N. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 agosto 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 agosto 2004 (della Regione Friuli-Venezia Giulia) Porti - Autorita' portuale - Nomina del Presidente - Procedimento - Prevista possibilita' del Ministro, in caso di mancato perfezionamento nei termini dell'intesa con la Regione interessata, di chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con delibera motivata - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato eventuale ripristino anche nella Regione ricorrente del potere ministeriale di nomina - Violazione delle competenze costituzionali regionali. - Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 6. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, in collegamento con art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Porti - Autorita' portuale - Nomina del Presidente - Procedimento - Disciplina - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata possibilita' di procedere alla nomina senza previa intesa con la Regione interessata - In subordine: Denunciata possibilita' che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza di una delle parti - In ulteriore subordine: Denunciata previsione che il semplice passaggio di trenta giorni consenta la sostituzione del Governo all'intesa - Violazione delle competenze costituzionali regionali - Lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 6. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, in collegamento con art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.(GU n.38 del 29-9-2004 )
Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore Riccardo Illy, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1562 del 18 giugno 2004 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della regione, piazza Colonna, 355, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzione dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2004, per violazione: della legge costituzionale n. 1 del 1963 e delle relative norme di attuazione; degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 10 legge costituzionale n. 3 del 2001; del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni. F a t t o In base a quanto stabilito dall'art. 70, ultimo comma, dello statuto («con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento»), l'art. 1 della legge n. 589/1967 costituiva l'Ente autonomo del porto di Trieste quale ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile. La legge n. 84/1994, nel riformare l'ordinamento dei porti, all'art. 6 previde nel porto di Trieste (come in altri porti) l'Autorita' portuale, ente pubblico autonomo. Nella stessa legge l'art. 8, comma 1, disciplina la nomina del Presidente dell'Autorita' portuale, stabilendo che «il presidente e' nominato, previa intesa con la regione interessata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'art. 6, comma 7». La disposizione precisa che la terna deve essere «comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato», che «il Ministro, con atto motivato, puo' chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina», e che, «qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalita' che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale». Dunque, gia' l'art. 8, comma 1, legge n. 84/1994 assegnava alla Regione un ruolo di codeterminazione nella nomina del presidente, attraverso la necessaria intesa. A provincia, comuni e camere di commercio era pure assegnato un ruolo importante attraverso la designazione di una prima ed eventualmente di una seconda terna di candidati: fermo restando che, ove nessuna terna fosse pervenuta, la determinazione spettava comunque all'intesa tra lo Stato e la Regione. Nella materia e' poi intervenuta la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla legge, cost. n. 3 del 2001. Infatti, il nuovo testo dell'art. 117, terzo comma, attribuisce alle regioni ordinarie competenza concorrente sui «porti». Come noto, le disposizioni del nuovo Titolo V sono applicabili anche alle regioni speciali la' dove prevedano forme di autonomia piu' ampie rispetto agli statuti speciali (art. 10, legge cost. n. 3 del 2001). Nonostante l'espansione costituzionale della competenza delle regioni, e tra queste della Regione Friuli-Venezia Giulia, la disposizione qui impugnata - l'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), intitolato Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 - in realta' restringe e sminuisce il ruolo della regione, rendendo l'intesa con essa meramente facoltativa. Essa infatti dispone, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata». La disposizione legislativa qui impugnata, pur avendo carattere generale ed astratto - e riferendosi percio' in generale ai porti, e non specificamente a quello di Trieste - si inserisce pero' in modo specifico nel quadro della vicenda che da oltre un anno impedisce - la Regione ricorrente ritiene senza sua responsabilita' - la nomina del Presidente dell'Autorita' portuale di Trieste: e di questa vicenda converra' qui rammentare i tratti essenziali. Essendo prossimo a scadenza (13 ottobre 2003) il mandato del Presidente dell'Autorita' portuale del porto di Trieste, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 22 aprile 2003 richiedeva alla Provincia di Trieste, alla Camera di commercio di Trieste ed ai comuni di Trieste e di Muggia (cioe' agli enti previsti dall'art. 8 della legge n. 84/1994) la designazione della terna di esperti di rispettiva competenza. Gli enti in questione, tuttavia, anziche' indicare una terna, entro la quale Ministero e Regione potessero fare la propria scelta, hanno indicato - con nota congiunta dell'8 maggio 2003 sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli stessi - quale candidato unico la dott.ssa Marina Monassi. E' evidente la plateale violazione della legge, ed in pratica l'abnorme pretesa di tali enti di scegliere essi in modo vincolante e definitivo il Presidente dell'Autorita' portuale. E' evidente anche la lesione, da parte di tali enti, delle competenze della Regione, e dello stesso Ministero, il cui ambito di scelta sarebbe venuto a ridursi ad un solo nome. Tuttavia, il Ministro, anziche' rilevare la lesione e fare quanto necessario ad eliminarla, inopinatamente con nota del 4 luglio 2003, indirizzata alla Regione, riteneva «di poter concordare con la volonta' espressa dagli enti locali» e segnalava il suo «orientamento sul nominativo della dott.ssa Monassi», restando «in attesa di conoscere le valutazioni della Regione per l'acquisizione della prescritta intesa e la prosecuzione del procedimento di nomina» (doc. 2). La Regione, con nota dell'8 luglio 2003 (doc. 3), dopo aver ricordato l'importanza della procedura delineata dall'art. 9 della legge n. 84/1994 e aver richiamato il curriculum della dott.ssa Monassi, comunicava di non poter «esprimere l'intesa sulla proposta della dott.ssa Monassi quale Presidente dell'Autorita' portuale di Trieste». Con la medesima nota, anche alla luce delle considerazioni rappresentate dal Presidente della Regione al Ministro nel corso di un incontro precedente, veniva richiesto il rinnovo della procedura di nomina. A questo punto, con nota del 18 luglio 2003 (doc. 4), il Ministro, rilevato il mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione, chiedeva agli enti «di voler nuovamente procedere alla designazione del candidato entro trenta giorni dal ricevimento» della nota stessa. Il Ministro richiamava l'art. 8 legge n. 84/1994 ma non precisava la necessita' di proporre una tema, ed utilizzava anche la curiosa (rispetto alle previsioni di legge) espressione (il «candidato») sopra evidenziata in corsivo. La Provincia, i Comuni di Trieste e Muggia e la Camera di commercio, con note tutte eguali del 30 luglio 2003 (doc. 5), nuovamente incuranti del dettato legislativo, ma pronti a cogliere il nascosto suggerimento del Ministro, non solo riproponevano un solo nominativo, ma addirittura incredibilmente riproponevano lo stesso e solo nominativo della dott.ssa Monassi, senza neppure menzionare il disaccordo della Regione e sottolineando la propria «unita' d'intenti»: come se questa potesse sostituire il rispetto delle leggi e delle competenze costituzionali. Avuta notizia di cio', il Presidente della Regione con nota del 7 agosto 2003 (doc. 6) ribadiva la necessita' che il presidente fosse nominato nell'ambito di una tema di esperti, chiedendo al Ministro «di espletare gli adempimenti prescritti verificando, se ne sussistono i presupposti, l'inadempienza degli enti tenuti alle indicazioni della terna», al fine di «attivare... entro il termine di scadenza dell'attuale presidente, la procedura di nomina prevista dall'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 8 della citata legge n. 84/1994». A questa nota del Presidente della Regione rispondeva il Capo di gabinetto del Ministro in data 12 settembre 2003 (doc. 7). In tale nota, si prospettava una teoria, ad avviso della Regione davvero singolare - secondo la quale l'art. 8 legge n. 84/1994 non richiede una «tema» di candidati per dare al Ministro e alla Regione la possibilita' di scegliere fra persone diverse ma solo perche' gli enti proponenti appartengono a tre «tipi» diversi, per cui, se gli enti concordano su un unico nome, sarebbe legittima la proposta di quest'ultimo. Il Capo di Gabinetto, dunque, affermava la legittimita' del procedimento fin li' seguito, precisava di voler evitare «il ricorso alle forme procedurali garantiste» (sic) e concludeva rappresentando «l'inalterato intento di questa Amministrazione di pervenire quanto prima al raggiungimento di un accordo» con la Regione: nel senso, evidentemente, di costringere la Regione a consentire sull'unico candidato prospettato. Ed infatti il 17 settembre 2003 (doc. 8), il Ministro riproponeva alla Regione il nominativo della dott.ssa Monassi, sul quale gia' nella prima tornata la Regione aveva espresso valutazione motivatamente negativa. Tale valutazione veniva reiterata con nota del 19 settembre 2003 (doc. 9). Con tale nota si ribadiva l'illegittimita' di una nomina effettuata sulla base della designazione di un solo candidato (alla luce della lettera e della ratio dell'art. 8, legge n. 84/1994) e si sottolineava «la inequivocabile mancanza del possesso dei requisiti di legge da parte della dott.ssa Monassi», dato che (oltre ad «altre valutazioni desumibili dal curriculum») «la candidata risulta laureata in biologia e quindi e' sprovvista, de iure, della preparazione universitaria essenziale per rispondere al requisito della «massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuali». La Regione, peraltro, confermava «l'intendimento... di contribuire a scegliere il nuovo presidente dell'Autorita' portuale entro i termini di scadenza previsti dalla legge, esercitando appieno le competenze e i poteri ad essa riservati anche nel merito, sia nell'ambito della procedura ordinaria prevista nella prima parte dell'art. 8, primo comma, sia nella procedura alternativa prevista seconda parte della medesima norma», e assicurava «la disponibilita'.. a concorrere, con la propria intesa, anche ad altre procedure che eventualmente il Ministero ritenesse necessario adottare per far fronte ad eventuali situazioni di necessita' e urgenza. A tale nota della Regione, di data 19 settembre, non seguiva alcuna risposta da parte ministeriale: nonostante la ricordata solenne affermazione con cui si chiudeva la nota del 12 settembre 2003 circa «l'inalterato intento» dello Stato «di pervenire quanto prima al raggiungimento di un accordo» con la Regione. Invece, il 10 ottobre il Ministro, senza alcuna consultazione con la Regione, procedeva alla nomina di un Commissario dell'Autorita' portuale di Trieste. La nomina del Commissario decorreva dal 14 ottobre 2003, giorno successivo alla scadenza del mandato del presidente in carica, senza neppure consentire la ordinaria prorogatio dello stesso per la durata prevista dal d.l. n. 293/1994, conv. in legge n. 444/1994. L'atto di nomina veniva impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avanti al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia. Nel frattempo, anche in relazione alle difficolta' incontrate nello svolgimento della procedura prevista dalla legge n. 84 del 1994, la Regione veniva elaborando una propria legge che, approvata, diveniva la legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (pubblicata nel suppl. straordinario al BUR n. 8 del 26 maggio 2004, ed entrata in vigore il giorno della pubblicazione), il cui art. 9 dispone ora (ovviamente in relazione al solo porto di Trieste) quanto segue: «1. - Ai fini della nomina del presidente dell'Autorita' portuale di Trieste, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il comune di Muggia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste individuano tre nominativi di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente dell'Autorita' portuale di Trieste, al presidente della regione il quale, con atto motivato, puo' chiedere ai succitati Enti di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta, la canditatura di ulteriori tre soggetti al fine di effettuare la nomina. Ricevute le proposte, il presidente della regione promuove, in attuazione del principio di leale cooperazione, le procedure per l'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. - Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il presidente della regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il presidente dell'Autorita' portuale di Trieste tra personalita' che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuali. 3. - La revoca del mandato del presidente dell'Autorita' portuale di Trieste, lo scioglimento del comitato portuale e le eventuali nomine commissariali sono disposte con decreto del presidente della regione d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale). 4. - In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi di cui al comma 1 avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge». In pratica, in attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 117 e 118 della Costituzione, come innovata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, e nell'esercizio della propria potesta' legislativa concorrente in materia di porti (spettante ex art. 117, comma 3, in collegamento con l'art. 10 legge cost. n. 3/2001), la Regione Friuli-Venezia Giulia invertiva i ruoli assegnati dalla legge n. 84/1994 al presidente della regione ed al Ministro, conferendo al primo la responsabilita' del procedimento ed il compito finale della nomina, al secondo quello di dare l'intesa a ulteriore garanzia degli interessi generali del sistema portuale. Risulta alla Regione - dalla nota del Dipartimento affari regionali 9 giugno 2004, prot. n. 4877/04, che con determinazione del 3 giugno 2004 il Consiglio dei ministri ha deciso l'impugnazione della legge regionale in questione davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale. A soli due giorni di distanza dalla pubblicazione della legge regionale, il Governo, su proposta concertata (per questa parte) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottava il decreto-legge qui impugnato, n. 136 del 28 maggio 2004, il cui art. 6 inseriva il comma 1-bis nell'art. 8, legge n. 84/1994, statuendo che, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata entro i brevi termini in esso definiti, il Ministro puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottopone la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata». E' da notare che, il 27 maggio 2004, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, essendo venuta a conoscenza delle intenzioni del Governo, aveva inviato una nota al Ministro delle infrastrutture ed al Ministro per gli affari regionali (doc. 10), nella quale si giudicava illegittima la norma qui impugnata e si chiedeva un incontro urgente per «individuare un percorso condiviso che consenta di superare le "divergenze" registrate». In effetti, ll decreto-legge rende meramente facoltativa l'intesa con la Regione, in quanto, se non si raggiunge l'intesa nei trenta giorni, il Consiglio dei ministri puo' procedere ugualmente alla norma: cosi' disponendo, l'art. 6 risulta costituzionalmente illegittimo e lesivo delle competenze costituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia per le seguenti ragioni di D i r i t t o Premessa. La situazione giuridica dopo la l.r. 24 maggio 2004, n. 17 e il decreto-legge 23 maggio 2004, n. 136. Come detto in narrativa, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha esercitato la potesta' legislativa che la Costituzione le attribuisce in materia di porti nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, mantenendo nell'essenziale i principi stabiliti dall'art. 8 della legge n. 84 del 1994 - la terna ed eventualmente la seconda terna proposta dagli enti locali, la successiva intesa tra Regione e Stato per l'individuazione del Presidente - ma assumendo su di se' (la Regione ritiene in applicazione del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118 Cost.) la responsabilita' della procedura ed il compito della nomina, attuativa dell'intesa raggiunta con il Ministero. Pur rispettandone - si ritiene - i principi fondamentali, la Regione ha dunque dato alla nomina del Presidente del porto di Trieste una disciplina autonoma e speciale, che ha determinato (salva ovviamente la verifica della sua - legittimita', costituzionale da parte di codesta ecc.ma Corte costituzionale, dinanzi alla quale, come ricordato, il Governo ha gia' deliberato l'impugnazione) la cessazione dell'applicazione, sul punto, della legge n. 84 del 1994. Il decreto-legge n. 136, qui impugnato, interviene a precisare un elemento della procedura prevista dalla legge n. 84 del 1994 - una procedura che attualmente non trova applicazione nella Regione. Di qui l'interrogativo se si debba intendere che la disciplina prevista dal citato decreto-legge per l'ipotesi della mancata intesa sia destinata ad applicarsi anche con riferimento al porto di Trieste. Tuttavia, anche qualora la risposta da darsi al quesito fosse negativa (il comma 1-bis espressamente si riferisce alle «procedure di cui al comma 1», ovvero a quelle della stessa legge n. 84), la ricorrente Regione ritiene di avere comunque interesse al presente ricorso: e' evidente infatti che l'eventuale accoglimento della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale gia' prospettata dal Governo tornerebbe in ogni modo a rendere applicabile anche al porto di Trieste la disciplina generale, e dunque la disposizione qui impugnata. 1) Violazione dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 118 Cost., in collegamento con l'art. 10, legge cost. n. 3/2001, in relazione all'eventuale ripristino anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza ministeriale alla nomina. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, nelle materie regionali, la legge statale puo' assegnare allo Stato (e regolare) solo funzioni amministrative che debbano essere esercitate unitariamente, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, e che tale attribuzione di funzioni dovrebbe essere frutto di un accordo con le regioni. In mancanza di procedure di concertazione in sede legislativa, «l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta» (sent. n. 303/2003, punto 2.2 del Diritto, v. anche la sent. n. 6/2004, punto 7 del Diritto). Con l'art. 6, d.l. n. 136/2004, lo Stato - oltre a «declassare» l'intesa prevista dall'art. 8, comma 1, legge n. 84/1994, trasformandola da forte a debole - ha anche ribadito la competenza ministeriale. Ora, come visto, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con la propria specifica legislazione, e precisamente con la l.r. n. 17/2004, ha attribuito al Presidente della Regione il compito della nomina del Presidente dell'Autorita' portuale di Trieste: e cio' in applicazione dell'art. 118 Cost., che attribuisce all'ente titolare della competenza legislativa il potere di allocazione delle funzioni amministrative. Naturalmente, la legge regionale ha conservato il potere di codeterminazione del Ministro delle infrastrutture, in considerazione del principio fondamentale espresso dalla legge n. 84 del 1994, tenendo percio' ferma la necessaria intesa preventiva. Risulta ad avviso della Regione evidente che la nomina del Presidente dell'Autorita' portuale non e' una funzione che possa richiedere un necessario esercizio centrale per essere svolta in modo adeguato. Al contrario, il principio di sussidiarieta' e di proporzionalita' sono senz'altro soddisfatti da una nomina regionale alla quale lo Stato dia il suo consenso; ed anzi, il principio di adeguatezza, pure stabilito dall'art. 118 Cost., rende evidentemente preferibile che le valutazioni di base partano dalla realta' locale, del resto secondo un criterio gia' insito nella stessa legge n. 84 per la formulazione delle «terne» di partenza: criterio che non v'e' ragione di non far valere anche per la competenza regionale. Si badi che la titolarita' statale o regionale del potere di nomina involge anche la complessiva responsabilita' del procedimento di nomina: nel caso dell'Autorita' portuale di Trieste, il blocco della procedura e' dipeso dal fatto che il Ministro ha, in prima battuta, accettato un'unica designazione dagli enti locali e, in seguito, non ha sollecitato la designazione della terna. Dunque, qualora si ritenga che l'art. 6, d.l. n. 136/2004, ripristini il potere ministeriale di nomina, abrogando l'art. 9, l.r. n. 17/2004, esso risulta illegittimo (in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia) per violazione dell'art. 118, commi 1 e 2, Cost., alla luce delle sentt. n. 303/2003 e n. 6/2004 di codesta Corte. 2) Violazione dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 118 Cost., in collegamento con l'art. 10, legge cost. n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione, in relazione alla possibilita' di procedere a nomina senza intesa della Regione. E' pacifico che la norma impugnata rientra in una materia in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potesta' legislativa, salva la determinazione del principi fondamentali da parte dello Stato. Non puo' essere dubbio che, entro il proprio ambito di applicazione, l'art. 6 rende facoltativa l'intesa prima obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge n. 84/1994. Si e' visto che, in base alla giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui lo Stato eserciti una funzione amministrativa in materia regionale, e' necessaria l'intesa con le regioni o la regione specificamente interessata. Si tratta di un'intesa forte: cio' risulta dall'insieme delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale e anche dalla sentenza n. 6 del 2004, che ha considerato legittima la norma statale impugnata perche' prevedeva l'intesa "forte", nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento» (punto 7 del Diritto). Ma la stessa sent. n. 303/2003 ha ritenuto che la mancanza dell'intesa per la individuazione e la localizzazione delle «grandi opere» da inserire nel programma comporta l'inefficacia del programma nella regione interessata. E tali concetti sono stati puntualmente confermati dalla recentissima, sentenza n. 233 del 2004, con riferimento alla decisione di realizzazione e alla approvazione del progetto preliminare della Metropolitana di Bologna, per la quale codesta ecc.ma Corte ha confermato la necessita' dell'intesa regionale. Comunque, se anche potesse essere concepibile che, in casi particolari, il coinvolgimento della regione nell'esercizio «unitario» delle funzioni amministrative assuma forme meno intense rispetto a quelle dell'intesa «forte» il caso della nomina dei presidenti delle Autorita' portuali non potrebbe costituire uno di quei casi particolari. Da un lato, infatti, non si puo' ipotizzare che, per casi di questo genere, l'intesa risulti impossibile. Trattandosi di una nomina, e' evidente che, se le parti ispirano il proprio comportamento al principio di leale cooperazione, esse dovranno necessariamente giungere ad un accordo su una persona fra le tre (o, eventualmente, le ulteriori tre) proposte dagli enti locali. Seppur in riferimento ad un caso diverso (si trattava di un conflitto fra CSM e Ministro della giustizia in relazione ad un «concerto» che il Ministro doveva dare ad una commissione del CSM), codesta Corte ha avuto occasione di precisare in modo analitico cosa si intenda per leale collaborazione in occasione di un procedimento di nomina (v. la sent. n. 379 del 1992, punto 7 del Diritto). E' opportuno, inoltre, ricordare che lo Stato non rimane sprovvisto di tutela in caso di intesa «forte», perche' anche la regione deve comportarsi rispettando il principio della leale collaborazione, per cui, di fronte ad un'inerzia regionale o ad - un diniego di intesa incongruamente motivato, lo Stato potrebbe attivare gli opportuni rimedi giurisdizionali davanti a codesta ecc.ma Corte. Dall'altro lato, la previsione di meccanismi alternativi all'intesa potrebbe giustificarsi quando alle esigenze di tutela dell'autonomia costituzionale della regione si contrapponessero preminenti esigenze di rango costituzionale, nel senso che il mancato esercizio della funzione «accentrata» ex art. 118 Cost. nuoccia gravemente ad interessi di rango costituzionale: ma non e' certo questo il caso della mancata nomina del presidente dell'Autorita' portuale. Da un lato, infatti, l'art. 9, comma 1, lett. b), legge n. 84/1994, assegna la funzione di vice-presidente al comandante del porto sede dell'autorita' portuale e l'art. 9, comma 4, stabilendo che «per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione», consente il funzionamento del Comitato portuale anche senza il presidente ed i membri da esso nominati. Dall'altro lato, qualora gia' non operasse tale disposizione, non vi sarebbe in ogni modo alcuna necessita' operativa di provvedere alla nomina del presidente dal momento che le necessita' immediate potrebbero essere soddisfatte attraverso la nomina di un commissario straordinario, nomina che codesta ecc.ma Corte ha ritenuto possibile qualora sia effettuata in ragione dell'urgenza una volta che siano lealmente avviate le trattative per l'intesa (sent. n. 27 del 2004) Se non si vuole rendere apparente la «tutela compensativa» riconosciuta dalla Corte costituzionale, attraverso l'intesa, alle regioni in caso di alterazione della ripartizione costituzionale delle competenze legislative, occorre limitare al massimo i casi in cui si puo' rinunciare all'intesa: la nomina del presidente di un ente pubblico e' un tipico caso in cui all'intesa si deve mantenere carattere forte, per le ragioni appena viste. Dunque, l'art. 6, d.l. n. 136/2004, lede la sfera costituzionale di competenza regionale perche' non solo diminuisce la tutela dell'autonomia regionale rispetto alla norma previgente (il che gia' potrebbe considerarsi contrastante con l'art. 5 Cost.) ma opera questa deminutio dopo che la Regione Friuli-Venezia Giulia e' stata dotata di competenza costituzionale in materia di porti, competenza costituzionale che, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, puo' essere derogata (sotto il profilo dell'allocazione e della regolazione delle funzioni amministrative) solo prevedendo un'intesa «forte» con la regione (e, come detto, rispettando i principi di ragionevolezza e proporzionalita' nell'applicazione dell'art. 118, comma 1). Pertanto, l'art. 6, d.l. n. 136/04, viola gli artt. 117, comma 3, e 118, commi 1 e 2, Cost. ed il principio di leale collaborazione, alla luce delle sentt. n. 303/2003, n. 6/2004 e n. 233/2004 della Corte costituzionale. 3) In subordine al punto 2): violazione dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 118 Cost., in collegamento con l'art. 10, legge cost. n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione, in quanto si prevede che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza di una delle parti. La disposizione qui impugnata prevede che, in caso di mancata intesa, sia competente a provvedere il Consiglio dei ministri. La ricorrente Regione desidera sottolineare che non si tratta qui di una questione che possa coinvolgere l'indirizzo politico o le massime scelte di governo, ma semplicemente della nomina del migliore titolare dell'Autorita' portuale. In situazioni di questa natura, non vi sono interessi costituzionali preminenti che possano richiedere che in caso di mancata intesa tra la regione e lo Stato, e nella denegata ipotesi che si ritenga legittimo che possa provvedersi in assenza dell'intesa - la decisione venga affidata al Governo, anziche' ad una istanza che equilibratamente rappresenti le esigenze delle due parti. Infatti, e' di immediata evidenza che il Consiglio dei ministri non rappresenta certo una istanza «neutra», o realmente equidistante tra la regione e il Ministro con il quale l'intesa avrebbe dovuto essere raggiunta, ma rappresenta piuttosto un'istanza dello stesso segno del Ministro stesso, che non solo partecipa alla riunione, ma vi assume la parte del proponente della deliberazione. Si noti che la parita' tra lo Stato e la regione nella procedura sostitutiva dell'intesa non viene ripristinata dalla possibilita' data alla regione di impugnare per conflitto la determinazione del Governo: essendo evidente che altro e' una procedura amministrativa di paritario esame nel merito della questione, altro un sindacato successivo di legittimita' sul rispetto del principio di leale collaborazione. La disposizione in questione risulta dunque costituzionalmente illegittima perche', in presenza di interessi costituzionali di pari dignita', e di natura tale da non mettere in gioco l'indirizzo politico del Governo, stabilisce che in caso di mancata intesa sia chiamato semplicemente a decidere il Governo, anziche' stabilire sedi e procedure di decisione che siano sostanzialmente neutre ed equidistanti rispetto alle parti che non hanno raggiunto l'intesa. 4) In ulteriore subordine al punto 2): violazione dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 118 Cost., in collegamento con l'art. 10 legge cost. n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione, in quanto si prevede che il semplice passaggio di trenta giorni consenta la sostituzione del Governo all'intesa. Come visto sopra, la norma impugnata consente di prescindere dall'intesa, con delibera del Consiglio dei ministri, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata». In pratica, si puo' sottoporre la questione al Consiglio dei ministri dopo trenta giorni dal ricevimento della terna di candidati (o della seconda terna di candidati, richiesta dal Ministro) o dopo trenta giorni dalla scadenza del termine per le designazioni (tre mesi prima della scadenza del mandato del presidente per la prima terna). Dunque, l'art. 6 non richiede altro, al fine di consentire la procedura sostitutiva dell'accordo con la regione, che il passaggio dei trenta giorni. Sembra dunque evidente che esso viola le competenze costituzionali della regione ed il principio della leale collaborazione, perche', anche in caso di intesa «debole», lo Stato puo' decidere unilateralmente solo dopo aver cercato l'accordo con «reiterate trattative» (secondo l'espressione ricorrente nella giurisprudenza costituzionale) e qualora, in sostanza, sia il mancato atteggiamento collaborativo della Regione a bloccare il procedimento. L'art. 6, invece, sembra dare allo Stato il potere di decidere, unilateralmente anche in assenza dei presupposti richiesti dal principio di leale collaborazione. Ne risulta la violazione dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 118 Cost., in collegamento con l'art. 10, legge cost. n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione», nelle parti, sotto i profili e per le ragioni illustrate nel ricorso. Padova, addi' 22 luglio 2004 Prof. avv. Giandomenico Falcon 04C0995