N. 699 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2004

Ordinanza  emessa  il  26  marzo  2004  dal  giudice  per le indagini
preliminari del Tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico
di Montauti Fulvio

Sicurezza  pubblica  - Obblighi dei gestori di esercizi alberghieri o
  di altre strutture recettive - Omessa o ritardata comunicazione dei
  nominativi  delle  persone  alloggiate  all'autorita'  di  pubblica
  sicurezza  -  Sanzione  penale - Disparita' di trattamento rispetto
  alla  prevista  sanzione amministrativa per le ipotesi di esercizio
  dell'attivita'    senza   licenza,   senza   previa   dichiarazione
  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza o in spregio del divieto del
  questore.
- Regio-decreto    18 giugno 1931,   n. 773,   art. 109,   sostituito
  dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.35 del 8-9-2004 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Visti  gli atti del procedimento penale n. 4417/03 4 R.G.N.R. nei
confronti di: Montauti Fulvio, nato a Campo nell'Elba (Livorno) il 28
maggio  1947,  ivi  res. localita' Lamnia n. 5, imputato del reato di
cui  all'art. 17  RD  773/31  perche',  quale  gestore dell'hotel «La
Conchiglia» sito in Cavoli di Campo nell'Elba, ometteva di comunicare
entro  le  24  ore  l'arrivo  delle  persone nella predetta struttura
ricettiva,   all'autorita'  di  P.S.  in  Campo  nell'Elba  (Livorno)
frazione Cavoli il 2 luglio 2003.
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Il  pubblico  ministero  avanza  richiesta  di  decreto penale di
condanna  nei  confronti  dell'imputato  per  il  reato  ascritto  in
rubrica.
    Alla  luce di quanto emerge dagli atti risulta effettivamente che
il  Montauti, gestore di un esercizio alberghiero in Campo nell'Elba,
ebbe  a notificare con ritardo all'Autorita' di pubblica sicurezza la
presenza di alcuni ospiti.
    Tale  condotta  risulta contraria a quanto imposto dall'art. 109,
comma  3,  ultima parte, TULPS; la norma non indica alcuna sanzione e
pertanto,  in  difetto  di  altri  possibili riferimenti, deve essere
ricondotta  alle  statuizioni generali dell'art. 17 TULPS e come tale
sanzionata  con  la  pena  alternativa dell'arresto sino a tre mesi o
dell'ammenda sino ad euro 206,00.
    Come  noto  il  testo  dell'art. 109 TULPS e' stato ripetutamente
interessato da interventi del legislatore.
    Quello  attuale  e'  stato  recentemente  introdotto dall'art. 8,
legge 29 marzo 2001, n. 135.
    In  precedenza  la  condotta in questione era stata depenalizzata
dall'art. 7,  comma  2,  legge  30 maggio 1995, n. 203, cio' rispetto
alle  previsioni  precedenti  che  l'avevano sanzionata invece con le
pene dell'arresto e dell'ammenda.
    La  scelta  di  depenalizzare realizzata con la legge n. 203/1995
era   apparsa  in  linea  con  quella  gia'  operata  con  il  d.lgs.
n. 480/1994 di sanzionare le violazioni degli artt. 86 e 108 TULPS in
via meramente amministrativa.
    Il  primo  infatti  prevede  l'obbligo  di munirsi di licenza per
l'esercizio dell'attivita' alberghiera; l'art. 108 TULPS impone a sua
volta a chi intenda esercitare attivita' di affittacamere e simili di
provvedere  ad  una  preventiva  dichiarazione alIAutorita' locale di
pubblica  sicurezza,  specificando altresi' (comma 3) che il questore
puo'  vietare  l'attivita' per specifici motivi di ordine e sicurezza
pubblica.
    In  ragione  di  cio' sembrava - e sembro' - logico e commisurato
trasformare   in   illecito   amministrativo   l'omessa  o  ritardata
comunicazione dei nominativi degli ospiti, allorquando tale ormai era
addirittura l'esercizio irregolare dell'intera attivita'.
    La  modifica  operata  dall'art. 8,  legge  29  marzo 2001 n. 135
ripristina   la   condizione   di   disequilibrio   che,   conseguita
all'intervento del 1994, era stata prontamente ovviata nel 1995.
    La  nuova  scelta  pone  allora  il  non  infondato dubbio che il
principio  di  ragionevolezza  che  deve  sempre  assistere le scelte
normative   risulti   scalfito   dall'aver  previsto,  a  fronte  del
mantenimento  della  sanzione amministrativa per l'illecito esercizio
tout court di un'attivita' di ricezione turistica, la sanzione penale
per  la  violazione di una delle modalita' sancite dalla legge per la
sua   corretta   conduzione,   ovvero   la  tempestiva  comunicazione
all'Autorita'  di  P.S.  dei  dati personali inerenti gli ospiti (con
massima  contraddizione  laddove  le due violazioni vengano consumate
congiuntamente).
    Si ritiene pertanto di dover sottoporre la questione, rilevante e
non  manifestamente  infondata,  della  compatibilita' costituzionale
dell'art. 109  TULPS con l'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede la
sanzione penale per l'omessa o ritardata comunicazione dei nominativi
degli  ospiti  di  un  albergo,  laddove  gli  artt.  86  e 108 TULPS
stabiliscono  la  mera  sanzione  amministrativa in caso di esercizio
dell'attivita'    senza    licenza,    senza   previa   dichiarazione
all'Autorita'  di  pubblica  sicurezza  o  in spregio del divieto del
questore.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio e non manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109
r.d. 18 giugno 1931 n. 773 in relazione all'art. 3 della Costituzione
della Repubblica italiana.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza venga notificata al pubblico
ministero,  all'imputato  Montauti  Fulvio  ed  al  suo  difensore di
ufficio, l'avv. Francesco Martinelli del foro di Livorno.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza venga altresi' notificata al
sig.  Presidente  del  Consiglio dei ministri e comunicata al sig. ri
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
        Livorno, addi' 25 marzo 2004
           Il giudice per le indagini preliminari: Merani
04C1008