N. 686 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2004

Ordinanza  emessa  il  13  maggio  2004  dal  tribunale  regionale di
giustizia  amministrativa  di Trento sul ricorso proposto da Giuliani
Giancarlo ed altro contro il Ministero dell'interno ed altro

Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Revoca del provvedimento -
  Esclusione  in  caso  di  lavoratore  extracomunitario sottoposto a
  procedimento  penale per delitto non colposo ovvero destinatario di
  un   provvedimento  di  espulsione  mediante  accompagnamento  alla
  frontiera  a  mezzo della forza pubblica - Violazione del principio
  di   uguaglianza   sotto  il  profilo  dell'eguale  trattamento  di
  situazioni   non   omogenee  -  Irragionevolezza  -  Incidenza  sul
  principio di tutela del lavoro.
- Decreto-legge  9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a),
  convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 35, primo comma.
(GU n.33 del 25-8-2004 )
         IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 92 del 2004
proposto da Giuliani Giancarlo e Sufali Afrim, rappresentati e difesi
dall'avv.  Mauro Vecchietti e presso lo stesso domiciliati in Trento,
via Brigata Acqui n. 4;
    Contro,  il  Ministero  dell'interno, in persona del Ministro pro
tempore;  il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in
persona  del commissario pro tempore, entrambi rappresentati e difesi
dall'Avvocatura   distrettuale   dello   Stato  e  presso  la  stessa
domiciliati  in  Trento,  largo Porta Nuova n. 9; per l'annullamento,
previa  sospensione,  del  decreto del commissario del Governo per la
Provincia di Trento del 4 agosto 2003, pervenuto il 26 febbraio 2004,
con  il  quale  e'  stata  respinta la domanda presentata dal signor.
Giuliani    Giancarlo   per   la   regolarizzazione   del   cittadino
extracomunitario albanese signor Sufali Afrim, in quanto lo stesso e'
stato precedentemente espulso ed accompagnato alla frontiera.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
statale intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  Camera di Consiglio del 29 aprile 2004 - relatore il
cons. Gianfranco Bronzetti - l'avv. Mauro Vecchietti per i ricorrenti
e   l'avvocato  dello  Stato,  Sarre  Pirrone  per  l'amministrazione
resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso notificato in data 29 marzo 2004 i signori Giancarlo
Giuliani  e  Afrim  Sufali  -  il  primo quale datore di lavoro ed il
secondo  quale  lavoratore  subordinato extracomunitario (albanese) -
impugnavano,   chiedendone   l'annullamento,  previa  sospensiva,  il
decreto  del commissario del Governo per la Provincia di Trento del 4
agosto 2003 (prot. n. SP/886/PRT/1473/2003), con il quale - a seguito
del  diniego  di  nulla  osta  da  parte della questura di Trento, in
quanto  lo straniero risulta precedentemente «espulso ed accompagnato
alla  frontiera»  -  e' stata respinta la domanda di regolarizzazione
proposta   dal   signor   Giuliani   per   il   predetto   lavoratore
extracomunitario   ai   sensi  del  d.l.  9  settembre  2002,  n. 195
(convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222).
    A sostegno del ricorso deducevano le seguenti censure in diritto:
        1) Violazione dell'art. 1 della legge n. 222/2002;
        2)  Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 8, lett. a), della
legge n. 222/2002 per contrasto con l'art. 3 Cost.
    Si  costituiva  in giudizio l'amministrazione statale (centrale e
periferica)   intimata,  contestando  la  fondatezza  del  ricorso  e
chiedendone  quindi  il  rigetto,  in  una  con  la formulata istanza
cautelare.
    Con  ordinanza  n. 41/2004  il  tribunale  - considerato di dover
sottoporre  alla  Corte  costituzionale  la questione di legittimita'
costituzionale,  adombrata  dalla difesa dei ricorrenti, dell'art. 1,
ottavo  comma lett. a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito
con  la  legge  9 ottobre 2002, n. 222), come da separata ordinanza -
accoglieva  la  domanda  incidentale di sospensione temporaneamente e
cioe' fino all'esito del giudizio di costituzionalita'.

                            D i r i t t o

    1.   -   Va,   anzitutto,   precisato   che  l'impugnato  decreto
commissariale  costituisce  la rigorosa applicazione del disposto del
citato  art. 1,  ottavo  comma  lett.  a),  del d.l. n. 195 del 2002,
convertito  nella  legge  n. 222  del  2002  (Disposizioni urgenti in
materia  di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),
che  esclude  la  possibilita'  di  regolarizzare  la  posizione  del
lavoratore  extracomunitario  quando  esso  sia  stato  colpito da un
provvedimento  di  espulsione  con  successivo  accompagnamento  alla
frontiera: situazione che ricorre appunto nel caso di specie.
    Ne  consegue  che  la  decisione  del  ricorso  -  sia nella fase
cautelare   (in   via   definitiva),   sia   nel   merito  -  dipende
esclusivamente   dalla   valutazione   in   ordine   alla   possibile
incostituzionalita'   della  suddetta  norma:  di  qui  la  rilevanza
processuale  della  questione  di  legittimita'  costituzionale della
norma medesima.
    Ritiene,  in  proposito,  il Collegio che detta questione non sia
manifestamente  infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 35, primo comma, Cost., nei termini appresso indicati.
    2. - Statuisce, in concreto, l'art. 1, ottavo comma lett. a), del
d.l.   n. 195   del   2002  (nel  testo  sostituito  dalla  legge  di
conversione) che le disposizioni sulla legalizzazione del rapporto di
lavoro  non si applicano ai lavoratori extracomunitari «nei confronti
dei  quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi  dal  mancato  rinnovo  del  permesso di soggiorno, salvo che
sussistano  le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di  circostanze  obiettive riguardanti l'inserimento sociale»; revoca
che  «non  puo'  essere in ogni caso disposta» non solo nelle ovvie e
giustificate  ipotesi di fatti a rilevanza penale, ma anche quando il
lavoratore extracomunitario «risulti destinatario di un provvedimento
di  espulsione  mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica».
    Questa  parte della riportata norma pone, ad avviso del Collegio,
seri dubbi di costituzionalita' sotto una duplice angolatura.
    A)  In  primo  luogo  essa,  con  riguardo alle altre ipotesi ivi
segnate e con richiamo all'art. 13 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs.
n. 286  del  1998  e  succ.  modif.),  viene  ad  operare un identico
trattamento  negativo per situazioni profondamente diverse e cioe' da
un  lato  le espulsioni, eseguite coattivamente, per motivi di ordine
pubblico  o  di  sicurezza  dello Stato o di pericolosita' sociale, e
dall'altro  le  espulsioni, mediante accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, per mera inerzia dell'interessato, spesso
dovuta  a  difficolta'  oggettive prive di una qualsivoglia rilevanza
penale.
    Una  siffatta  scelta  del  legislatore, ingiustificata sul piano
logico-giuridico  ed  inconcepibile  in  relazione  alle  intrinseche
finalita'  ella  legge,  appare  in  contrasto  con  il  fondamentale
principio  di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., che,
imponendo  appunto  un eguale trattamento delle situazioni giuridiche
identiche,  vieta,  per converso, l'adozione di una stessa disciplina
per posizioni radicalmente differenziate, come quella di specie.
    B)  In  secondo  luogo  la  norma  in esame, laddove introduce il
divieto  di  «revoca»  del  provvedimento  di espulsione nell'ipotesi
indicata  (mero  accompagnamento alla frontiera, senza presupposti di
ordine  pubblico  o di pericolosita' sociale), sembra porsi in palese
contrasto  con  il  principio  (precettivo  e  programmatico)  di cui
all'art. 35,  primo comma, Cost. secondo cui «la Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».
    Non v'e', infatti, dubbio che la regolarizzazione del rapporto di
lavoro   del   cittadino   extracomunitario   concorre   in   maniera
determinante  a  quell'«inserimento  sociale»  di cui parla la norma,
rappresentando  nel  contempo  la  condizione  per  la  «revoca»  del
provvedimento di espulsione.
    Una  scelta  restrittiva  sul  punto non e' certo conforme, sotto
tale  profilo, alla ratio della legge in parola e non risulta percio'
stesso in sintonia con il richiamato canone costituzionale.
    3.  - Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma lett. a), del
d.l.  9  settembre  2002,  n. 195  (convertito con la legge 9 ottobre
2002, n. 222), innegabile essendo, d'altra parte, la sua rilevanza ai
fini della decisione, in via cautelare (definitiva) e nel merito, del
ricorso in epigrafe.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 Cost., 1 della legge cost. 9 febbraio 1948,
n. 1,  23 sgg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
non  manifestamente  infondata  - con riferimento agli artt. 3, primo
comma,  e  35,  primo  comma,  Cost.  -  la questione di legittimita'
costituzionale,  in  parte  qua, dell'art. 1, ottavo comma, lett. a),
del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione  del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito
con la legge 9 ottobre 2002, n. 222.
    Sospende  il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  segreteria  di  questo tribunale di provvedere alla
notifica   della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, nonche' alla comunicazione
della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in Trento, nella camera di consiglio del 29 aprile
2004.
                       Il Presidente: Numerico
Il consigliere estensore: Bronzetti
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