N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 luglio 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 luglio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Imposte e tasse - Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004 - Disciplina delle tasse automobilistiche - Estensione dell'ambito di applicazione delle esenzioni - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta difformita' delle disposizioni impugnate rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale - Lamentata lesione del principio della certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione - Violazione della competenza statale esclusiva in materia tributaria. - Legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, art. 81, comma 1, lett. a), b) e c). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). Bilancio e contabilita' pubblica - Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004 - Estensione all'esercizio finanziario 2003, gia' decorso, dell'utilizzazione di risorse stanziate - Violazione del principio di annualita' del bilancio. - Legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, art. 98, comma 3. - Costituzione, art. 81, comma primo.(GU n.37 del 22-9-2004 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via del Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, commi 1, lettere a), b), e c), nonche' dell'art. 98, comma 3 della legge regionale n. 15 del 26 aprile 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 31 maggio 2004, e recante disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo legge finanziaria regionale 2004». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 luglio 2004 (si depositera' estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Con il provvedimento legislativo in pigrafe indicato la Regione Abruzzo ha approvata la legge finanziaria regionale per l'anno 2004. Le disposizioni in epigrafe indicate presentano i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: 1) l'art. 81, comma 1, lettere a), b) e c) aggiunge altre fattispecie a quelle previste dall'art. 17 del 5 febbraio 1953 n. 39 per l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva statale la disciplina del sistema tributario, cui afferisce detto tributo (Corte costituzionale n. 269/2003 e da ultimo n. 37/2004). La tassa automobilistica appartiene ai tributi statali, in relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha affermato che sono istituiti dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvi che per i soli aspetti espressamente rimessi all'autonomia degli enti territoriali». In particolare, per quanto concerne la disciplina delle esenzioni, la sentenza n. 37/2004 ha stabilito che «fa ancora capo alla legislazione statale la potesta' di dettare norme modificative (anche) dei tributi locali esistenti»; 2) l'art. 98, comma 3, prevedendo l'estensione all'esercizio finanziario 2003, oramai decorso, dell'utilizzazione di risorse stanziate (si ritiene a partire dall'anno 2004) sul capitolo di spesa 71520 UPB 13 gennaio 2003, viola il principio generale di contabilita' dell'annualita' del bilancio e si pone quindi in contrasto con l'art. 81, comma 1 della Costituzione secondo il quale l'unita' temporale della gestione finanziaria e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 81, commi 1, lettere a), b) e c) nonche' dell'art. 98, comma 3 della legge regionale dell'Abruzzo n. 15 del 26 aprile 2004, con consequenziali statuizioni. Roma, addi' 20 luglio 2004 Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo 04C0989