N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 agosto 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 agosto 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Porti - Autorita' portuale - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme per la nomina del Presidente dell'Autorita' portuale di Trieste - Conferimento del potere di nomina al Presidente della Regione previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con la disciplina procedimentale posta dalla legge statale quadro in materia portuale (art. 8, legge n. 84/1994) - Esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di porti ed aeroporti - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella stessa materia. - Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17, art. 9, commi 2 e 3. - Costituzione, art. 117, comma terzo.(GU n.38 del 29-9-2004 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della regione pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004 n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 26 maggio 2004, supplemento straordinario, recante «Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004. 1. - La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 24 maggio 2004 n. 17 (pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 26 maggio 2004, supplemento straordinario) concerne la disciplina relativa al riordino normativo, per l'anno 2004, del settore affari istituzionali. Piu' in particolare, l'art. 9, comma 2, della citata legge regionale prevede, in riferimento alla procedura di designazione e nomina del Presidente dell'Autorita' Portuale di Trieste di cui al comma 1 dello stesso articolo, che «Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il presidente della regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il presidente dell'Autorita' portuale di Trieste fra personalita' che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale». Il comma 3 dell'art. 9 suddetto, inoltre, prevede che la revoca del mandato del presidente, lo scioglimento del Comitato portuale, nonche' le eventuali nomine commissariali venga decretata dal presidente della regione d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 7 della legge n. 84/1994 (legge di riordino della normativa in materia portuale), ai sensi del quale: «1. Sono organi dell'Autorita' Portuale: a) il presidente; b) il comitato portuale; c) il segretario generale; d) il Collegio dei revisori dei Conti. 2. Gli emolumenti li [...] sono a carico del bilancio dell'Autorita' [...]. 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del comitato portuale qualora: a) decorso il termine di cui all'art. 9, comma 3. lett. a), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni; b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo. 4. Con decreto di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione nomina altresi' un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con decreto stesso [...]». 2. - Inoltre, la normativa statale quadro di riordino della legislazione in materia portuale all'art. 8 (recante «presidente dell'autorita' portuale»), comma 1, prevede che: «Il presidente e' nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura [...]. La terna e' comunicata al Ministro dei tasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, puo' chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati [...]. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalita' che risultano esperte [...]». Di recente, poi, e' intervenuto il d.l. 28 maggio 2004 n. 136, in attesa di conversione, che ha inserito dopo il comma 1 suddetto, il comma 1-bis al fine di dare una compiuta regolamentazione alla procedura di designazione e nomina de qua per l'ipotesi - peraltro non infrequente - in cui non fosse stata raggiunta l'intesa con la regione interessata. In tale eventualita', e' stato previsto che il Ministro competente possa chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvedera' con deliberazione motivata. 3. - Alla luce del suesposto quadro normativo di riferimento, censurabile sotto il profilo della legittimita' costituzionale appare la disposizione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 della l.r. n. 17/2004 che, nel prevedere il meccanismo di nomina e revoca del presidente dell'autorita' portuale di Trieste con conseguente scioglimento del comitato portuale e nomina commissariale, conferisce il potere di decretazione al presidente della regione, sia pure previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La norma, invero, eccede chiaramente l'ambito delle competenze regionali, sotto un duplice profilo. 3.1. - In primo luogo, si osserva che, per quanto riguarda la designazione nonche' nomina dell'organo preposto alla presidenza dell'autorita' portuale, la legge statale quadro in materia portuale all'art. 8 comma 1 prevede, come anzidetto, che la procedura sia attivata su designazione di una terna di nominativi indicati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designazione da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico del presidente dell'autorita' portuale interessata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decretera' - nell'ambito della terna di nominativi pervenuti - la nomina del nuovo presidente previa intesa con la regione interessata. Tuttavia il Ministro puo' chiedere con atto motivato di comunicare entro trenta giorni una seconda terna di candidati. In ogni caso, qualora non sia pervenuta nei termini alcuna designazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (allora Ministro dei trasporti e della navigazione) nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalita' che risultino esperte. Peraltro, qualora non venisse raggiunta l'intesa, troverebbe applicazione il nuovo disposto di cui al comma 1-bis, come inserito dal d.l. n. 136/2004. 3.2. - In secondo luogo, si rileva che, per quanto attiene la revoca del mandato del presidente dell'autorita' portuale interessata e lo scioglimento del comitato portuale, nonche' l'eventuale nomina di un commissario, e' previsto dalla normativa quadro che tali provvedimenti vengano disposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza intesa alcuna con la regione interessata e solo nei casi tassativamente elencati al comma 3 dell'art. 7 legge n. 84/1994. 4. - Orbene, le citate disposizioni della legge quadro in materia portuale - in particolare l'art. 8, comma 1 e 1-bis, e l'art. 7, comma 3 - devono ritenersi vincolanti e non derogabili dalle regioni, quali espressioni della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di porti di cui all'art. 117, terzo comma, del nuovo titolo V della Costituzione che, cosi' come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 282/2002; sent. n. 353/2003), si esplica nella riserva a favore del legislatore statale della formulazione dei «principi fondamentali» attinenti alla individuazione e determinazione della disciplina de qua. 5. - Ne' rileva la circostanza che la Regione Friuli-Venezia Giulia sia una regione ad autonomia speciale. Da un lato, invero, lo statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge cost. n. 1/1963 e succ. modif. ed integr. (da ultimo, la legge cost. n. 2/2001), prevede che - in armonia con la Costituzione, con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni - la regione abbia potesta' legislativa esclusiva in determinate materie, tassativamente individuate, tra le quali non figura appunto quella dei porti ed aeroporti civili (artt. 4 e 5 dello statuto speciale). Per altro verso, ad ogni modo, l'art. 10 della legge cost. n. 3/2001 di modifica dell'intero titolo V, parte seconda, della Costituzione ha statuito che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite». Sicche' non puo' dubitarsi che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, la disciplina de qua sia da ricondurre nell' ambito della potesta' legislativa concorrente in materia di porti di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Ed i relativi principi fondamentali, ha chiarito recentemente la Consulta, sono da considerare quelli risultanti dalla legislazione statale gia' in vigore, e non da leggi statali nuove: «Anzi soprattutto nella fase della transazione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovra' svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti da norme vigenti» (sent. n. 282/2002; sent. n. 353/2003). 6. - In conclusione, l'art. 8 della legge n. 84/1994, come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 136/2004, recante il riordino della legislazione in materia portuale, che riserva all'autorita' statale competente, previa intesa con la regione interessata, la nomina del presidente dell'autorita' portuale, deve considerarsi norma di principio non derogabile dalle regioni, anche in considerazione della natura davvero peculiare - appunto internazionale od extraterritoriale - del Porto di Trieste, quale zona franca posta, per mera fictio iuris, fuori dal territorio doganale dello Stato e soggetta ad un regime doganale particolare previsto dall'allegato VIII al Trattato di pace del 1947. Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004;
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004 n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 26 maggio 2004, supplemento straordinario, per manifesta violazione del nuovo art. 117, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui si prevede la potesta' legislativa concorrente Stato-Regioni in materia portuale, riservando alla competenza statale la formulazione dell'individuazione e determinazione dei principi fondamentali, inderogabile, nella disciplina de qua. Si produce copia della delibera del Consiglio dei ministri. Roma, addi' 25 giugno 2004 Avvocato dello Stato: Francesco Clemente 04C0992