N. 678 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2004

Ordinanza  emessa  il  3 maggio 2004 dal giudice di pace di Cerignola
sul ricorso proposto da Di Paolo Gerardo contro C.C.I.A.A. di Foggia

Titoli  di  credito - Pagamento dopo la levata del protesto - Diritto
  del  debitore  cambiario  alla  cancellazione  del proprio nome dal
  registro  informatico  dei protesti - Onere di allegare all'istanza
  il  titolo  protestato  -  Possibilita',  in  caso di smarrimento o
  distruzione dell'originale, di sostituire il titolo con la denuncia
  di  smarrimento o distruzione - Mancata previsione - Ingiustificato
  ostacolo  alla  tutela  amministrativa  e giudiziaria dei diritti -
  Discriminazione  in  danno del debitore che, per cause indipendenti
  della sua volonta', non sia piu' in possesso del titolo.
- Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 4 (e successive modifiche).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.33 del 25-8-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    All'udienza   del   3 maggio  2004  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza nel giudizio iscritto al n. 93/04 R.G. promosso da Di Paolo
Gerardo,  nato  il  15 maggio  1949  a  Cerignola  ed  ivi residente,
elettivamente   domiciliato   presso  lo  studio  dell'avv.  Vincenzo
Buonavita  che  lo  rappresenta  e difende giusta procura in calce al
ricorso ricorrente;
    Contro   Camera  di  commercio  I.A.A.  di  Foggia,  in  proprio,
resistente.

                                Fatto

    Con  ricorso  ex  art. 4,  legge n. 77/1955, cosi' come novellato
dalla legge n. 235/2000, depositato il 2 marzo 2004, il sig. Di Paolo
Gerardo  opponeva la determinazione dirigenziale - Ufficio protesti -
n. 94  emessa  dalla C.C.I.A.A. di Foggia con cui veniva rigettata la
richiesta  di  cancellazione  del nominativo dell'istante dall'elenco
informatico  dei  protesti  con  riferimento  ad  una cambiale-tratta
accettata,  portante la somma di L. 737.000 con scadenza al 28 agosto
2000.
    Assumeva  il  ricorrente  che  il  diniego  fondato sulla mancata
consegna  del  titolo  in  originale  era illegittimo atteso che tale
titolo  era  stato  smarrito  e  la  prova della sua esistenza doveva
ricondursi alla denuncia di smarrimento presentata il 7 febbraio 2004
ai   C.C.   di   Cerignola,   pertanto   lo   stesso  concludeva  per
l'annullamento   della   citata   determinazione   dirigenziale   con
conseguente  ordine  alla  C.C.I.A.A.  di  Foggia, in persona del suo
presidente,  di  cancellare  dall'elenco  informatico dei protesti il
proprio nome, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
    Si  costituiva  la  Camera  di  commercio  che  concludeva per il
rigetto del ricorso essendo legittima la determinazione impugnata.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 677/2004).
04C0921