  registro  informatico  dei protesti - Onere di allegare all'istanza
  il  titolo  protestato  -  Possibilita',  in  caso di smarrimento o
  distruzione dell'originale, di sostituire il titolo con la denuncia
  di  smarrimento o distruzione - Mancata previsione - Ingiustificato
  ostacolo  alla  tutela  amministrativa  e giudiziaria dei diritti -
  Discriminazione  in  danno del debitore che, per cause indipendenti
  della sua volonta', non sia piu' in possesso del titolo.
- Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 4 (e successive modifiche).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.33 del 25-8-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    All'udienza   del  3  maggio  2004  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza nel giudizio iscritto al n. 83/04 R.G. promosso da: Reitani
Giovanni,  nato  l'11 gennaio  1976 a Cerignola ed ivi residente alla
via XXV Aprile, 7/F, in proprio, ricorrente;
    Contro   Camera  di  commercio  I.A.A.  di  Foggia,  in  proprio,
resistente.

                              F a t t o

    Con  ricorso  ex  art. 4,  legge n. 77/1955, cosi' come novellato
dalla  legge  n. 235/2000,  depositato  il  25 febbraio 2004, il sig.
Reitani  Giovanni  opponeva  la determinazione dirigenziale - Ufficio
protesti  -  n. 24 emessa in data 23 gennaio 2004 dalla C.C.I.A.A. di
Foggia  con  cui  veniva  rigettata la richiesta di cancellazione del
nominativo  dell'istante  dall'elenco  informatico  dei  protesti con
riferimento  ad  una  cambiale,  portante  la somma di L. 453.420 con
scadenza al 28 ottobre 1999.
    Assumeva  il  ricorrente  che  il  diniego  fondato sulla mancata
consegna  del  titolo  in  originale  era illegittimo atteso che tale
titolo  era  stato  smarrito  e  la  prova della sua esistenza doveva
ricondursi  alla  denuncia  di  smarrimento presentata il 24 dicembre
2003  ai  C.C.  di  Cerignola,  pertanto  lo  stesso  concludeva  per
l'annullamento   della   citata   determinazione   dirigenziale   con
conseguente  ordine  alla  C.C.I.A.A.  di  Foggia, in persona del suo
presidente,  di  cancellare  dall'elenco  informatico dei protesti il
proprio nome con condanna alle spese di giudizio.
    La  Camera  di  commercio  non  si  costituiva  per cui ne veniva
dichiarata la contumacia.

                            D i r i t t o

    Dall'esame  degli atti e dalla documentazione allegata, rileva il
giudicante  che  il  ricorrente  con  la  domanda introduttiva invoca
l'applicazione  dei  benefici previsti dall'art. 4, legge 12 febbraio
1955,  n. 77, avendo lo stesso provveduto al pagamento della cambiale
e  a  fornire  la  prova  di  aver  adempiuto  alle  altre formalita'
prescritte da detta disposizione di legge.
    Il  ricorrente non ha pero' provveduto a produrre l'originale del
titolo  e della allungata del protesto, motivo per cui la C.C.I.A.A.,
con la determinazione impugnata, non ha provveduto alla cancellazione
del  nome  del  ricorrente dall'elenco informatico dei protesti; tale
provvedimento  e'  legittimo  in  quanto  adottato nel rispetto della
previsione normativa di cui al citato articolo.
    Cio'  premesso,  questo  giudicante ravvisa la non conformita' al
dettato   costituzionale  del  citato  art. 4,  legge  n. 77/1955,  e
successive modificazioni, nella parte in cui lo stesso, disciplinando
il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro
informatico  dei  protesti,  prescrive che «L'interessato presenta al
presidente  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  competente per territorio, la relativa formale istanza,
compilata  secondo il modello allegato alla presente legge, corredato
del  titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione
di  rifiuto  del  pagamento,  nonche'  della  quietanza  relativa  al
versamento  del diritto di cui al comma 5», escludendo dall'esercizio
di tale diritto il debitore che, pur avendo osservato le prescrizioni
della  prima  parte  del  citato  articolo,  abbia smarrito il titolo
protestato o quest'ultimo sia in qualche modo andato distrutto, senza
consentirgli di sostituire il titolo con la denuncia di smarrimento o
di  avvenuta  distruzione,  per  qualsivoglia  motivo,  all'autorita'
competente.

                             M o t i v i

    1.  -  Detta  norma  appare contrastare con quanto disposto dagli
artt. 3  e 24 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto,
ad avviso di questo giudicante, rappresenta indubbio e ingiustificato
ostacolo  per  la  tutela  in  sede  amministrativa e giudiziaria del
diritto   del   ricorrente   a  vedere  cancellato  il  proprio  nome
dall'elenco  informatico dei protesti, pur avendo comunque proceduto,
entro  il  termine  di  dodici  mesi  dalla  levata  del protesto, ad
eseguire  il  pagamento  della  cambiale  unitamente  agli  interessi
maturati e alle spese.
    Il  citato  art. 4  riconosce incondizionatamente il diritto alla
cancellazione  del  protesto  al  debitore  che  abbia adempiuto alle
prescrizioni  di  cui sopra, senza distinzione alcuna, per cui devesi
ritenere  che  il  Legislatore  abbia voluto riconoscere tale diritto
anche a quel debitore che, per cause indipendenti dalla sua volonta',
non sia piu' in possesso del titolo.
    La  stessa norma pero', nell'imporre la produzione dell'originale
di detto titolo, discrimina il debitore che non lo possegga.
    2. - Tale discriminazione e' assoluta atteso che non vi e' alcuna
previsione  normativa  che  consenta al debitore non piu' in possesso
del   titolo,   per   smarrimento  o  distruzione  dello  stesso,  di
ricostituirlo onde sopperire alla carenza dell'originale.
    Non  e'  condivisibile  l'orientamento secondo cui si possa agire
con  la  procedura  di  ammortamento di cui all'art. 89 r.d. 1669/33,
atteso  che tale procedura, riservata al possessore del titolo, ha la
funzione   di   attribuire   la   titolarita'   della  legittimazione
all'esercizio  dei  diritti rappresentati dal titolo in favore di chi
ha ottenuto il decreto di ammortamento, se questo diventa definitivo,
o dell'opponente vittorioso.
    Da   tanto   si   desume  che  il  debitore  non  e'  legittimato
all'esercizio  dell'azione  di  ammortamento e, comunque, nel caso di
specie   si  tratta  di  titolo  protestato,  non  piu'  idoneo  alla
circolazione in quanto con il protesto ha esaurito il ciclo della sua
esistenza, anche per l'intervenuto pagamento.
    Non  si  ritiene  tra  l'altro  che  possa  farsi  derivare dalla
previsione  di  cui all'art. 93, citato r.d., il diritto del debitore
alla  cancellazione  del  proprio  nome  dall'elenco dei protesti, in
quanto  tale  norma  disciplina  la estinzione dei diritti rivenienti
dalla cambiale ammortizzata, quale per esempio l'ipoteca, e non anche
la  creazione  di altri come, nella fattispecie, quello alla predetta
cancellazione.
    Pertanto  il  debitore,  in  caso di titolo smarrito o distrutto,
viene  privato  dell'equivalente diritto riconosciuto a chi invece ne
ha  ancora  il  possesso  per  essere  sfornito  di  qualsiasi mezzo,
legalmente previsto, che possa munirlo di equipollente titolo.
    Per  i  motivi  sopra esposti questo giudicante, ravvisata la non
conformita'  al dettato costituzionale dell'art. 4, legge 12 febbraio
1955  n. 77,  e successive modificazioni, e ritenuto che la questione
appare   rilevante   per   la  definizione  del  giudizio,  dovendosi
altrimenti  pervenire al rigetto del ricorso presupposto e che quindi
debba  preventivamente  essere  risolta  la questione di legittimita'
costituzionale della norma predetta,
    Visti gli artt. 295 del c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4,
legge  12  febbraio  1955,  n. 77,  e  successive  modificazioni, per
violazione  degli  artt. 3 e 24 della Costituzione, nei termini e per
le ragioni di cui in motivazione;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone  a  cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli
atti  alla  Corte  costituzionale,  la  notificazione  della presente
ordinanza alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cerignola, addi' 3 maggio 2004
                     Il giudice di pace: Salerno
04C0920