N. 692 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2004

Ordinanza  emessa  il 15 aprile 2004 dalla Corte di appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di Montalbano Raffaele

Reati e pene - Reato di lesioni personali colpose - Attribuzione alla
  competenza   del  giudice  di  pace  -  Sanzioni  -  Disparita'  di
  trattamento  rispetto  ad  altre  fattispecie  criminose  aventi ad
  oggetto  la  tutela  del  medesimo  bene - Violazione del principio
  della  finalita'  rieducativa della pena - Lesione del diritto alla
  salute.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 52, 63 e 64.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, e 32.
(GU n.33 del 25-8-2004 )
                         LA CORTE D'APPELLO

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Attesa  l'eccezione  di legittimita' costituzionale sollevata dal
p.m. con i motivi di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale
di  Napoli  in  data  13  novembre  2002 nel procedimento a carico di
Montalbano Raffaele, imputato del reato di cui all'art. 590 c.p., cui
ha  aderito  il  difensore  di  parte  civile  e  ribadita  dal  p.g.
all'odierna  udienza  per violazione degli artt. 52, comma 2, 63, 64,
comma  1  e  comma 2, 53 n. 2 e 58 comma 2 del d.lgs. n. 274/2000; in
riferimento  agli artt. 3, 25, 27 comma 3, 32, 102 comma 2, 107 comma
3 e 111 della Costituzione.

                            O s s e r v a

    Il  15 maggio 2000, nella via Iannelli di Napoli, Renato Triunfo,
di  anni  34,  nel  mentre procedeva a bordo del proprio ciclomotore,
veniva  investito  da Montalbano Raffaele che, alla guida di una moto
di  grossa  cilindrata, procedendo a velocita' eccessiva e sulla sola
ruota  posteriore,  invadeva  l'opposto  senso  di  marcia  andando a
collidere con il Triunfo e cagionando allo stesso lesioni gravissime.
    Il  tribunale,  ritenendo la responsabilita' dell'imputato, lo ha
condannato,  in  applicazione  degli  artt. 52,  63  e  64 del d.lgs.
274/2000,  alla  pena  della permanenza domiciliare presso la propria
abitazione  per  la  durata  di trenta giorni, nei giorni di sabato e
domenica,  oltre  alle  spese  ed al risarcimento dei danni in favore
della costituita p.c. con provvisionale esecutiva.
    La  Corte,  esaminate  le  argomentazioni in diritto poste a base
della sollevata eccezione di incostituzionalita', ritiene rilevante e
non manifestamente infondata la questione.
    Invero,  il tribunale ha fatto applicazione della normativa sopra
richiamata  che  ha  attribuito  la competenza del giudice di pace in
ordine   al  reato  di  cui  all'art. 590  c.p.  «limitatamente  alle
fattispecie  perseguibili  a  querela  di parte e ad esclusione delle
fattispecie  connesse  alla  colpa professionale e dei fatti commessi
con  violazione  delle  norme  per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale quando, nei casi anzidetti derivi una malattia
della durata superiore a venti giorni».
    La Corte, in particolare, rileva:
        1.  sussiste  la  violazione  dell'art. 3  Cost.,  perche' il
legislatore  nel  diversificare  fattispecie  criminose che hanno per
oggetto  la  tutela  dello  stesso bene giuridicamente rilevante, nel
caso  di  specie  quello  della  salute,  determina una disparita' di
trattamento,  quanto  alla diversa entita' e qualita' della pena, nei
confronti di eventi dannosi per la persona di pari gravita'.
    Non puo' infatti non evidenziarsi che lesioni causate dalla guida
di  un  veicolo, improntata alla imprudenza, imperizia, negligenza ed
inosservanza  di  specifiche  regole  di condotta, dettate dal codice
della  strada,  possano avere conseguenze ben piu' gravi e comportare
postumi  permanenti, di quelle provocate dalla colpa professionale di
natura medica o dalla violazione di norme antinfortunistiche. Come il
medico o l'imprenditore anche il conducente di un veicolo riveste una
posizione   qualificata   (richiedendosi  per  la  guida  un'apposita
abilitazione)  ed  il suo comportamento deve essere improntato, oltre
che all'osservanza di specifiche norme, anche ai principi generali di
prudenza,  perizia  e diligenza per la tutela del bene della pubblica
incolumita', proprio in considerazione della intrinseca pericolosita'
del mezzo di cui dispone;
        2.  sussiste  la  violazione  dell'art. 27, comma 3 Cost., in
quanto  una  pena  non  rapportata  alla gravita' del fatto, quale e'
quello  in  esame, non assolverebbe alla sua funzione rieducativa, se
solo  si  pone  mente  all'incidenza  che  le  lesioni, provocate dai
sinistri stradali, hanno nella vita sociale, poiche' determinano, non
solo,  conseguenze  per  la  vittima, ma anche rilevantissimi costi e
turbamenti  socio-familiari,  come emerge dalla realta' quotidiana, e
da  dati statistici, essendo di gran lunga piu' consistente il numero
delle vittime da incidenti stradali che quello da colpa professionale
e/o  da violazione delle norme antinfortunistiche. Applicare una pena
«irrisoria»   farebbe   anche  venir  meno  l'effetto  di  deterrenza
psicologica,  che, comunque, e' riconosciuto quale principio generale
del  nostro  ordinamento penale. Sul punto la Corte Costituzionale ha
sancito   il   principio  che  non  arbitrariamente  il  legislatore,
nell'intento   di   emanare   una   adeguata   disciplina  di  talune
fattispecie,  almeno di regola, debba riferirsi alla esperienza dalla
quale  la normazione parte e sulla quale quest'ultima va ad incidere.
Infatti, soltanto in base a sorpassate concezioni dottrinali, sarebbe
sostenibile  che  il  legislatore  possa  ignorare  la  realta',  non
verificando  l'esperienza  dalla  quale  la normazione statale prende
avvio (Sent. Corte cost. n. 132/1986).
        3.  sussiste la violazione dell'art. 32 Cost. Il diritto alla
salute  va tutelato in eguale misura in relazione a qualsiasi tipo di
attentato,  sia  esso derivante da colpa professionale medica o dalla
violazione  delle  norme antinfortunistiche che da incidente stradale
dovuto a condotte colpose penalmente rilevanti.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 52,  63,  64,  del  d.lgs.
n. 274/2000,  in  relazione agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione,
dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale e
sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
trasmessa  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Napoli, addi' 14 aprile 2004.
                      Il Presidente: Artemisio
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