N. 721 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2004

Ordinanza  emessa  il  10  maggio  2004 dal giudice di pace di Casale
Monferrato  nel procedimento civile vertente tra Societa' Immobiliare
Casalese contro Comune di Casale Monferrato

Circolazione  stradale - Patente di guida - Patente a punti - Obbligo
  del  proprietario  del  veicolo  di  indicare  le  generalita'  del
  conducente trasgressore non identificato al momento dell'infrazione
  -  Violazione del diritto di difesa - Previsione di responsabilita'
  oggettiva a carico del proprietario - Imposizione a quest'ultimo di
  obblighi di delazione o di confessione, in contrasto con il diritto
  al silenzio.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,   introdotto   [rectius:   modificato]  dall'art. 7,  d.l.
  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche nella legge 1°
  agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.38 del 29-9-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    A  scioglimento  della  riserva assunta all'udienza del 26 aprile
2004,  nel  procedimento promosso dalla Societa' Immobiliare Casalese
STC,  in  persona  del  legale  rappresentante  Accatino  Pier Italo,
corrente in Casale Monferrato, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Gatti, con ricorso ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S.
    Contro  il  comune  di  Casale  Monferrato, per l'annullamento di
s.p.v.  con  il  quale  viene contestata la violazione degli artt. 4,
comma 8 e 146, comma 2 del nuovo codice della strada.

                              Premesso

    Che  nel  predetto giudizio il verbale di contestazione impugnato
non e' stato immediatamente contestato al trasgressore, ma notificato
ai  sensi  dell'art. 201  c.d.s.;  che il ricorrente-proprietario del
veicolo  e'  persona giuridica e non risulta chi fosse alla guida del
veicolo;
    l'infrazione  contestata  comporta,  oltre all'applicazione della
sanzione  amministrativa  pecuniaria,  la  sanzione  accessoria della
decurtazione di punti 2 dalla patente di guida;
    che   l'art. 126-bis  del  nuovo  codice  della  strada  (decreto
legislativo   30 aprile   1992,   n. 285),  al  comma  2,  introdotto
dall'art. 7   del  d.lgs.  15  gennaio  2002,  n. 9,  successivamente
modificato  dall'articolo  7  del  d.l.  27 giugno 2003, n. 151, come
modificato  dalla legge di conversione, prevede che «la comunicazione
deve  essere  effettuata  a  carico del conducente quale responsabile
della  violazione;  nel caso di mancata identificazione di questi, la
segnalazione  deve  essere  effettuata  a carico del proprietario del
veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta,  all'organo  di  polizia  che  procede, i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se
il  proprietario  del  veicolo  risulta una persona giuridica, il suo
legale  rappresentante  o  un  suo  delegato  e' tenuto a fornire gli
stessi  dati,  entro  lo  stesso  termine,  all'organo di polizia che
procede.  Se  il  proprietario  del  veicolo  omette  di fornirli, si
applica  a  suo  carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma
8.».

                              Rilevato

    Che all'udienza del 26 aprile 2004 il difensore del ricorrente ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale del predetto comma
secondo  art. 126-bis  del  codice  della  strada, per violazione del
diritto di difesa, costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 24
della Costituzione della Repubblica italiana.
    Considerato   che   il   giudizio   non   puo'   essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale della norma sopra citata;
    Ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata, per i
seguenti motivi:
        l'articolo  7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 come modificato
dalla  legge  di  conversione,  che  ha introdotto l'art. 126-bis del
codice  della  strada, impone al proprietario del veicolo di indicare
le generalita' del conducente al momento dell'avvenuta contestazione,
nel  caso  in  cui  l'identificazione  del  trasgressore  non avvenga
immediatamente.  Tale  obbligo  e' sanzionato diversamente, a seconda
che il proprietario sia una persona fisica o giuridica. In entrambi i
casi,  il  diritto  di  difesa, garantito dall'art. 24 Cost., risulta
compresso,  tanto  che  questo giudice ritiene di dover sottoporre la
norma sopra segnalata al giudizio di costituzionalita'.
    Per  valutare il contrasto dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. con
l'art. 24 Cost. si evidenziano alcuni profili:
        la   norma   prevede   una   responsabilita'   oggettiva  del
proprietario  del veicolo, se il guidatore non viene identificato; la
responsabilita'  oggettiva  e'  istituto  estraneo  al nostro diritto
sanzionatorio,  sia  penale, sia amministrativo. Appare evidente che,
anche   nella   materia  di  cui  trattasi,  non  puo'  esistere  una
responsabilita'  oggettiva  e  nessuno  puo'  rispondere  al posto di
altri:  per  aversi  responsabilita'  di  taluno  occorre  dimostrare
quantomeno la colpa di costui; la predetta norma afferma, invece, che
il  proprietario  risponde al posto del guidatore, senza possibilita'
di difesa alcuna;
        la   stessa   norma  prevede,  sempre  per  il  proprietario,
l'obbligo  di  denuncia  (o  delazione)  del  conducente del veicolo,
quando  gli  organi  di  polizia non siano riusciti ad identificarlo;
anche  questa,  pare  una  disposizione  che  contrasta  con  tutti i
principi; sia perche' un obbligo di denuncia sussiste, in determinati
casi,  solo  in  capo  a determinati soggetti, che rivestano funzioni
pubbliche; sia perche', nel caso in cui il proprietario del veicolo o
il  legale  rappresentante  della  persona  giuridica  cui il veicolo
appartiene e il trasgressore, coincidano, la norma imporrebbe un vero
e  proprio  obbligo  di  confessare,  limitando  irrimediabilmente il
diritto  di  difesa  del  cittadino,  obbligato  a parlare, mentre il
diritto   al  silenzio  e'  ormai  patrimonio  acquisito  del  nostro
ordinamento.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale, sia notificata
alle  parti  in  causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Casale Monferrato, addi' 10 maggio 2004
                     Il giudice di pace: Orgero
04C1032