N. 700 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 2003
Ordinanza emessa il 2 luglio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2004) dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Branca Niccolo' contro Agenzia delle Entrate - Ufficio Milano 1 Imposta sulle successioni - Cumulo dell'imposta sull'asse globale con quella sulle singole quote per l'erede non legato da rapporto di coniugio ne' di parentela in linea retta con il defunto - Violazione del principio di capacita' contributiva. - D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 7, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.35 del 8-9-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 7497/01 depositato il 4 maggio 2001, avverso Avviso di liquidazione n. vol.99-N.4114 successione contro Agenzia entrate, ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente: Branca Niccolo' erede di Carlo Ranieri, via Molamezza, 10 - 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI) difeso da: avv. Gianni Marongiu, avv. Remo Dominici, via Bacigalupo, 4/15 - 16122 Genova. Con il ricorso, Niccolo' Branca ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta principale di successione dal de cuius Carlo Ranieri Branca per l'importo complessivo di L. 57.514.708 oltre sanzioni per tardiva denuncia, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Registro Successioni di Milano. A sostegno del ricorso, deduceva il contribuente la violazione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990 per errata applicazione da parte dell'ufficio della presunzione di appartenenza all'asse ereditario di beni mobili nella misura del 10% dell'asse stesso, pur essendo stati redatti nella specie due verbali di inventario di tali beni, al valore indicato nei quali doveva pertanto farsi specifico riferimento. Il ricorrente deduceva inoltre l'illegittimita' dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. citato - che prevedeva il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta dovuta sulle singole quote per l'erede che non fosse legato da rapporto di coniugio ne' di parentela in linea retta con il defunto - in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevando in proposito eccezione di illegittimita' costituzionale, di cui sosteneva la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini della decisione. Con successive memorie il Branca illustrava l'eccezione sollevata - che comportava di fatto una duplicazione della tassazione del medesimo cespite, prevedendone un prelievo calcolato sul valore globale dell'asse ed uno calcolato sulla singola quota ereditaria - sottolineando che proprio gli aspetti di illegittimita' costituzionale di un'imposta siffatta ne avevano suffragato l'abolizione nel 2000, mentre non ostavano all'accoglimento dell'eccezione dedotta le pronuncie della Corte costituzionale che avevano preso in esame la normativa in questione, in quanto ormai superate dalla evoluzione della disciplina apportata alla materia dalle novelle del 1972 e del 1990. Nel giudizio cosi' instaurato si costituiva l'Amministrazione finanziaria ribadendo la legittimita' del proprio operato. All'esito dell'odierna discussione orale, ritiene la commissione la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata, peraltro rilevante ai fini del decidere. Un'attenta ricostruzione dell'evoluzione storica dell'imposta sull'asse ereditario globale a far tempo dalla sua istituzione nel 1942 e del contrasto dottrinario sin dal primo momento delineatosi sulla sua compatibilita' con il principio della capacita' contributiva dettato dall'art. 53 Cost. evidenzia invero gli aspetti di contrasto fra il cumulo di tale imposizione e quella dell'imposizione sulle quote ereditarie - cumulo che sostanzia, nella distinzione apparente fra una tassazione sull'accrescimento derivato dalla chiamata all'eredita' ed una tassazione del trasferimento di ricchezza conseguito agli eredi dalla successione, il raddoppio di un medesimo tributo, che finisce con l'avere oltre che due distinte discipline, due diverse scale di aliquote, suggellate dalla reciproca indeducibilita' - e la proporzionalita' dell'imposizione all'introito effettivo. Se il tributo successorio si giustifica, del resto, con l'arricchimento ricevuto dall'erede (peraltro senza sforzo alcuno da parte sua), sia esso legato o meno da rapporto di coniugio o in linea retta con il de cuius - stante il privilegio economico che ne consegue - altrettanto non puo' dirsi per l'imposta di successione globale che si atteggia come un vero e proprio tributo sul patrimonio del de cuius piu' che su quello del beneficiario dell'eredita'. La perequazione dal punto di vista impositivo fra l'incremento di ricchezza che l'erede riceve iure hereditatis e quello frutto della propria forza economica - che giustificava, prima della riforma del 2000, la tassa di successione come quella sui redditi - non puo' invero estendersi fino a legittimare una imposta come quella globale sul valore dell'asse ereditario, che tassa una ricchezza fittizia, avulsa cioe' dall'effettivo arricchimento provocato in capo all'erede dalla successione dal de cuius. Ne consegue, che anche a voler tenere presente - secondo l'insegnamento della sentenza n. 147/1975 della Corte costituzionale - che nelle imposte a carattere reale come quella di specie, la capacita' contributiva e' data dal valore del bene tassato e non dal patrimonio del soggetto cui il bene appartiene, la compresenza di due tasse successorie per la medesima persona del beneficiario non coniuge ne' parente in linea retta con il defunto, concreta una sperequazione priva di alcuna giustificazione giuridica o sostanziale, che si traduce in una palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Ma il tributo in questione contrasta anche - e conclusivamente - con il principio della capacita' contributiva dettato dall'art. 53 Cost. L'imposta globale sul valore della successione - che pure non appare direttamente collegata al patrimonio ereditario - trova invero il suo presupposto impositivo nell'arricchimento (sia pure fittizio) che si determina a vantaggio del beneficiario dell'eredita' e per il solo fatto di rivestire questa posizione, con la conseguenza che il medesimo arricchimento, quando diviene effettivo accrescimento del patrimonio del chiamato a seguito dell'accettazione dell'eredita' da parte sua finisce con il costituire ragione impositiva della tassa sulle quote ereditarie, con la conseguenza che un medesimo cespite e' alla base di due tassazioni distinte nei confronti dello stesso soggetto. Ne discende che - anche a prescindere dall'indubbia influenza che profili di incostituzionalita' quali quelli sin qui sinteticamente evidenziati dell'imposta in questione hanno avuto nella riforma appartata alla materia dalla legge n. 342 del 21 novembre 2000, la quale ne ha decretato l'abolizione - deve rilevarsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990, che prevede il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta dovuta sulle singole quote per l'erede che non fosse legato da rapporto di coniugio ne' di parentela in linea retta con il defunto, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La rilevanza di tale questione per la decisione del presente procedimento e' poi palese quando si consideri che se la disposizione dell'art. 7 citato fosse caducata per incostituzionalita', il ricorrente Branca si vedrebbe esonerato dal pagamento di una somma complessiva di oltre 50 milioni delle vecchie lire, pretesa con l'avviso di liquidazione impugnato proprio a fronte dell'imposta di successione del defunto Carlo Ranieri Branca dallo stesso ricorrente dovuta. Deve pertanto disporsi la sospensione del presente giudizio, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in attesa della sua pronuncia.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 346/1990 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e la riscossione coattiva dell'imposta; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale disponendo che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della segreteria, oltre che alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e del Senato. Milano, addi' 6 maggio 2003 Il Presidente relatore: Centurelli 04C1009