N. 687 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2004

Ordinanza  emessa  il  13  maggio  2004  dal  tribunale  regionale di
giustizia  amministrativa  di Trento sul ricorso proposto da Malcotti
Adriano contro Ministero dell'interno ed altro

Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Revoca del provvedimento -
  Esclusione  in  caso  di  lavoratore  extracomunitario sottoposto a
  procedimento  penale per delitto non colposo ovvero destinatario di
  un   provvedimento  di  espulsione  mediante  accompagnamento  alla
  frontiera  a  mezzo della forza pubblica - Violazione del principio
  di   uguaglianza   sotto  il  profilo  dell'eguale  trattamento  di
  situazioni   non   omogenee  -  Irragionevolezza  -  Incidenza  sul
  principio di tutela del lavoro.
- Decreto-legge  9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a),
  convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 35, primo comma.
(GU n.33 del 25-8-2004 )
              IL TRIBUNALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

    Ha  pronunciata la seguente ordinanza sul ricorso n. 116 del 2004
proposta  da  Malcotti  Adriano,  rappresentato  e  difesa  dall'avv.
Svetlana  Turella, con domicilio eletto presso il T.r.g.a. di Trento,
via Calepina n. 50;
    Contro  Ministero  dell'interno,  in  persona  del  ministro  pro
tempore,  il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in
persona  del Commissario pro tempore, entrambi rappresentati e difesi
dall'Avvocatura   distrettuale   dello   Stato  e  presso  la  stessa
domiciliati  in  Trento,  largo Porta Nuova n. 9; per l'annullamento,
previa   sospensiva:   del   decreto   di   rigetta  dell'istanza  di
regolarizzaziane  del  lavoratore  extracomunitario  albanese  Saraci
Karafil   presentata   dal   sig.   Malcotti   Adriano,   emesso  dal
Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento in data
29  settembre 2003, prot. n. SP/1012/PRT/2307/2003, ex d.l. 195/2002,
convertito  in  legge n. 222/2002, e notificato al ricorrente in data
20 febbraio 2004; del provvedimento del questore di Trento con cui si
e'  negato  il  relativo  nulla  osta;  di  ogni  altro provvedimento
presupposto, connesso e conseguente.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
statale intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  Camera di Consiglio del 29 aprile 2004 - relatore il
consigliere  Gianfranco  Bronzetti  -  l'avv. Svetlana Turella per il
ricorrente   e   l'avvocato   dello   Stato,   Sarre   Pirrone,   per
l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanta segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  notificato in data 16 aprile 2004 il signor Adriano
Malcotti, quale datore di lavoro del signor Karafil Saraci, cittadino
albanese  - impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva,
il decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento del
29  settembre 2003 (prot. n. SP/1022/PRT/2307/2003), con il quale - a
seguito  del diniego di nulla osta da parte della questura di Trento,
in   quanto   lo   straniero   risulta  precedentemente  «espulso  ed
accompagnato alle frontiera» atto pure oggetto di gravame) - e' stata
respinta  la  domanda di regolarizzazione proposta dal ricorrente per
il  predetto  lavoratore  extracomunitario  ai  sensi del 9 settembre
2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222).
    A sostegno del ricorso deduceva le seguenti censure in diritto:
        1)  Violazione di legge: difetto di motivazione (art. 3 legge
7 agosto 1990, n. 241 e art. 97 Cost);
        2)   Eccesso   di   potere   per   difetto   di  istruttoria,
insufficienza  della  motivazione  e,  comunque,  irragionevolezza ed
illogicita' della decisione;
        3)  Violazione  di  legge:  violazione  e  falsa applicazione
dell'art. 3 Cost. Si costituiva in giudizio l'amministrazione statale
(centrale  e  periferica)  intimata,  contestando  la  fondatezza del
ricorso  e  chiedendone  quindi  il  rigetto, in una con la formulata
istanza cautelare.
    Con  ordinanza  n. 40/2004  il  tribunale  - considerato di dover
sottoporre  alla  Corte  costituzionale  la questione di legittimita'
costituzionale, prospettata della difesa del ricorrente, dell'art. 1,
ottavo comma lettera a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 convertito
con  la  legge  9 ottobre 2002, n. 222), come da separata ordinanza -
accoglieva  la  domanda  incidentale di sospensione temporaneamente e
cioe' fino all'esito del giudizio di costituzionalita'.

                            D i r i t t o

    1.   -   Va,   anzitutto,   precisato   che  l'impugnato  decreto
commissariale  costituisce  la rigorosa applicazione del disposto del
citato  art.  1,  ottavo  comma  lett.  a), del d.l. n. 195 del 2002,
convertito  nella  legge  n. 222  del  2002  (Disposizioni urgenti in
materia  di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),
che  esclude  la  possibilita'  di  regolarizzare  la  posizione  del
lavoratore  extracomunitario  quando  esso  sia  stato  colpito da un
provvedimento  di  espulsione  con  successivo  accompagnamento  alla
frontiera: situazione che ricorre appunto nel caso di specie.
    Ne  consegue  che  la  decisione  del  ricorso  -  sia nella fase
cautelare   (in   via   definitiva),   sia   nel   merito  -  dipende
esclusivamente   dalla   valutazione   in   ordine   alla   possibile
incostituzionalita'   della  suddetta  norma:  di  qui  la  rilevanza
processuale  della  questione  di  legittimita'  costituzionale della
norma medesima.
    Ritiene,  in  proposito,  il collegio che detta questione non sia
manifestamente  infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 35, Cost., nei termini appresso indicati.
    2.  - Statuisce, in concreto, l'art. 1, ottavo comma lett. a) del
n. 195 del 2002 (nel testo sostituito dalla legge di conversione) che
le  disposizioni  sulla  legalizzazione del rapporto di lavoro non si
applicano  ai lavoratori extracomunitari «nei confronti dei quali sia
stato  emesso  un  provvedimento di espulsione per motivi diversi dal
mancato  rinnovo  del  permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze
obiettive  riguardanti  l'inserimento  sociale»; revoca che «non puo'
essere  in  ogni  caso  disposta» non solo nelle ovvie e giustificate
ipotesi  difatti  a  rilevanza  penale, ma anche quando il lavoratore
extracomunitario   «risulti   destinatario  di  un  provvedimento  di
espulsione  mediante  accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della
forza pubblica».
    Questa  parte della riportata norma pone, ad avviso del collegio,
seri dubbi di costituzionalita' sotto una duplice angolatura.
    A)  in  primo  luogo  essa,  con  riguardo alle altre ipotesi ivi
segnate e con richiamo all'art. 13 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs.
n. 286  del  1998  e  succ.  modif.),  viene  ad  operare un identico
trattamento  negativo per situazioni profondamente diverse e cioe' da
un  lato  le espulsioni, eseguite coattivamente, per motivi di ordine
pubblico  o  di  sicurezza  dello Stato o di pericolosita' sociale, e
dall'altro  le  espulsioni, mediante accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, per mera inerzia dell'interessato, spesso
dovuta  a  difficolta'  oggettive prive di una qualsivoglia rilevanza
penale.
    Una  siffatta  scelta  del  legislatore, ingiustificata sul piano
logico-giuridico  ed  inconcepibile  in  relazione  alle  intrinseche
finalita'  della  legge,  appare  in  contrasto  con  il fondamentale
principio  di  eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma Cost., che,
imponendo  appunto  un eguale trattamento delle situazioni giuridiche
identiche,  vieta,  per converso, l'adozione di una stessa disciplina
per posizioni radicalmente differenziate, come quella di specie.
    B)  In  secondo  luogo  la  norma  in esame, laddove introduce il
divieto  di  «revoca»  del  provvedimento  di espulsione nell'ipotesi
indicata  (mero  accompagnamento alla frontiera, senza presupposti di
ordine  pubblico  o di pericolosita' sociale), sembra porsi in palese
contrasto  con  il  principio  (precettivo  e  programmatico)  di cui
all'art. 35,  primo comma, Cost. secondo cui «la Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».
    Non v'e', infatti, dubbio che la regolarizzazione del rapporto di
lavoro   del   cittadino   extracomunitario   concorre   in   maniera
determinante  a  quell'«inserimento  sociale»  di cui parla la norma,
rappresentando  nel  contempo  la  condizione  per  la  «revoca»  del
provvedimento di espulsione.
    Una  scelta  restrittiva  sul  punto non e' certo conforme, sotto
tale  profilo, alla ratio della legge in parola e non risulta percio'
stesso in sintonia con il richiamato canone costituzionale.
    3.  - Alla luce delle esposte considerazioni, il collegio ritiene
non    manifestamente    infonda   la   questione   di   legittimita'
costituzionale,  in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma lett. a) del
d.l.  9  settembre  2002,  n. 195  (convertito con la legge 9 ottobre
2002, n. 222), innegabile essendo, d'altra parte, la sua rilevanza ai
fini della decisione, in via cautelare (definitiva) e nel merito, del
ricorso in epigrafe.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 cost., 1 della legge cost. 9 febbraio 1948,
n. 1,  23 sgg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
non  manifestamente  infondata  - con riferimento agli artt. 3, primo
comma,  e  35,  primo  comma  Cost.  -  la  questione di legittimita'
costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma. lett. a) del
d.l.  9  settembre  2002,  n. 195 (disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione  del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito
con la legge 9 ottobre 2002, n. 222.
    Sospende  il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  segreteria  di  questo tribunale di provvedere alla
notifica   della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, nonche' alla comunicazione
della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in Trento, nella camera di consiglio del 29 aprile
2004.
                       Il Presidente: Numerico
Il consigliere estensore: Bronzetti  04C0930