N. 720 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2004
Ordinanza emessa il 27 maggio 2004 dal tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Thierno Diouf Straniero - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo - Revoca del permesso di soggiorno in caso di condanna, con provvedimento irrevocabile, per determinati reati - Lesione del principio della funzione sociale preventiva e rieducativa della pena - Disparita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani e tra gli stranieri con carta di soggiorno e quelli dotati di permesso di soggiorno - Preclusione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 26, comma 7-bis (aggiunto dall'art. 21, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189). - Costituzione, artt. 1, 2, 3, 27, 35 e 113.(GU n.38 del 29-9-2004 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione. Decidendo sulle eccezioni della difesa, sentito il p.m., osserva che l'imputato Thierno Diouf e' stato citato in giudizio dal p.m. presso la Procura della Repubblica di Lecce per il reato previsto dall'art. 171-ter lett. a) e c) della legge n. 633/1941, come modificata dal decreto legislativo n. 286/1998. In proposito, il difensore dell'imputato ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998 per contrarieta' dello stesso ai principi sanciti dagli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 113 della Costituzione, poiche' prevede che allo straniero, la condanna con provvedimento irrevocabile per la violazione di legge contestata, comporta la revoca del permesso di soggiorno. L'eccezione non appare manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini del giudizio. L'art. 26, comma 7-bis citato, introduce una vera e propria pena accessoria al reato contestato, avente il carattere della automaticita' ed indefettibilita' o vincolativita' nella applicazione da parte del giudicante che, pertanto, non puo' definire il processo indipendentemente dalla risoluzione della questione. Tale norma appare in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 27, 35, 113 della Costituzione per i seguenti motivi: appare escludere ogni possibilita' di funzione sociale preventiva e rieducativa della sanzione; e' applicabile solo agli stranieri extracomunitari, quindi crea una forte disparita' di trattamento tra i cittadini italiani ed extracomunitari e comunque tra gli stranieri dotati di carta di soggiorno e quelli dotati di permesso di soggiorno; appare escludere qualsiasi tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. Il procedimento va quindi sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis del decreto legislativo n. 286/1998, per quanto esposto in motivazione ed in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 27, 35, 113 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. Lecce, addi' 27 maggio 2004 Il giudice: Anastasia 04C1031