N. 681 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2004

Ordinanza  emessa  il  3 maggio  2004  dalla  Commissione  tributaria
provinciale  di  Foggia  sul  ricorso  proposto da Fondazione Filippo
Turati contro comune di Vieste

Tributi  locali  - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
  interni  (TARSU)  -  Facolta'  dei  Comuni di prevedere, nei propri
  regolamenti,   peculiari   agevolazioni   o   esenzioni  -  Mancata
  determinazione  legislativa dei criteri obbiettivi in base ai quali
  il   potere  puo'  essere  esercitato  -  Contrasto  con  parametri
  costituzionali numericamente indicati.
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 67.
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 45 e 53.
(GU n.33 del 25-8-2004 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  n. 39/9/04,  sul  ricorso
n. 1689/03,  depositato  l'11 settembre  2003,  avverso  cartella  di
pagamento  n. 08920030001031354  Smalt. rifiuti 2001 contro comune di
Vieste  proposto  dal  ricorrente:  Fondazione  Filippo  Turati,  via
Mascagni  n. 2  -  51100  Pistoia,  difeso da: Bonoli Federico e avv.
Pasquale Caso, via Zuppetta n. 46 - 71036 Lucera (Foggia) altre parti
coinvolte: G.E.T. Gestione esattorie e tesorerie S.p.a., via E. Fermi
n. 1/A - Pistoia.
    Udito  il  rappresentante  del  contribuente; esaminati gli atti;
rilevato  che  nella  specie  il  d.lgs.  n. 507/1993  non stabilisce
normativamente  alcuna  esenzione  a  favore  degli enti morali, come
fondazioni,  che  non  perseguono  fini  di lucro lasciando alla mera
descrizionalita'  del  comune la facolta' di prevedere nei rispettivi
regolamenti peculiari agevolazioni o esenzioni (art. 67);
    Considerato  che  nella  specie  il  comune  di  Vieste,  pur non
mettendo in discussione le finalita' altamente socio-umanitarie della
Fondazione  Filippo  Turati,  ha escluso dal proprio regolamento, con
motivazione,  peraltro,  priva  di qualsiasi fondamento logico, detta
fondazione  dal  novero  degli  enti  per i quali lo stesso comune ha
previsto invece l'esenzione o comunque peculiari agevolazioni;
    Ritenuto che la mancata previsione di una apposita disciplina nel
d.lgs.  n. 507/1993, e segnatamente nell'art. 67, volta a determinare
obbiettivamente  i  criteri  sulla cui base gli enti comunali possono
avvalersi  della  facolta'  stabilita  da  quest'ultima norma, sembri
contrastare  con  i  principi  costituzionali  sanciti dagli artt. 3,
comma 2,  45  e  53,  lasciando al mero arbitrio degli stessi enti la
determinazione dei criteri agevolativi;
    Considerata,   pertanto,  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione  di  legittimita'  costituzionale nei termini di cui sopra,
che questa commissione intende sollevare, come in effetti solleva, di
ufficio,  ritenute  altresi'  la  rilevanza  della questione, ai fini
della  decisione  della presente controversia, in quanto all'esito di
essa  dipende  la possibilita' per questa commissione di disapplicare
il  regolamento comunale, nella prospettiva che esso contrasti con la
disciplina del citato art. 67 nel testo risultante dalla pronunzia di
totale o parziale illegittimita' costituzionale;
                              P. Q. M.
    Nel   procedimento   R.G.R.   1689/03   instaurata   con  ricorso
dell'11 settembre  2003  della  Fondazione  Filippo  Turati contro il
comune di Vieste, cosi' provvede.
    Visto  l'art. 23  della  legge  11 marzo 1953, n. 87 e successive
integrazioni;
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 67,  d.lgs.  n. 507/93  nella
parte  in  cui  non determina obiettivamente i criteri sulla base dei
quali  gli  enti  comunali possano avvalersi della facolta' stabilita
dalla precitata norma, per violazione degli artt. 3, comma 2, 45 e 53
della Costituzione della Repubblica italiana;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale  in  Roma  e  sospende il giudizio in corso, fino alla
pronuncia sulla questione pregiudiziale de qua;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del
Parlamento;  e  che  la  prova di dette notificazioni e comunicazioni
venga allegata agli atti da trasmettere alla Corte costituzionale.
        Foggia, addi' 23 aprile 2004
                        Il Presidente: Danza
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