N. 720 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2004

Ordinanza  emessa  il  27  maggio  2004  dal  tribunale  di Lecce nel
procedimento penale a carico di Thierno Diouf

Straniero  -  Ingresso  e  soggiorno per lavoro autonomo - Revoca del
  permesso  di  soggiorno  in  caso  di  condanna,  con provvedimento
  irrevocabile,  per  determinati reati - Lesione del principio della
  funzione  sociale  preventiva e rieducativa della pena - Disparita'
  di  trattamento  rispetto ai cittadini italiani e tra gli stranieri
  con  carta  di soggiorno e quelli dotati di permesso di soggiorno -
  Preclusione  della  tutela  giurisdizionale  contro  gli atti della
  pubblica amministrazione.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286,  art. 26,  comma 7-bis  (aggiunto
  dall'art. 21, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189).
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 27, 35 e 113.
(GU n.38 del 29-9-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione.
    Decidendo  sulle eccezioni della difesa, sentito il p.m., osserva
che  l'imputato  Thierno  Diouf  e' stato citato in giudizio dal p.m.
presso  la  Procura  della  Repubblica di Lecce per il reato previsto
dall'art. 171-ter  lett.  a)  e  c)  della  legge  n. 633/1941,  come
modificata dal decreto legislativo n. 286/1998.
    In   proposito,   il  difensore  dell'imputato  ha  sollevato  la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis,
del  d.lgs.  n. 286/1998  per  contrarieta'  dello stesso ai principi
sanciti  dagli  artt. 1,  2,  3,  4,  27, 35, 113 della Costituzione,
poiche'  prevede  che  allo  straniero, la condanna con provvedimento
irrevocabile  per  la  violazione  di  legge  contestata, comporta la
revoca del permesso di soggiorno.
    L'eccezione  non  appare manifestamente infondata ed e' rilevante
ai fini del giudizio.
    L'art. 26,  comma 7-bis citato, introduce una vera e propria pena
accessoria   al   reato   contestato,   avente   il  carattere  della
automaticita' ed indefettibilita' o vincolativita' nella applicazione
da  parte del giudicante che, pertanto, non puo' definire il processo
indipendentemente dalla risoluzione della questione.
    Tale norma appare in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 27, 35, 113
della Costituzione per i seguenti motivi:
        appare   escludere  ogni  possibilita'  di  funzione  sociale
preventiva e rieducativa della sanzione;
        e'  applicabile  solo  agli stranieri extracomunitari, quindi
crea  una forte disparita' di trattamento tra i cittadini italiani ed
extracomunitari  e  comunque  tra  gli  stranieri  dotati di carta di
soggiorno e quelli dotati di permesso di soggiorno;
        appare  escludere qualsiasi tutela giurisdizionale contro gli
atti della p.a.
    Il procedimento va quindi sospeso e gli atti vanno trasmessi alla
Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  della  legge  n. 1/1948  e  23  della  legge
n. 87/1953;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  e rilevante ai fini del
giudizio  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 26,
comma  7-bis  del decreto legislativo n. 286/1998, per quanto esposto
in  motivazione  ed  in  contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 27, 35, 113
della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone   che  copia  della  presente  ordinanza,  a  cura  della
cancelleria,  sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri
e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.
        Lecce, addi' 27 maggio 2004
                        Il giudice: Anastasia
04C1031