N. 681 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2004
Ordinanza emessa il 3 maggio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia sul ricorso proposto da Fondazione Filippo Turati contro comune di Vieste Tributi locali - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) - Facolta' dei Comuni di prevedere, nei propri regolamenti, peculiari agevolazioni o esenzioni - Mancata determinazione legislativa dei criteri obbiettivi in base ai quali il potere puo' essere esercitato - Contrasto con parametri costituzionali numericamente indicati. - D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 67. - Costituzione, artt. 3, comma secondo, 45 e 53.(GU n.33 del 25-8-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza n. 39/9/04, sul ricorso n. 1689/03, depositato l'11 settembre 2003, avverso cartella di pagamento n. 08920030001031354 Smalt. rifiuti 2001 contro comune di Vieste proposto dal ricorrente: Fondazione Filippo Turati, via Mascagni n. 2 - 51100 Pistoia, difeso da: Bonoli Federico e avv. Pasquale Caso, via Zuppetta n. 46 - 71036 Lucera (Foggia) altre parti coinvolte: G.E.T. Gestione esattorie e tesorerie S.p.a., via E. Fermi n. 1/A - Pistoia. Udito il rappresentante del contribuente; esaminati gli atti; rilevato che nella specie il d.lgs. n. 507/1993 non stabilisce normativamente alcuna esenzione a favore degli enti morali, come fondazioni, che non perseguono fini di lucro lasciando alla mera descrizionalita' del comune la facolta' di prevedere nei rispettivi regolamenti peculiari agevolazioni o esenzioni (art. 67); Considerato che nella specie il comune di Vieste, pur non mettendo in discussione le finalita' altamente socio-umanitarie della Fondazione Filippo Turati, ha escluso dal proprio regolamento, con motivazione, peraltro, priva di qualsiasi fondamento logico, detta fondazione dal novero degli enti per i quali lo stesso comune ha previsto invece l'esenzione o comunque peculiari agevolazioni; Ritenuto che la mancata previsione di una apposita disciplina nel d.lgs. n. 507/1993, e segnatamente nell'art. 67, volta a determinare obbiettivamente i criteri sulla cui base gli enti comunali possono avvalersi della facolta' stabilita da quest'ultima norma, sembri contrastare con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, comma 2, 45 e 53, lasciando al mero arbitrio degli stessi enti la determinazione dei criteri agevolativi; Considerata, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale nei termini di cui sopra, che questa commissione intende sollevare, come in effetti solleva, di ufficio, ritenute altresi' la rilevanza della questione, ai fini della decisione della presente controversia, in quanto all'esito di essa dipende la possibilita' per questa commissione di disapplicare il regolamento comunale, nella prospettiva che esso contrasti con la disciplina del citato art. 67 nel testo risultante dalla pronunzia di totale o parziale illegittimita' costituzionale;
P. Q. M. Nel procedimento R.G.R. 1689/03 instaurata con ricorso dell'11 settembre 2003 della Fondazione Filippo Turati contro il comune di Vieste, cosi' provvede. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e successive integrazioni; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67, d.lgs. n. 507/93 nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano avvalersi della facolta' stabilita dalla precitata norma, per violazione degli artt. 3, comma 2, 45 e 53 della Costituzione della Repubblica italiana; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma e sospende il giudizio in corso, fino alla pronuncia sulla questione pregiudiziale de qua; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; e che la prova di dette notificazioni e comunicazioni venga allegata agli atti da trasmettere alla Corte costituzionale. Foggia, addi' 23 aprile 2004 Il Presidente: Danza 04C0924