N. 715 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2004
Ordinanza emessa il 14 maggio 2004 dal giudice di pace di Isernia nel procedimento civile vertente tra Valvona Pasquale contro Prefettura di Isernia Circolazione stradale - Norme di comportamento - Obbligo di regolare la velocita' nell'attraversare centri abitati o tratti di strada fiancheggiati da edifici - Mancata previsione di criteri legali di riferimento per la configurabilita' della relativa infrazione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Discriminazione fra conducenti a parita' di comportamento di guida (dipendendo la sanzionabilita' dalla soggettiva valutazione dell'agente verbalizzante) - Violazione del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'azione amministrativa - Compressione del diritto di difesa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 141, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, comma [primo, recte:] secondo, e 97, primo comma.(GU n.38 del 29-9-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiuntivo prefettizia iscritto al n. 63 del r.g.a.c.c. dell'anno 2004, vertente tra Valvona Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Moscardino con studio in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n. 6 e la Prefettura di Isernia. Con ricorso ex art. 23 s. legge n. 689/1981 ed art. 205 d.lgs. 30 aprile 2004, n. 285, il sig. Valvona Pasquale proponeva ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunsione prot. 784/2003 del 13 dicembre 2003 emanata dal Prefetto di Isernia e notificata in data 7 gennaio 2004, con la quale veniva rigettato il gravame amministrativo avverso il verbale n. 115583911 elevato dai C.C. della Compagnia di Venafro in data 18 luglio 2003 in violazione dell'art. 141, comma 3 del nuovo codice della strada, per aver, alla guida del motoveicolo Ducati tg. AM24095, omesso «di regolare adeguatamente la velocita' in modo da non costituire pericolo nell'attraversamento di un centro abitato fiancheggiato da edifici». Con decreto emesso in data 11 febbraio 2004 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 29 aprile 2004, laddove le stesse concludevano come in atti, con rinvio all'udienza del 13 maggio 2004 per la lettura del dispositivo. Osserva questo giudicante che dalla lettura dell'art. 141, commi 1 e 3 del d.lgs. 30 aprile 2004, n. 285, emerge un diffuso senso di disagio allorquando la norma, in effetti, subordina accertamento dell'infrazione alla mera valutazione soggettiva del verbalizzante, senza alcun parametro legale di riferimento circa la valutazione del comportamento di guida tenuto dal conducente nell'attraversare centri abitati ovvero tratti di strada fiancheggiata da edifici. Il carattere «open texture» della norma, mutuando la definizione data a suo tempo da Hart (H.L.A. Hart, The concept of law, Oxford Univ. Press, Londra, 1961), ovvero la sua architettura a trama aperta, legittima qualunque tipo di interpretazione «creativa» (v. diffusamente sul punto Guastini Hart su indeterminatezza, incompletezza e discrezionalita' giudiziale, in Ragion Pratica, 21 dicembre 2003, 397 ss.), non soltanto da parte del giudice, bensi' dallo stesso agente-interprete, producendo una chiara discriminazione tra casi simili e le diverse qualificazioni possibili a seconda della sensibilita' di quest'ultimo. In altre parole, l'indeterminazione normativa circa il presupposto della pretesa sanzionatoria, a prescindere dall'esistenza o meno di una segnaletica stradale (che dovrebbe costituire unico parametro valutativo circa la legittimita' o meno del comportamento dell'utente), si pone in netto contrasto con quel principio di ragionevolezza tante volte richiamato dal giudice costituzionale (v. ad esempio l'ord. n. 416 dell'11 ottobre 2000, nonche' le sentt. nn. 450 del 31 ottobre 2000 e 350 del 5 dicembre 2003) inteso come giudizio valutativo sia con riguardo agli interessi perseguiti dal legislatore, sia ai mezzi utilizzati per la loro realizzazione. Nel caso di specie, se la sicurezza sulle strade costituisce l'indubbio interesse principe del demiurgo, e' altrettanto innegabile che la mancata predeterminazione di specifici criteri di comportamento idonei a costituire di volta in volta la fattispecie sanzionabile offende il citato principio di ragionevolezza delle scelte legislative in relazione alle seguenti norme fondamentali: a) l'art. 3 Cost., poiche' l'estrema discrezionalita' offerta all'agente di ritenere, in un dato contesto temporale e geografico, se la condotta del conducente costituisca o meno infrazione sanzionabile, anche a prescindere dall'esistenza - e del rispetto - di una segnaletica stradale, provoca un'inevitabile discriminazione tra gli utenti che tengano un identico comportamento di guida, lasciando alla mera valutazione soggettiva del verbalizzante l'individuazione del contravventore ed il conseguente destinatario della pretesa sanzionatoria; b) l'art. 97, comma primo Cost., con riferimento al principio del buon andamento e dell'imparzialita' dell'azione amministrativa, poiche' e' inconcepibile in ogni retto ordinamento giuridico che una pretesa sanzionatoria (anzi, la stessa configurabilita' di un comportamento sanzionabile) sia, in effetti, rimessa all'arbitrio dei pubblici funzionari; c) l'art. 24, secondo comma Cost., stante l'enorme compressione del diritto di difesa che si concreta nella materiale impossibilita' per il ricorrente di fornire la prova contraria. Stante l'attuale architettura della norma, il ricorrente non potra' mai produrre in giudizio - salvo i casi estremi di un errore di persona - un concreto elemento probatorio in suo favore. Non potra' ad esempio superare la presunzione di legittimita' ed il valore probatorio del verbale di accertamento dichiarando o facendo dichiarare da testimoni che la sua condotta era in effetti congrua, ovvero di aver adeguatamente «regolato la velocita», avuto riguardo alle caratteristiche dei luoghi, del carico del veicolo «e di ogni altra circostanza di qualsiasi natura» nell'attraversare centri abitati o comunque tratti di strada fiancheggiata da edifici. Al giudice non resta quindi che provvedere al rigetto del ricorso, non potendo intervenire sul merito dell'azione amministrativa se l'infinita sfera di discrezionalita' adottata nel provvedimento e' indirettamente riconosciuta dalla legge. Diversa soluzione produrrebbe effetti ancora peggiori, poiche' si sostituirebbe all'arbitrio della p.a. l'arbitrio del giudice, il quale dovra' emettere una decisione totalmente avulsa da ogni parametro legale di riferimento, con tutte le inevitabili conseguenze sulla certezza del diritto, non potendo ricorrere ai comuni criteri di equita', espressamente esclusi nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative.
P. Q. M. Visti gli artt. 3, 24, primo comma e 97, primo comma e 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 141, comma terzo del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) per contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma e 97, primo comma della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui non e' previsto alcun criterio legale di riferimento per la configurabilita' dell'infrazione amministrativamente sanzionata dal comma ottavo dello stesso articolo. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Data e letta in Isernia, il 13 maggio 2004 Il giudice di pace: Ruscillo 04C1027