N. 715 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2004

Ordinanza emessa il 14 maggio 2004 dal giudice di pace di Isernia nel
procedimento  civile  vertente tra Valvona Pasquale contro Prefettura
di Isernia

Circolazione  stradale - Norme di comportamento - Obbligo di regolare
  la  velocita'  nell'attraversare  centri abitati o tratti di strada
  fiancheggiati  da edifici - Mancata previsione di criteri legali di
  riferimento  per  la  configurabilita'  della relativa infrazione -
  Contrasto  con il principio di ragionevolezza - Discriminazione fra
  conducenti  a  parita'  di  comportamento  di  guida (dipendendo la
  sanzionabilita'    dalla    soggettiva    valutazione   dell'agente
  verbalizzante)  -  Violazione  del principio di buon andamento e di
  imparzialita' dell'azione amministrativa - Compressione del diritto
  di difesa.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 141,
  comma 3.
- Costituzione,  artt. 3,  24,  comma  [primo, recte:] secondo, e 97,
  primo comma.
(GU n.38 del 29-9-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione
ad  ordinanza-ingiuntivo prefettizia iscritto al n. 63 del r.g.a.c.c.
dell'anno 2004, vertente tra Valvona Pasquale, rappresentato e difeso
dall'avv.  Aldo  Moscardino  con  studio  in  Venafro  (IS)  alla via
Nicandro Iosso n. 6 e la Prefettura di Isernia.
    Con ricorso ex art. 23 s. legge n. 689/1981 ed art. 205 d.lgs. 30
aprile  2004,  n. 285,  il sig. Valvona Pasquale proponeva ricorso in
opposizione  all'ordinanza-ingiunsione prot. 784/2003 del 13 dicembre
2003  emanata  dal Prefetto di Isernia e notificata in data 7 gennaio
2004, con la quale veniva rigettato il gravame amministrativo avverso
il  verbale  n. 115583911 elevato dai C.C. della Compagnia di Venafro
in data 18 luglio 2003 in violazione dell'art. 141, comma 3 del nuovo
codice  della strada, per aver, alla guida del motoveicolo Ducati tg.
AM24095,  omesso  «di  regolare adeguatamente la velocita' in modo da
non  costituire  pericolo  nell'attraversamento  di un centro abitato
fiancheggiato da edifici».
    Con  decreto  emesso  in  data  11  febbraio  2004 veniva fissata
l'udienza  di  comparizione delle parti per il giorno 29 aprile 2004,
laddove  le  stesse concludevano come in atti, con rinvio all'udienza
del 13 maggio 2004 per la lettura del dispositivo.
    Osserva  questo giudicante che dalla lettura dell'art. 141, commi
1  e  3 del d.lgs. 30 aprile 2004, n. 285, emerge un diffuso senso di
disagio  allorquando  la  norma,  in  effetti, subordina accertamento
dell'infrazione  alla  mera valutazione soggettiva del verbalizzante,
senza  alcun parametro legale di riferimento circa la valutazione del
comportamento di guida tenuto dal conducente nell'attraversare centri
abitati ovvero tratti di strada fiancheggiata da edifici.
    Il  carattere «open texture» della norma, mutuando la definizione
data  a  suo  tempo  da Hart (H.L.A. Hart, The concept of law, Oxford
Univ.  Press,  Londra,  1961),  ovvero  la  sua  architettura a trama
aperta,  legittima  qualunque  tipo di interpretazione «creativa» (v.
diffusamente   sul   punto   Guastini   Hart   su   indeterminatezza,
incompletezza  e  discrezionalita'  giudiziale, in Ragion Pratica, 21
dicembre  2003,  397  ss.), non soltanto da parte del giudice, bensi'
dallo stesso agente-interprete, producendo una chiara discriminazione
tra casi simili e le diverse qualificazioni possibili a seconda della
sensibilita' di quest'ultimo.
    In   altre   parole,   l'indeterminazione   normativa   circa  il
presupposto della pretesa sanzionatoria, a prescindere dall'esistenza
o  meno  di  una  segnaletica stradale (che dovrebbe costituire unico
parametro  valutativo  circa la legittimita' o meno del comportamento
dell'utente),  si  pone  in  netto  contrasto  con  quel principio di
ragionevolezza  tante volte richiamato dal giudice costituzionale (v.
ad  esempio  l'ord.  n. 416  dell'11  ottobre 2000, nonche' le sentt.
nn. 450  del  31  ottobre 2000 e 350 del 5 dicembre 2003) inteso come
giudizio  valutativo  sia  con riguardo agli interessi perseguiti dal
legislatore,  sia  ai mezzi utilizzati per la loro realizzazione. Nel
caso  di  specie, se la sicurezza sulle strade costituisce l'indubbio
interesse  principe  del  demiurgo,  e' altrettanto innegabile che la
mancata  predeterminazione  di  specifici  criteri  di  comportamento
idonei  a  costituire  di  volta in volta la fattispecie sanzionabile
offende   il   citato   principio   di  ragionevolezza  delle  scelte
legislative in relazione alle seguenti norme fondamentali:
        a) l'art. 3 Cost., poiche' l'estrema discrezionalita' offerta
all'agente  di  ritenere, in un dato contesto temporale e geografico,
se   la   condotta  del  conducente  costituisca  o  meno  infrazione
sanzionabile,  anche  a prescindere dall'esistenza - e del rispetto -
di  una  segnaletica stradale, provoca un'inevitabile discriminazione
tra  gli  utenti  che  tengano  un  identico  comportamento di guida,
lasciando   alla   mera   valutazione  soggettiva  del  verbalizzante
l'individuazione  del  contravventore  ed il conseguente destinatario
della pretesa sanzionatoria;
        b) l'art. 97, comma primo Cost., con riferimento al principio
del  buon  andamento e dell'imparzialita' dell'azione amministrativa,
poiche'  e' inconcepibile in ogni retto ordinamento giuridico che una
pretesa   sanzionatoria  (anzi,  la  stessa  configurabilita'  di  un
comportamento sanzionabile) sia, in effetti, rimessa all'arbitrio dei
pubblici funzionari;
        c)   l'art. 24,   secondo   comma   Cost.,   stante  l'enorme
compressione  del  diritto  di difesa che si concreta nella materiale
impossibilita'  per  il  ricorrente  di  fornire  la prova contraria.
Stante  l'attuale  architettura della norma, il ricorrente non potra'
mai  produrre  in  giudizio  -  salvo  i casi estremi di un errore di
persona  -  un concreto elemento probatorio in suo favore. Non potra'
ad  esempio  superare  la  presunzione  di  legittimita' ed il valore
probatorio   del   verbale  di  accertamento  dichiarando  o  facendo
dichiarare  da  testimoni che la sua condotta era in effetti congrua,
ovvero  di  aver adeguatamente «regolato la velocita», avuto riguardo
alle  caratteristiche  dei  luoghi, del carico del veicolo «e di ogni
altra  circostanza  di  qualsiasi  natura»  nell'attraversare  centri
abitati o comunque tratti di strada fiancheggiata da edifici.
    Al  giudice  non  resta  quindi  che  provvedere  al  rigetto del
ricorso,    non    potendo   intervenire   sul   merito   dell'azione
amministrativa  se  l'infinita sfera di discrezionalita' adottata nel
provvedimento e' indirettamente riconosciuta dalla legge.
    Diversa soluzione produrrebbe effetti ancora peggiori, poiche' si
sostituirebbe  all'arbitrio  della  p.a.  l'arbitrio  del giudice, il
quale  dovra'  emettere  una  decisione  totalmente  avulsa  da  ogni
parametro legale di riferimento, con tutte le inevitabili conseguenze
sulla  certezza  del diritto, non potendo ricorrere ai comuni criteri
di  equita',  espressamente  esclusi  nei  giudizi  di  opposizione a
sanzioni amministrative.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 3, 24, primo comma e 97, primo comma e 134 della
Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta   la  rilevanza  della  questione  e  la  non  manifesta
infondatezza,   solleva   d'ufficio   la  questione  d'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 141, comma terzo del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 (nuovo codice della strada) per contrasto con gli artt. 3, 24,
primo  comma  e  97,  primo comma della Costituzione della Repubblica
italiana, nella parte in cui non e' previsto alcun criterio legale di
riferimento      per      la     configurabilita'     dell'infrazione
amministrativamente   sanzionata   dal   comma  ottavo  dello  stesso
articolo.
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria
-  del  fascicolo  d'ufficio  e  dei fascicoli delle parti alla Corte
costituzionale;
    Ordina  la  notificazione  del  presente provvedimento - sempre a
cura  della  cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ed  alle  parti  in  causa,  nonche'  ai  Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
    Data e letta in Isernia, il 13 maggio 2004
                    Il giudice di pace: Ruscillo
04C1027