N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 agosto 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 agosto 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Salute (tutela della) - Regione Piemonte - Regolamentazione delle discipline bionaturali - Istituzione del registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino - Istituzione di una Commissione permanente per le pratiche e le discipline bionaturali - Previsione dell'identificazione con deliberazione della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, delle discipline oggetto di regolamentazione nonche' delle attivita' specifiche afferenti le pratiche - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata eccedenza dai limiti della competenza regionale ed invasione della sfera di competenza statale, in materia di professioni sanitarie anche non convenzionali. - Legge della Regione Piemonte 31 maggio 2001, n. 13, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, in relazione agli artt. 6, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 124, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 1, comma 2, legge 26 febbraio 1999, n. 42.(GU n.38 del 29-9-2004 )
Ricorso del presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 e' domiciliato contro il presidente della giunta regionale del Piemonte per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 31 maggio 2004, n. 13 recante «Regolamentazione delle discipline bionaturali» (pubblicata nel B.U.R. Piemonte 3 giugno 2004 n. 22, in relazione all'art. 117, comma 3, Cost. Giusta determinazione 23 luglio 2004 del Consiglio dei ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale Piemonte 31 maggio 2004 n. 13, siccome in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. 1) Con la denunciata legge regionale la Regione Piemonte istituisce il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino. Sono riconosciute discipline bio-naturali le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualita' della vita della persona. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, identifica, con propria deliberazione, le discipline oggetto di regolamentazione nonche' le attivita' specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate. La legge prevede: l'istituzione di una Commissione permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali e ne individua i compiti; l'istituzione del registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali, disciplinandone le procedure di iscrizione. Sono previste sanzioni per coloro i quali esrcitano l'attivita' di operatore nelle discipline bio-naturali senza essere iscritti al registro regionale. E' inoltre previsto un periodo transitorio per la gestione del registro regionale. La legge istituisce una clausola valutativa provvedendo ad identificare i parametri a cui la Giunta regionale e' tenuta ad attenersi nella presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato d'attuazione delle disposizioni legislative. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' prevista una spesa di euro 100.000,00 per ciascun anno, di cui euro 50.000,00 per spese relative alla promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche delle discipline del benessere di euro 50.000,00 per oneri di monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina del benessere. 2) La legge appare censurabile per i seguenti motivi. L'art. 1 della legge in esame, che istituisce il «registro per gli operatori delle discipline bio-naturali, finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino», e l'art. 2 che riconosce a tali discipline «il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualita' della vita della persona», demandandone l'identificazione ad una delibera della giunta regionale, nonche' gli articoli ad essi funzionalmente collegati (artt. 3, 4, 5, 6, 7), eccedono dalla competenza regionale. Infatti, nell'ambito di tali discipline, genericamente definite e non identificate dalla legge in esame, devono ritenersi ricomprese le professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato, come affermato dalla Corte nella sentenza n. 353 del 2003. Che tra le discipline bio-naturali siano comprese le professioni sanitarie, anche non convenzionali, si desume, promozione, alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere e al miglioramento della qualita' della vita della persona, anche dal fatto che l'art. 3 della legge in esame ricomprende tra i componenti della Commissione che verifica i requisiti richiesti agli operatori delle discipline bio-naturali per l'iscrizione al sopra menzionato registro, un rappresentante designato dall'ordine dei medici e un rappresentante designato dall'ordine dei farmacisti. 3) Non puo' non rilevarsi che l'incostituzionalita' caratterizza anche i succitati artt. 3, 4, 5, 6 e 7 dovendosi riconoscere che essi sono funzionalmente - come prima detto - collegati con gli artt. 1 e 2, atteso che il loro contenuto dispositivo e', con tutta evidenza, volto al raggiungimento dei fini della legge qui censurata, con particolare attenzione alla regolamentazione e gestione delle professioni sanitarie anche non convenzionali. 4) Le disposizioni in esame, pertanto, non rispettando il principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle professioni sanitarie, stabilito dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 112 del 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999, devono riconoscersi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
P. Q. M. Chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge 31 maggio 2004, n. 13 (artt. 1, 2 ed artt. 3, 4, 5, 6, 7 ai primi due funzionalmente collegati) della Regione Piemonte, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Col presente ricorso notificato, saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 23 luglio 2004 e copia della legge regionale Piemonte impugnata. Roma, addi' 28 luglio 2004 Avvocato dello Stato: Giovanni Pietro De Figueiredo 04C0998