N. 686 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2004
Ordinanza emessa il 13 maggio 2004 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Giuliani Giancarlo ed altro contro il Ministero dell'interno ed altro Straniero - Espulsione amministrativa - Revoca del provvedimento - Esclusione in caso di lavoratore extracomunitario sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo ovvero destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento di situazioni non omogenee - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di tutela del lavoro. - Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 35, primo comma.(GU n.33 del 25-8-2004 )
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 92 del 2004 proposto da Giuliani Giancarlo e Sufali Afrim, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Vecchietti e presso lo stesso domiciliati in Trento, via Brigata Acqui n. 4; Contro, il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore; il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in persona del commissario pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Trento, largo Porta Nuova n. 9; per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del commissario del Governo per la Provincia di Trento del 4 agosto 2003, pervenuto il 26 febbraio 2004, con il quale e' stata respinta la domanda presentata dal signor. Giuliani Giancarlo per la regolarizzazione del cittadino extracomunitario albanese signor Sufali Afrim, in quanto lo stesso e' stato precedentemente espulso ed accompagnato alla frontiera. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione statale intimata; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla Camera di Consiglio del 29 aprile 2004 - relatore il cons. Gianfranco Bronzetti - l'avv. Mauro Vecchietti per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato, Sarre Pirrone per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato in data 29 marzo 2004 i signori Giancarlo Giuliani e Afrim Sufali - il primo quale datore di lavoro ed il secondo quale lavoratore subordinato extracomunitario (albanese) - impugnavano, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, il decreto del commissario del Governo per la Provincia di Trento del 4 agosto 2003 (prot. n. SP/886/PRT/1473/2003), con il quale - a seguito del diniego di nulla osta da parte della questura di Trento, in quanto lo straniero risulta precedentemente «espulso ed accompagnato alla frontiera» - e' stata respinta la domanda di regolarizzazione proposta dal signor Giuliani per il predetto lavoratore extracomunitario ai sensi del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222). A sostegno del ricorso deducevano le seguenti censure in diritto: 1) Violazione dell'art. 1 della legge n. 222/2002; 2) Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 8, lett. a), della legge n. 222/2002 per contrasto con l'art. 3 Cost. Si costituiva in giudizio l'amministrazione statale (centrale e periferica) intimata, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone quindi il rigetto, in una con la formulata istanza cautelare. Con ordinanza n. 41/2004 il tribunale - considerato di dover sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale, adombrata dalla difesa dei ricorrenti, dell'art. 1, ottavo comma lett. a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222), come da separata ordinanza - accoglieva la domanda incidentale di sospensione temporaneamente e cioe' fino all'esito del giudizio di costituzionalita'. D i r i t t o 1. - Va, anzitutto, precisato che l'impugnato decreto commissariale costituisce la rigorosa applicazione del disposto del citato art. 1, ottavo comma lett. a), del d.l. n. 195 del 2002, convertito nella legge n. 222 del 2002 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), che esclude la possibilita' di regolarizzare la posizione del lavoratore extracomunitario quando esso sia stato colpito da un provvedimento di espulsione con successivo accompagnamento alla frontiera: situazione che ricorre appunto nel caso di specie. Ne consegue che la decisione del ricorso - sia nella fase cautelare (in via definitiva), sia nel merito - dipende esclusivamente dalla valutazione in ordine alla possibile incostituzionalita' della suddetta norma: di qui la rilevanza processuale della questione di legittimita' costituzionale della norma medesima. Ritiene, in proposito, il Collegio che detta questione non sia manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nei termini appresso indicati. 2. - Statuisce, in concreto, l'art. 1, ottavo comma lett. a), del d.l. n. 195 del 2002 (nel testo sostituito dalla legge di conversione) che le disposizioni sulla legalizzazione del rapporto di lavoro non si applicano ai lavoratori extracomunitari «nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale»; revoca che «non puo' essere in ogni caso disposta» non solo nelle ovvie e giustificate ipotesi di fatti a rilevanza penale, ma anche quando il lavoratore extracomunitario «risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica». Questa parte della riportata norma pone, ad avviso del Collegio, seri dubbi di costituzionalita' sotto una duplice angolatura. A) In primo luogo essa, con riguardo alle altre ipotesi ivi segnate e con richiamo all'art. 13 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif.), viene ad operare un identico trattamento negativo per situazioni profondamente diverse e cioe' da un lato le espulsioni, eseguite coattivamente, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di pericolosita' sociale, e dall'altro le espulsioni, mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, per mera inerzia dell'interessato, spesso dovuta a difficolta' oggettive prive di una qualsivoglia rilevanza penale. Una siffatta scelta del legislatore, ingiustificata sul piano logico-giuridico ed inconcepibile in relazione alle intrinseche finalita' ella legge, appare in contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., che, imponendo appunto un eguale trattamento delle situazioni giuridiche identiche, vieta, per converso, l'adozione di una stessa disciplina per posizioni radicalmente differenziate, come quella di specie. B) In secondo luogo la norma in esame, laddove introduce il divieto di «revoca» del provvedimento di espulsione nell'ipotesi indicata (mero accompagnamento alla frontiera, senza presupposti di ordine pubblico o di pericolosita' sociale), sembra porsi in palese contrasto con il principio (precettivo e programmatico) di cui all'art. 35, primo comma, Cost. secondo cui «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». Non v'e', infatti, dubbio che la regolarizzazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario concorre in maniera determinante a quell'«inserimento sociale» di cui parla la norma, rappresentando nel contempo la condizione per la «revoca» del provvedimento di espulsione. Una scelta restrittiva sul punto non e' certo conforme, sotto tale profilo, alla ratio della legge in parola e non risulta percio' stesso in sintonia con il richiamato canone costituzionale. 3. - Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma lett. a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222), innegabile essendo, d'altra parte, la sua rilevanza ai fini della decisione, in via cautelare (definitiva) e nel merito, del ricorso in epigrafe.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 sgg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma, lett. a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222. Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla segreteria di questo tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' alla comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 aprile 2004. Il Presidente: Numerico Il consigliere estensore: Bronzetti 04C0929