N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 agosto 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Caccia - Regione Molise - Cacciatore di altra Regione - Obbligo di pagamento, a carico dello stesso per l'esercizio della caccia nel territorio di una Provincia della Regione Molise, per ogni ambito territoriale di caccia concesso, di una «quota» determinata dalla Provincia interessata in un importo compreso tra quello della tassa di concessione governativa ed il triplo della stessa - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia tributaria - Esorbitanza dai limiti dell'autonomia finanziaria regionale. - Legge della Regione Molise 20 maggio 2004, n. 15, art. 1, comma 19 [sostitutivo dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19]. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e 119.(GU n.38 del 29-9-2004 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma contro Regione Molise in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, con sede in Campobasso, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 19 della l.r. Molise 20 maggio 2004 n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 1° giugno 2004 n. 11. La legge regionale Molise 20 maggio 2004 n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 1° giugno 2004 n. 11, e intitolata Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993 n. 19 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», al comma 19 del suo art. 1 - che sostituisce il comma 8 dell'art. 22 della l.r. n. 19/1993 cit. - cosi' dispone: «Il cacciatore di altre regioni, che intenda praticare la caccia nel territorio di una provincia del Molise, deve fare apporre dalla provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni dell'ambito territoriale in cui e' stato ammesso. Inoltre e' tenuto al pagamento, per ogni ambito territoriale di caccia concesso, di una quota, determinata dalla Provincia, compresa fra l'importo della tassa di concessione governativa al netto dell'addizionale ed il triplo della stessa tassa. Il trenta per cento delle suddette entrate deve essere destinato per il miglioramento dell'ambiente e per le colture a perdere, di cui al comma 2 dell'art. 21». Tale disposizione appare costituzionalmente illegittima, in riferimento ai parametri costituzionali in appresso specificati, e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera 16 luglio 2004 del Consiglio dei ministri (doc. 1), il Governo propone il presente ricorso, deducendo i seguenti M o t i v i Violazione degli artt. 117, comma 2, lett. e) e comma 3 e 119 Cost. Con la disposizione ora in esame - ed in particolare nel suo secondo periodo - e' stato innovativamente previsto (rispetto a quanto disposto nel sostituito comma 8 dell'art. 22 della l.r. n. 19/1993) che il cacciatore di altre regioni, per essere ammesso a praticare la caccia nel territorio di una provincia della Regione Molise, sia «tenuto al pagamento», per ogni ambito territoriale di caccia concesso, di una «quota» determinata dalla Provincia interessata in un importo compreso tra quello della tassa di concessione governativa ed il triplo della stessa. Tale previsione normativa appare costituzionalmente illegittima, in relazione ai parametri costituzionali indicati in rubrica. Non pare dubbio che, nonostante la «neutralita» della espressione letterale usata, la «quota» indicata nella norma costituisce un prelievo tributario e precisamente una tassa, la cui determinazione, nei limiti minimo e massimo prefissati nella norma stessa, e' rimessa alla provincia nel cui ambito territoriale il cacciatore extraregionale intende essere ammesso a praticare la caccia: ancor piu' propriamente, la disposizione in discussione configura una nuova tassa di concessione istituita dalla regione - della quale sono soggetti passivi i soli cacciatori extraregionali, che e' pretesa in correlazione all'atto amministrativo consistente nella prescritta apposizione sul tesserino regionale del cacciatore delle «indicazioni dell'ambito territoriale in cui e' ammesso a cacciare» da parte della provincia (alla quale le funzioni in materia sono delegate) ed e' da ragguagliare ad un importo tra il 100% e il 300% della tassa di concessione governativa - da versare all'amministrazione provinciale competente, per il successivo accredito ai rispettivi comitati di gestione, ai fini del loro utilizzo per le finalita' prefissate (comma 8-bis, aggiunto dalla l.r. n. 15/2004). Siffatto tributo, in considerazione degli evidenziati suoi elementi distintivi, e' autonomo e distinto rispetto alle tasse di concessione regionali che l'art. 23 della legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 (contenente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con richiamo all'art. 3 della legge n. 281 del 1970, autorizza, ma solo nei precisi limiti ivi indicati attinenti sia alla individuazione degli atti «tassabili» sia alla misura minima e massima delle previste tasse, le regioni ad istituire in materia (e in effetti istituite dalla Regione Molise: v. anche art. 34, l.r. n. 19/1993): ne' la stessa legge statale ammette la possibile istituzione da parte delle regioni di ulteriori prelievi tributari in relazione ad (altri) atti amministrativi pur inerenti l'attivita' venatoria ne' tanto meno prevede che la determinazione dell'ammontare degli stessi sia operata come invece disposto dalla norma qui contestata (dalla Provincia e nella suindicata misura rapportata alla tassa di concessione governativa). La disposizione regionale de qua non solo non trova pertanto alcun fondamento nella legge statale ma anzi si pone in contrasto con la stessa per quanto essa fissa i precisi confini in cui e' autorizzata la istituzione di tasse regionali in materia (e, nel contempo, pone il principio che il provvedimento per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale non puo' essere soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato: comma 3, art. 3, legge n. 281 del 1970) e travalica, incidendo sulla competenza legislativa dello Stato, i confini in cui puo' costituzionalmente esplicarsi la potesta' legislativa tributaria della regione. Nell'attuale sistema di riparto delle competenze legislative di cui ai vigenti artt. 117 e 119 Cost., compete alla legge dello Stato la previa (e ancor non intervenuta) enunciazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e dell'intero sistema tributario ai quali il legislatore regionale deve attenersi e piu' in generale la determinazione delle grandi linee di tale insieme unitario e degli spazi e dei limiti entro i quali potra' esplicarsi la potesta' impositiva rispettivamente dello stesso Stato, delle regioni e degli enti locali, con la definizione anche di una disciplina «transitoria» del passaggio al nuovo sistema disegnato dalla legge cost. n. 3/2001 (cfr. sent. n. 37/2004): di modo che non e' tuttora ammissibile la piena esplicazione della potesta' regionale autonoma in materia tributaria nella carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale, essendo preclusa alle regioni - al di fuori dei limiti ad esse gia' espressamente riconosciuti dalla legislazione nazionale (e come si e' gia' accennato, la legge statale non attribuisce alle regioni la facolta' di istituire tasse di concessione, quale la «quota» qui in discussione, diverse e ulteriori rispetto a quelle espressamente previste in materia) - anche la istituzione di ulteriori tributi «propri», spettando del resto al legislatore nazionale tuttora la potesta' di dettare la disciplina dei tributi locali esistenti.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 19, della legge della Regione Molise 20 maggio 2004, n. 15. Si produce la copia conforme della delibera (per estratto) Consiglio dei ministri 16 luglio 2004, con il richiamato allegato. Roma, addi' 24 luglio 2004 Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando' 04C0996