N. 708 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2004

Ordinanza emessa il 14 maggio 2004 dal giudice di pace di Pergola nel
procedimento  civile vertente tra Olivo Mauro contro il Comune di San
Lorenzo in Campo

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Poteri del
  giudicante  -  Impossibilita'  di  escludere  l'applicazione  delle
  sanzioni  accessorie  o  la decurtazione dei punti dalla patente in
  caso  di  rigetto  del  ricorso  -  Irragionevolezza  -  Disarmonia
  rispetto   ad   altre  previsioni  (concernenti  la  commisurazione
  giudiziale  delle sanzioni e il libero convincimento del giudice) -
  Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli
  economico-sociali limitativi del pieno sviluppo della persona.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  comma 8  (introdotto  dall'art.  4 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
  convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.37 del 22-9-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 65/C/03  R.G. promossa da Olivo Mauro residente in San Lorenzo
in   Campo   ed   elettivamente  domiciliato  presso  la  cancelleria
dell'intestato ufficio, ricorrente.
    Contro  Comune di San Lorenzo in Campo in persona del sindaco pro
tempore,    elettivamente    domiciliato    presso   la   cancelleria
dell'intestato ufficio, amministrazione opposta.
    Visto  gli atti del procedimento iscritto al n. 65/C/03 del ruolo
generale dell'anno 2003 di questo ufficio e premesso in fatto che:
        con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in
data  27  settembre  2003  il  sig. Olivo Mauro, in proprio proponeva
opposizione avverso il provvedimento emesso dal Comune di San Lorenzo
in  Campo  (Pesaro-Urbino)  con  il  quale  veniva  irrogata sanzione
amministrativa   con   decurtazione   dei  punti  della  patente  del
ricorrente,
        il  ricorrente  contestava  l'incompletezza  del procedimento
amministrativo  per  quanto concerne il recupero dei punti e chiedeva
l'annullamento della sanzione accessoria.
    Con  comparsa  depositata  nella cancelleria di questo ufficio in
data  9  gennaio  2004  si  costituiva  in  giudizio il Comune di San
Lorenzo  in  Campo  il quale contestava le richieste e ne invocava il
rigetto  anche  perche'  l'art.  204-bis, comma 8 del C.d.s. vieta al
giudice di pace di escludere la sanzione accessoria e la decurtazione
dei punti della patente.

                         Osserva in diritto

    Dalla  motivazione dell'impugnato provvedimento amministrativo e'
dato rilevare che:
        al  sig.  Olivo  Mauro  veniva  contestata  la  velocita'  ed
applicata  la conseguente decurtazione dei punti, oltre alla sanzione
amministrativa di Euro 137,55;
        veniva  contravvenzionato ai sensi dell'art. 148, comma 8 del
codice della strada;
        allo  stesso  veniva  applicata  ex  art. 126-bis  C.d.s.  la
decurtazione di punti 2.
    Per  chiarezza  di  esposizione  questo giudicante ritiene che la
domanda  formulata  dal  ricorrente  presenti  problemi  in ordine al
collegamento armonico delle norme inerenti.
    Invero,  la  richiesta  stante  la  dizione  delle  norme  di cui
all'art. 204-bis,  comma  8  impone  che  solo con l'accoglimento del
ricorso si possa conseguentemente annullare la sanzione accessoria.
    Cio'  appare  contrastante  con l'art. 23 della legge n. 689/1981
allorche'  si  evidenzia che il giudice puo' rigettare l'opposizione,
ponendo   a   carico  dell'opponente  le  spese  del  procedimento  e
accoglierla,  annullando  in  tutto  o  in  parte  il provvedimento o
modificandola anche limitatamente alla entita' della sanzione dovuta.
    Posto  che  l'art. 204-bis, comma 7 statuisce il principio che il
libero convincimento del giudice e' elemento da salvaguardare ai fini
delle  applicazioni  modificativi,  comunque  nel rispetto del minimo
edittale  di  legge,  tale  aspetto  non puo' essere limitativo delle
singole fattispecie di esame del giudicante che, talvolta contemplano
situazioni   particolari  che  si  annoverano,  appunto,  nel  libero
convincimento   del  giudicante  per  l'applicazione  normativa  piu'
rispondente  e  piu' giusta rispetto alla asettica applicazione della
legge.
    In   considerazione   che  i  poteri  riservati  dalla  legge  al
giudicante  sono quelli di applicare le norme, diligentemente, avendo
in  primis  a  mente  quelle  costituzionali,  laddove  all'art. 3 si
evidenzia  che  e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine  economico/sociale  al fine di non limitare la persona nel suo
sviluppo  e  nei  suoi  diritti anche in considerazione alle concrete
fattispecie  oggetto  di  esame  e  rapportate  alla  legge  per  una
corretta, e perche' no condivisa, applicazione delle norme stesse;
    Appare   evidente   l'irragionevolezza   della  norma  in  ordine
all'automatismo della applicazione della sanzione;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza,  di
ufficio, solleva questione di legittimita' costituzionale:
        dell'art. 204-bis,  comma  8,  del codice della strada, nella
parte  in  cui  prescrive  che  il giudice di pace non puo' escludere
l'applicazione  delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
della  patente,  in  caso  di  rigetto  del  ricorso, e/o comunque il
parziale  accoglimento  del ricorso anche limitatamente alle sanzioni
accessorie.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza,  di
ufficio,    solleva    questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 204-bis, comma 8 del codice della strada;
    Sospende  il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a  cura  della  cancelleria  di questo ufficio, la
presente  ordinanza  venga  comunicata all'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato e venga notificato alle parti e al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e
della Camera dei deputati.
        Pergola, addi' 14 maggio 2004
                     Il giudice di pace: Mannino
04C1017