N. 697 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 2004

Ordinanza  emessa  il  20 aprile 2004 dal giudice di pace di Bari nel
procedimento penale a carico di Lomuti Paola

Processo  penale  -  Procedimento dinanzi al giudice di pace - Avviso
  all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata
  previsione  -  Irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto
  all'indagato  nel  procedimento  dinanzi  al  «giudice ordinario» -
  Lesione  del diritto di difesa e del diritto della persona accusata
  di  essere  informata,  nel piu' breve tempo possibile, dell'accusa
  elevata a suo carico.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.35 del 8-9-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Rilevato che nel procedimento penale n. 273/03 del ruolo G.d.P. e
n. 2233/02  r.g.  p.m.  a  carico  di  Lomuti  Paola  (nata a Bari il
13 agosto  1967),  imputata dei reati di cui agli artt. 81, 594 e 595
c.p.,  la  difesa dell'imputatata ha eccepito la nullita' del decreto
di  citazione  a  giudizio  sollevando  l'eccezione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 15  del  d.lgs. 28  agosto 2000, n. 274 per
violazione  degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in
cui  non prevede che il p.m. ricevuta la relazione di cui all'art. 11
della  stessa  norma,  «se  non  richiede  l'archiviazione,  esercita
l'azione  penale» senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso
della  conclusione  delle indagini preliminari di cui all'art 415-bis
c.p.p.;
    Considerato che:
        la  violazione  dell'art. 3  Cost.  appare  evidente  per  la
disparita'  di  trattamento che viene riservata al cittadino imputato
in un giudizio dinanzi al giudice di pace, rispetto a quello imputato
dinanzi al giudice ordinario;
        la  violazione  dell'art. 24  Cost.  rileva  in  quanto e' in
sostanza  negata  all'imputato  la possibilita' di difendersi in ogni
stato  e  grado del procedimento, in quanto verra' a conoscenza della
pendenza  a  suo  carico,  di  un  processo  penale, solamente con la
notifica  del decreto di citazione, comprimendosi ingiustificatamente
quel  fondamentale diritto di difesa che deve caratterizzare anche la
fase antecedente il processo;
        la  violazione  dell'art. 111  Cost.  si  manifesta  evidente
perche' viene disatteso il disposto previsto dal terzo comma, secondo
cui  «...  nel  processo  penale  la  legge  assicura  che la persona
accusata  di  un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata
riservatamente  della  natura  e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico,   disponga  del  tempo  e  delle  condizioni  necessarie  per
preparare la sua difesa...».
    Ritenuta  la  rilevanza della questione preliminare ai fini della
decisione,  sentiti la parte civile costituita ed il p.m. che si sono
opposti all'eccezione sollevata;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuto  che l'eccepita questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  15  del d.lgs. n. 274/2000 con gli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione non appare manifestamente infondata.
                              P. Q. M.
    Dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli
atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Manda  alla  cancelleria  per  gli  adempimenti  di rito ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953.
        Bari, addi' 20 aprile 2004
                   Il giudice di pace: De Stefano
04C1006