N. 292 ORDINANZA 13 - 28 luglio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il pubblico
  ministero, prima della richiesta di emissione del decreto penale di
  condanna,  di  notificare l'avviso di conclusione delle indagini di
  cui  all'art. 415-bis  cod.  proc.  pen.  -  Mancata  previsione  -
  Lamentata  disparita' di trattamento tra imputati, compressione del
  diritto  di  difesa,  lesione  dei  principi  del giusto processo -
  Questione analoga ad altre gia' dichiarate manifestamente infondate
  -  Assenza di profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli
  gia' valutati - Manifesta infondatezza.
- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111, commi terzo, quarto e quinto.
(GU n.30 del 4-8-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 459 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal  Tribunale  di  Crotone,  con  ordinanza in data 16 gennaio 2003,
iscritta  al  n. 908  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 45,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 luglio 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il Tribunale di Crotone ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3,  24  e  111,  commi  terzo,  quarto  e  quinto,  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459
del  codice  di  procedura penale, nella parte in cui non prevede che
prima  della  richiesta del decreto penale di condanna sia notificato
all'imputato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen;
        che  il  Tribunale  -  che  procede  a  giudizio a seguito di
opposizione  a  decreto  penale  di  condanna  - ritiene che la norma
censurata  violi:  gli  artt. 3  e  24 Cost., in quanto introduce una
irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra  l'imputato  nei  cui
confronti  si  procede con decreto penale, che puo' esercitare il suo
diritto  di  difesa  «solo  in  sede  di opposizione, quando ormai il
decreto,  che  sostanzialmente  e' una sentenza di condanna, e' stato
emesso»,  e l'indagato tratto a giudizio secondo le regole ordinarie,
per  il  quale  la  vocatio  in  ius  e'  nulla  se  non e' preceduta
dall'avviso  di  conclusione  delle  indagini di cui all'art. 415-bis
cod.  proc.  pen.,  l'art. 111,  terzo  comma, Cost., in quanto priva
l'imputato  del suo diritto ad essere tempestivamente informato della
natura  e  dei  motivi dell'accusa elevata a suo carico e di disporre
del  tempo  e  delle  condizioni  necessarie per preparare la difesa,
consentendogli  di  avere  conoscenza  del procedimento solo all'atto
della notificazione della pronuncia di condanna, l'art. 111, quarto e
quinto  comma,  Cost.,  in quanto priva l'imputato del suo diritto ad
essere  giudicato  sulla  base  di  prove formate in contraddittorio,
permettendo  che si addivenga ad una pronuncia di condanna fondata su
materiale probatorio raccolto unilateralmente dal pubblico ministero;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  riportandosi  all'atto  di  intervento  prodotto nel giudizio
instaurato  a seguito dell'ordinanza di rimessione iscritta al n. 272
del  registro  ordinanze del 2002, deciso dalla Corte con l'ordinanza
n. 32 del 2003.
    Considerato   che  il  rimettente  dubita,  in  riferimento  agli
artt. 3,  24 e 111, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione,
della   legittimita'   costituzionale  dell'art. 459  del  codice  di
procedura  penale, nella parte in cui non prevede che la richiesta di
decreto  penale  di condanna sia preceduta dall'avviso di conclusione
delle indagini preliminari ex art. 415-bis dello stesso codice;
        che  con  le  ordinanze  n. 32  e n. 131 del 2003, depositate
successivamente   all'ordinanza   di   rimessione,  questa  Corte  ha
dichiarato  manifestamente  infondate  questioni  del tutto analoghe,
rilevando  che,  precedentemente  alla  modifica dell'art. 111 Cost.,
aveva  gia'  escluso  che il procedimento monitorio, configurato come
rito  a contraddittorio eventuale e differito ed improntato a criteri
di  economia  processuale  e  di  massima  speditezza,  si ponesse in
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (v. ordinanza n. 432 del 1998 ed
i  precedenti ivi menzionati, nonche' le successive ordinanze n. 325,
n. 326 e n. 458 del 1999);
        che,  con  specifico  riferimento  all'art. 111, terzo comma,
Cost.,  in  tali  pronunce la Corte ha osservato che «in via generale
[...]  il  dettato  del  terzo  comma  non  esclude  che  il  diritto
dell'indagato  di essere informato nel piu' breve tempo possibile dei
motivi  dell'accusa  possa essere variamente modulato dal legislatore
ordinario in relazione ai singoli riti alternativi» e che «il decreto
penale,  al  di  la'  della  denominazione  formale  di  `decreto  di
condanna',   costituisce   una   sorta  di  decisione  `preliminare',
destinata ad essere posta nel nulla ove sia proposta opposizione ed a
svolgere  in  tale  caso  la mera funzione di informazione dei motivi
dell'accusa»;
        che  nell'ordinanza  n. 32  del  2003  la  Corte  ha altresi'
rilevato  che la disciplina censurata neppure viola l'art. 111, commi
quarto  e  quinto,  Cost.,  in quanto, «ove con l'atto di opposizione
l'imputato  chieda  il  giudizio  immediato,  la prova si formera' in
dibattimento  nel  contraddittorio  tra le parti, e i risultati delle
indagini  potranno  essere  utilizzati  entro i limiti e nel rispetto
delle  regole che disciplinano in via generale i rapporti tra le fasi
delle indagini preliminari e del giudizio; se, poi, l'imputato chiede
il  giudizio  abbreviato  o  l'applicazione  della  pena, ovvero, non
opponendosi,  presta  acquiescenza  al  decreto  penale  di condanna,
mediante  tali  scelte manifesta anche il consenso alla utilizzazione
degli   atti   di  indagine  raccolti  dal  pubblico  ministero,  non
diversamente dagli altri casi in cui l'indagato, dopo essere venuto a
conoscenza del procedimento a suo carico, opera la scelta di attivare
i riti alternativi»;
        che,  non  risultando  profili  diversi  o  aspetti ulteriori
rispetto  a quelli gia' valutati, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 459  del  codice di procedura
penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3,  24 e 111, commi
terzo, quarto e quinto, della Costituzione, dal Tribunale di Crotone,
con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
                        Il Presidente: Onida
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 luglio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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