N. 678 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2004
Ordinanza emessa il 3 maggio 2004 dal giudice di pace di Cerignola sul ricorso proposto da Di Paolo Gerardo contro C.C.I.A.A. di Foggia Titoli di credito - Pagamento dopo la levata del protesto - Diritto del debitore cambiario alla cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti - Onere di allegare all'istanza il titolo protestato - Possibilita', in caso di smarrimento o distruzione dell'originale, di sostituire il titolo con la denuncia di smarrimento o distruzione - Mancata previsione - Ingiustificato ostacolo alla tutela amministrativa e giudiziaria dei diritti - Discriminazione in danno del debitore che, per cause indipendenti della sua volonta', non sia piu' in possesso del titolo. - Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 4 (e successive modifiche). - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.33 del 25-8-2004 )
IL GIUDICE DI PACE All'udienza del 3 maggio 2004 ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 93/04 R.G. promosso da Di Paolo Gerardo, nato il 15 maggio 1949 a Cerignola ed ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Buonavita che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrente; Contro Camera di commercio I.A.A. di Foggia, in proprio, resistente. Fatto Con ricorso ex art. 4, legge n. 77/1955, cosi' come novellato dalla legge n. 235/2000, depositato il 2 marzo 2004, il sig. Di Paolo Gerardo opponeva la determinazione dirigenziale - Ufficio protesti - n. 94 emessa dalla C.C.I.A.A. di Foggia con cui veniva rigettata la richiesta di cancellazione del nominativo dell'istante dall'elenco informatico dei protesti con riferimento ad una cambiale-tratta accettata, portante la somma di L. 737.000 con scadenza al 28 agosto 2000. Assumeva il ricorrente che il diniego fondato sulla mancata consegna del titolo in originale era illegittimo atteso che tale titolo era stato smarrito e la prova della sua esistenza doveva ricondursi alla denuncia di smarrimento presentata il 7 febbraio 2004 ai C.C. di Cerignola, pertanto lo stesso concludeva per l'annullamento della citata determinazione dirigenziale con conseguente ordine alla C.C.I.A.A. di Foggia, in persona del suo presidente, di cancellare dall'elenco informatico dei protesti il proprio nome, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva la Camera di commercio che concludeva per il rigetto del ricorso essendo legittima la determinazione impugnata. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 677/2004). 04C0921