N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 agosto 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  10  agosto  2004  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Salute  (tutela  della)  -  Regione Piemonte - Regolamentazione delle
  discipline bionaturali - Istituzione del registro per gli operatori
  delle  discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al
  recupero  dello  stato  di benessere del cittadino - Istituzione di
  una   Commissione  permanente  per  le  pratiche  e  le  discipline
  bionaturali  -  Previsione  dell'identificazione  con deliberazione
  della  Giunta  regionale,  entro  centoventi giorni dall'entrata in
  vigore  della  legge,  delle discipline oggetto di regolamentazione
  nonche'  delle attivita' specifiche afferenti le pratiche - Ricorso
  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri - Denunciata eccedenza
  dai  limiti  della competenza regionale ed invasione della sfera di
  competenza  statale,  in materia di professioni sanitarie anche non
  convenzionali.
- Legge  della Regione Piemonte 31 maggio 2001, n. 13, artt. 1, 2, 3,
  4, 5, 6 e 7.
- Costituzione,  artt. 117,  terzo  comma, in relazione agli artt. 6,
  comma 3,  d.lgs.  30 dicembre  1992,  n. 502,  124, comma 1, d.lgs.
  31 marzo 1998, n. 112, 1, comma 2, legge 26 febbraio 1999, n. 42.
(GU n.38 del 29-9-2004 )
    Ricorso  del presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12 e' domiciliato contro il presidente della
giunta  regionale del Piemonte per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale 31 maggio 2004, n. 13 recante
«Regolamentazione   delle  discipline  bionaturali»  (pubblicata  nel
B.U.R. Piemonte 3 giugno 2004 n. 22, in relazione all'art. 117, comma
3, Cost.

    Giusta  determinazione 23 luglio 2004 del Consiglio dei ministri,
ricorre   il   deducente  per  la  dichiarazione  dell'illegittimita'
costituzionale  della  legge regionale Piemonte 31 maggio 2004 n. 13,
siccome in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.
    1)   Con  la  denunciata  legge  regionale  la  Regione  Piemonte
istituisce   il   registro   per   gli   operatori  delle  discipline
bio-naturali  finalizzate  alla  conservazione  ed  al recupero dello
stato di benessere del cittadino.
    Sono  riconosciute  discipline  bio-naturali  le  pratiche che si
prefiggono  il  compito  di  promuovere  lo  stato di benessere ed un
miglioramento  della  qualita'  della  vita  della persona. La giunta
regionale,  entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore della
legge,  identifica,  con propria deliberazione, le discipline oggetto
di  regolamentazione  nonche'  le  attivita'  specifiche afferenti le
pratiche e le discipline individuate.
    La legge prevede:
        l'istituzione di una Commissione permanente per le pratiche e
le discipline bio-naturali e ne individua i compiti;
        l'istituzione  del  registro  regionale degli operatori delle
pratiche   e   delle   discipline  bio-naturali,  disciplinandone  le
procedure di iscrizione.
    Sono  previste  sanzioni per coloro i quali esrcitano l'attivita'
di  operatore  nelle discipline bio-naturali senza essere iscritti al
registro regionale.
    E'  inoltre  previsto  un periodo transitorio per la gestione del
registro regionale.
    La  legge  istituisce  una  clausola  valutativa  provvedendo  ad
identificare  i  parametri  a  cui  la  Giunta regionale e' tenuta ad
attenersi nella presentazione al Consiglio regionale di una relazione
annuale sullo stato d'attuazione delle disposizioni legislative.
    Per  gli  anni  2004,  2005  e 2006 e' prevista una spesa di euro
100.000,00 per ciascun anno, di cui euro 50.000,00 per spese relative
alla  promozione,  divulgazione  ed informazione delle pratiche delle
discipline  del benessere di euro 50.000,00 per oneri di monitoraggio
sullo stato di attuazione della disciplina del benessere.
    2) La legge appare censurabile per i seguenti motivi.
    L'art. 1  della  legge  in esame, che istituisce il «registro per
gli   operatori   delle  discipline  bio-naturali,  finalizzate  alla
conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino»,
e  l'art. 2 che riconosce a tali discipline «il compito di promuovere
lo  stato  di benessere ed un miglioramento della qualita' della vita
della  persona», demandandone l'identificazione ad una delibera della
giunta   regionale,  nonche'  gli  articoli  ad  essi  funzionalmente
collegati (artt. 3, 4, 5, 6, 7), eccedono dalla competenza regionale.
Infatti, nell'ambito di tali discipline, genericamente definite e non
identificate  dalla  legge  in  esame, devono ritenersi ricomprese le
professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione
e  regolamentazione,  con i relativi profili e ordinamenti didattici,
spetta  invece  allo Stato, come affermato dalla Corte nella sentenza
n. 353 del 2003.
    Che  tra le discipline bio-naturali siano comprese le professioni
sanitarie,  anche  non  convenzionali,  si  desume,  promozione, alla
conservazione   ed   al  recupero  dello  stato  di  benessere  e  al
miglioramento  della  qualita'  della  vita  della persona, anche dal
fatto  che l'art. 3 della legge in esame ricomprende tra i componenti
della  Commissione  che verifica i requisiti richiesti agli operatori
delle  discipline  bio-naturali  per l'iscrizione al sopra menzionato
registro,  un  rappresentante  designato  dall'ordine dei medici e un
rappresentante designato dall'ordine dei farmacisti.
    3)  Non puo' non rilevarsi che l'incostituzionalita' caratterizza
anche i succitati artt. 3, 4, 5, 6 e 7 dovendosi riconoscere che essi
sono  funzionalmente - come prima detto - collegati con gli artt. 1 e
2,  atteso  che il loro contenuto dispositivo e', con tutta evidenza,
volto  al  raggiungimento  dei  fini  della  legge qui censurata, con
particolare   attenzione   alla  regolamentazione  e  gestione  delle
professioni sanitarie anche non convenzionali.
    4)  Le  disposizioni  in  esame,  pertanto,  non  rispettando  il
principio  fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle
professioni  sanitarie,  stabilito  dall'art. 6,  comma 3, del d.lgs.
n. 502  del 1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b) del
d.lgs.  n. 112 del 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del
1999,  devono  riconoscersi in contrasto con l'art. 117, terzo comma,
della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Chiede  che  sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
legge  31  maggio  2004,  n. 13 (artt. 1, 2 ed artt. 3, 4, 5, 6, 7 ai
primi  due  funzionalmente  collegati)  della  Regione  Piemonte, per
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
    Col  presente  ricorso  notificato,  saranno  depositati estratto
della deliberazione del Consiglio dei ministri 23 luglio 2004 e copia
della legge regionale Piemonte impugnata.
        Roma, addi' 28 luglio 2004
         Avvocato dello Stato: Giovanni Pietro De Figueiredo
04C0998