N. 759 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2004

Ordinanza  emessa  l'8  aprile  2004  dal  tribunale  di Marsala sez.
distaccata  di  Castrovillari  nel  procedimento  penale  a carico di
Selouane Said

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato, in violazione
  dell'ordine  di  allentamento  impartito  dal  questore  -  Arresto
  obbligatorio in flagranza - Disparita' di trattamento tra cittadini
  stranieri  rispetto  ad  ipotesi  di reato analoga - Violazione del
  principio di ragionevolezza.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 14,
  comma 5-quinquies,  aggiunto  dall'  art. 13,  comma 1, della legge
  30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.40 del 13-10-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di: Selouane
Said,  in  atti  generalizzato,  difeso,  di fiducia, dall'avv. A. De
Biase,  rilevato  che il predetto, e' stato arrestato nella flagranza
del   reato   di   cui   all'art. 14,  comma 5-quinquies  del  d.lgs.
n. 286/1998  come  modificato  dalla  legge  n.   189/2002 e condotto
davanti  a  questo  giudice  per  la  convalida dell'arresto e per il
contestuale giudizio di cui all'art. 558 cod. proc. pen.;
    Udite le parti;

                              Rilevato

    Che al prevenuto e' contestato il reato sopraindicato - accertato
in  data  6  aprile  2004  -  in  quanto  egli  si  e' trattenuto nel
territorio  dello  Stato benche' destinatario di ordine di espulsione
adottato  dal  questore di Milano in data 9 novembre 2002 (notificato
in pari data) susseguente a decreto di espulsione emesso dal prefetto
di  Lecce in data 20 agosto 2002 nell'impossibilita' di trattenimento
in un centro di permanenza temporanea.
    Che   il   p.m.  ha  chiesto  la  convalida  dell'arresto  ed  il
contestuale giudizio dfrettissimo.
    Che,  sulla  scorta degli elementi emergenti dai verbali in atti,
il  provvedimento  restrittivo e' stato legittimamente eseguito nella
flagranza  del reato suddetto ricorrendo, nella specie, i presupposti
di cui all'art. l4, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998.
    Che  non ricorrono le condizioni di cui all'art. 385 c.p.p. e che
sono stati rispettati i termini e le prescrizioni di cui all'art. 386
e ss. c.p.p.

                              Ritenuto

    Che  l'arresto  obbligatorio  di  polizia  e' nel sistema vigente
correlato  all'accertamento  della flagranza di delitti puniti con la
pena  dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni.
    Che   nel   sistema   processuale  l'arresto  e'  collegato  alla
possibilita'  di disporre misure limitative della liberta' personale,
come  si  desume  dalle  disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 391
cod. proc. pen. e all'art. 121, comma 1, disp. di att. stesso codice.
    Che  quella  prevista  dalla  norma  di  cui  all'art. 14,  comma
5-quinquies  del  d.lgs.  n. 286/1998  come  modificato  dalla  legge
n. 189/2002  e' l'unica ipotesi di arresto obbligatorio connesso alla
commissione di reato contravvenzionale; che l'arresto in flagranza di
reato  contravvenzionale  e' previsto esclusivamente nei confronti di
cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea e di apolidi.
    Che per costante giurisprudenza del giudice delle leggi i diritti
fondamentali  della  persona  (tra  i quali in primis il diritto alla
liberta' personale) spettano in via di principio anche agli stranieri
(vedi: sentenze n. 376/2000; n. 28/1995; n. 203/1997).
    Che  la  disciplina  dell'arresto  di  cui alla norma sopracitata
appare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3
della  Costituzione  in  quanto postula una disparita' di trattamento
tra cittadini e stranieri nel godimento di un fondamentale diritto di
liberta'.
    Che  sotto  il  medesimo profilo la disposizione appare di dubbia
conformita'  a Costituzione in quanto il medesimo decreto non prevede
l'obbligo  di  arresto per la fattispecie analoga di cui all'art. 13,
comma 13.
    Che  la  norma  in  esame  appare,  altresi'  in contrasto con il
principio  di  ragionevolezza in quanto non sussiste alcun motivo per
privare,  ancorche'  temporaneamente,  della  liberta'  personale uno
straniero al solo scopo di condurlo davanti al giudice.
    Che,  peraltro,  sembra  difettare  alcuna  esigenza di carattere
extraprocessuale  tal  da  giustificare la limitazione della liberta'
dello straniero.
    Che,  invero,  l'esecuzione  del  provvedimento di espulsione non
presuppone  l'arresto  del  soggetto responsabile del reato in quanto
l'accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza pubblica -
ovvero  il trattenimento in un centro di permanenza temporanea - puo'
avvenire  mediante  provvedimento dell'autorita' amministrativa (vedi
art. 14, comma 5-quinquies, seconda parte).
    Che,  pertanto,  deve  essere sollevata d'ufficio la questione di
legittimita' costituzionale all'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs.
n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies, legge
n. 286/1998  cosi'  come  modificato  dalla  legge n. 189/2002, nella
parte  in  cui  prevede,  per  il  reato previsto dall'art. 14, comma
5-ter,   l'arresto   obbligatorio   dell'indagato,   per   violazione
dell'artt. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Dispone   che,   a   cura   della   cancelleria,  l'ordinanza  di
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale sia notificata
all'imputato,  al  difensore  e  al  p.m.,  nonche' al Presidente del
Consiglio   dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
    Cosi' deciso in Camera di consiglio il 3 aprile 2004.
                          Il giudice: Greco
04C1063