N. 729 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2004

Ordinanze  da  729  a  731  - di contenuto sostanzialmente identico -
emesse  il  29  aprile  2004  dal  Tribunale di Roma nei procedimenti
penali  a carico di Khadraoui Abdil Basset (r.o. n. 729/2004); Salahi
Mohamed  (r.o.  n. 730/2004);  Villarroel  Perez Jhony Gilberto (R.O.
n. 731/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Mancata  considerazione  dei presupposti previsti dagli artt. 380 e
  381 cod. proc. pen. per l'applicabilita' di tale misura restrittiva
  -  Violazione  del  principio  di ragionevolezza - Contrasto con la
  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia dei diritti dell'uomo e
  delle liberta' fondamentali.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione,  artt. 2,  3  e  10,  comma  secondo, quest'ultimo in
  relazione  alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito
  direttissimo  -  Obbligo  per il giudice di pronunciare sentenza di
  non  luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) -
  Lesione del diritto di difesa.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286, art. 13, comma 3-quater, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen., art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.38 del 29-9-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  giudizio di convalida dell'arresto di Khadraoui Abdil Basset
per il reato di cui all'art. 14, 5-ter d.lgs. n. 286/1998, cosi' come
modificato  dalla  legge  30  luglio  2002,  n. 189,  citata di dover
sollevare  questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 13
e  14  della legge citata, in relazione agli articoli 2, 3, 111, 24 e
10, secondo comma della Costituzione;
    Ritenuto  che le questioni siano non manifestamente infondate per
le considerazioni che seguono:
        A)  L'arresto  obbligatorio  di cui all'art. 14, 5-quinquies,
d.lgs.  n. 286/1998  in  relazione  al reato di cui all'art 14, 5-ter
decreto citato e' previsto per reato contravvenzionale, punito con la
pena  massima  dell'arresto  fino ad un anno, con cio' il legislatore
essendosi  evidentemente  discostato  dai  principi  ricavabili dagli
articoli 380  e  381  c.p.p. dai quali si evince la necessita' che la
obbligatorieta'  della  misura restrittiva sia ancorata a fattispecie
di reale ed obiettiva gravita', apparendo violato quindi il principio
di  ragionevolezza cui agli articoli 2, 3 e 10, II Cost. (trattandosi
di  cittadino  straniero),  tale ultima norma in relazione alle norme
contenute nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali;
        B)  all'arresto  obbligatorio  non potrebbe conseguire per il
reato per il quale si procede la comminazione di misure cautelari, ai
sensi dell'art. 280 c.p.p.;
        C)  Sotto  altro  profilo, all'esito della convalida ai sensi
dell'art.  13,  3-quater, il giudice dovrebbe pronunciare sentenze di
non  luogo  a  procedere,  a  fronte della espulsione dello straniero
dallo  Stato  disposta  dal  questore,  giacche' nel rito monocrativo
direttissimo  nessun  provvedimento  che  dispone  il  giudizio viene
emesso  (art. 558  c.p.p.),  apparendo  palese  in  tale  ipotesi  la
violazione  degli  artt.  111,  24  Cost  poiche'  lo straniero viene
privato  del  diritto  di difendersi in un processo rispetto ai fatti
oggetto   della  imputazione,  ritenuto  altresi'  che  le  questioni
risultino  rilevanti  ai  fini  del  decidere,  giacche'  in  sede di
convalida il giudice deve accertare la legittimita' dell'arresto;
                              P. Q. M.
    Ritenute   le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
articoli  13  e  14,  d.lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  cosi'  come
modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'art. 558 c.p.p.
in  relazione  agli  articoli  2, 3, 10, secondo comma, 111, 24 della
Costituzione,  rilevanti  ai  fini  del decidere e non manifestamente
infondate,  sospende  il giudizio ordinando la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  la  notifica  dell'ordinanza a cura della cancelleria, al
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  del
provvedimento ai Presidenti delle due camere del Parlamento.
    Ordina la immediata remissione in liberta' dell'arrestato, se non
detenuto per altra causa.
        Roma, addi' 29 aprile 2004
                         Il giudice: Martoni
04C1038