N. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 agosto 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 agosto 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Alimenti e bevande - Norme della Regione Umbria - Disciplina della raccolta, conservazione e commercio dei tartufi - Ricorso dello Stato - Denunciata omessa indicazione della materia su cui la Regione ha inteso intervenire. - Legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, artt. 2 e 4. Alimenti e bevande - Norme della Regione Umbria - Disciplina della raccolta, conservazione e commercio dei tartufi - Individuazione degli ambiti in cui la raccolta e' libera - Ricorso dello Stato - Denunciata incidenza rispetto alla Pubblica Amministrazione e al privato proprietario del fondo - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e di «ordinamento civile» - Esorbitanza dalle materie di competenza concorrente - Contrasto con la legge quadro n. 752/1985 - Richiamo alla sent. n. 328/1990 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, art. 2, sostitutivo dell'art. 2 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l) [e s)], e terzo; legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 3, primo comma. Alimenti e bevande - Norme della Regione Umbria - Disciplina della raccolta, conservazione e commercio dei tartufi - Previsioni relative alla definizione e identificazione delle tartufaie controllate - Ricorso dello Stato - Denunciata incidenza sulla disciplina della proprieta' - Contrasto con le previsioni della legge quadro n. 752/1985 - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile». - Legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, art. 4, aggiuntivo dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies all'art. 4 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 3.(GU n.38 del 29-9-2004 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma nei confronti della Regione Umbria, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, «Ulteriori modificazioni ed interazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi (B.U.R. n. 24 del 9 giugno 2004), negli articoli 2 e 4. Dalla legge che si impugna non e' desumibile su quale materia la regione sia voluta intervenire. L'indicazione non puo' essere considerata irrilevante poiche' attraverso la materia la regione indica non soltanto gli interessi perseguiti, ma anche la base costituzionale della potesta' legislativa esercitata. In mancanza, diventa onere del ricorrente individuarla con conseguenze sul contraddittorio. A causa dei limiti che, secondo codesta Corte, ineriscono ai motivi che possono sostenere il ricorso, finisce con l'incidere sulla sua ammissibilita' il fatto che il Consiglio dei ministri debba investigare sulla volonta' legislativa della regione. Non essendo stata individuata la materia sulla quale intende intervenire, la legge dovra' gia' per questo essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Art. 2. Vi sono individuati gli ambiti in cui la raccolta e' libera. Questa liberta' puo' essere intesa almeno in due sensi, per il diverso orientamento soggettivo che puo' assumere. Considerandola nei rapporti con la pubblica amministrazione, esclude la necessita' di atti di autorizzazione o equivalenti; nei confronti del privato, proprietario del fondo, non consente a quest'ultimo di fare opposizione all'accesso a chi intende raccogliere tartufi. La verifica della legittimita' costituzionale della legge va fatta, pertanto, da tutti e due i punti di vista, con una precisazione preliminare: se la legge regionale ha inteso riconoscere entrambe queste liberta', la legge potra' essere dichiarata costituzionalmente legittima solo se per entrambe la regione ha potesta' legislativa. Se questa potesta' manca anche per una sola di esse, la legge dovra' essere dichiarata costituzionalmente illegittima. La conclusione potrebbe essere diversa se codesta Corte ritenesse che dalla legge possa derivare una sola liberta' ed in una materia sulla quale la regione ha potesta' legislativa. Codesta Corte, nel pronunciarsi sulla legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha avuto occasione di individuare la materia nella quale rientra la disciplina sulla raccolta dei tartufi ( sent. n. 328/1990). «La legge quadro n. 752 del 1985.... persegue la finalita' di salvaguardare un patrimonio ambientale di grande valore, specie a favore di quella parte della popolazione che nella ricerca e raccolta dei tartufi trova un motivo di distensione ed anche di integrazione del proprio reddito». Al «patrimonio ambientale» e «all'assetto ambientale» nella stessa sentenza si trova piu' di un richiamo. La materia e', dunque, quella della tutela dall'ambiente ed insieme dell'ecosisterna, secondo quanto ha confermato codesta Corte rilevando come «la raccolta indisciplinata produca l'estinzione delle tartufaie e danni irreparabili al patrimonio ambientale». La norma impugnata, intervenendo sulla liberta' della raccolta dei tartufi, ha, pertanto, sconfinato in una materia di legislazione esclusiva statale. Nel caso in esame la trasversalita' della materia, piu' volte ribadita da codesta Corte, non dovrebbe avere rilievo. La raccolta dei tartufi non rientra nell'elenco portato dal terzo comma dell'art. 117 Cost. Il fatto che, per svolgere le difese sotto questo profilo, sia necessario andare ad individuare una materia con la quale sia rilevabile una qualche affinita', sta a confermare la inammissibilita' del ricorso, anche a non tenere conto che la materia disciplinata e' elemento integrante della volonta' normativa della regione, la cui individuazione non puo' essere che un dovere preliminare della regione stessa. Anche se potesse essere individuata una materia, tra quelle elencate nel terzo comma dell'art. 117, nella quale ricondurre la raccolta dei tartufi, la legge regionale avrebbe dovuto rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. I criteri per la salvaguardia delle tartufaie non possono essere che gli stessi su tutto il territorio nazionale, essendo unico il loro procedimento di riproduzione. Ogni liberta', per non sconfinare nell'abuso, deve essere contenuta nei limiti desumibili dalla legge. Il principio fondamentale della liberta', fissato dalla legge statale, comprende, pertanto, anche i suoi limiti. Modificando questi ultimi, la legge regionale avrebbe comunque violato l'art. 117, terzo comma, anche se fosse ritenuto applicabile. Che quei limiti siano stato modificati, e in modo sostanziale, si ricava dalla semplice comparazione dell'art. 3, primo comma, della legge n. 572/1985. Secondo la legge statale la raccolta e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati. La legge regionale estende la liberta', tra gli altri, ai parchi, che trovano la loro disciplina nella legge n. 394/1991 (per quanto riguarda gli aspetti che qui interessano nell'art. 11); alle aree naturali protette, che trovano la loro disciplina negli artt. 22 e ss. della stessa legge; alle aziende faunisticovenatorie, disciplinate con legge 157/1992 ( artt. 10 e ss.), alle aree demaniali senza distinzione, comprese quelle statali o, comunque, non regionali o sub-regionali, e cosi' via. Lo sconfinamento della regione dalla sua sfera di legislazione e', dunque, evidente. Se ne ha una conferma anche attraverso la comparazione del testo precedente dell'art. 2 della legge regionale n. 6/1994 con quello attuale, introdotto senza tenere conto delle modifiche costituzionali intervenute nel frattempo. Se poi si ritenesse che la norma regionale abbia inteso disciplinare la liberta' anche nei confronti dei proprietari dei fondi interessati, la illegittimita' costituzionale sarebbe ancora piu' evidente. Nella sentenza gia' richiamata codesta Corte, sempre con riferimento alla legge n. 752/1985, ha chiarito che «la raccolta non e' consentita nei terreni coltivati e, anche in base alle norme contenute nel codice civile (artt. 841 e 842), nei fondi chiusi, specie nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia». Investito e' il regime di proprieta', disciplinato dal codice civile. Si e', pertanto, nell'ambito dell'ordinamento civile, ugualmente di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l). Art. 4. La sua illegittimita' costituzionale non ha ragioni diverse. Le tartufaie coltivate o controllate sono disciplinate dall'art. 3 della legge statale, con norme che costituiscono principi fondamentali in quanto rivolte a fissare il limite alla liberta' di raccolta. La disciplina introdotta dall'art. 4 e' ampiamente derogatoria. Per la «presenza diffusa», ai fini della individuazione della «tartufaia controllata», e' stata prevista una quantita' minima di due chilogrammi per ettaro (comma 2-bis), insieme a limiti differenziati per l'estensione massima (commi 2-quater e 2-quinquies). In questo modo la legge ha finito con l'incidere sulla disciplina della proprieta'. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 752/1985 la proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate non segue la proprieta' del terreno, ma e' di «tutti coloro che le conducono». Il regime di proprieta' sui beni mobili rientra nell'ordinamento civile, quindi nella legislazione esclusiva dello Stato, sulla quale la norma impugnata viene ad interferire. Anche in questo caso la interferenza risulta ancora piu' palese confrontando il nuovo ed il vecchio testo dell'art. 4 della legge regionale.
P. Q. M. Si conclude perche' gli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 8 del 2004 siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2004. Roma, addi' 29 luglio 2004. Vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori 04C0997