N. 759 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2004
Ordinanza emessa l'8 aprile 2004 dal tribunale di Marsala sez. distaccata di Castrovillari nel procedimento penale a carico di Selouane Said Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allentamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparita' di trattamento tra cittadini stranieri rispetto ad ipotesi di reato analoga - Violazione del principio di ragionevolezza. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall' art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, art. 3.(GU n.40 del 13-10-2004 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di: Selouane Said, in atti generalizzato, difeso, di fiducia, dall'avv. A. De Biase, rilevato che il predetto, e' stato arrestato nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e condotto davanti a questo giudice per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio di cui all'art. 558 cod. proc. pen.; Udite le parti; Rilevato Che al prevenuto e' contestato il reato sopraindicato - accertato in data 6 aprile 2004 - in quanto egli si e' trattenuto nel territorio dello Stato benche' destinatario di ordine di espulsione adottato dal questore di Milano in data 9 novembre 2002 (notificato in pari data) susseguente a decreto di espulsione emesso dal prefetto di Lecce in data 20 agosto 2002 nell'impossibilita' di trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Che il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio dfrettissimo. Che, sulla scorta degli elementi emergenti dai verbali in atti, il provvedimento restrittivo e' stato legittimamente eseguito nella flagranza del reato suddetto ricorrendo, nella specie, i presupposti di cui all'art. l4, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998. Che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 385 c.p.p. e che sono stati rispettati i termini e le prescrizioni di cui all'art. 386 e ss. c.p.p. Ritenuto Che l'arresto obbligatorio di polizia e' nel sistema vigente correlato all'accertamento della flagranza di delitti puniti con la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. Che nel sistema processuale l'arresto e' collegato alla possibilita' di disporre misure limitative della liberta' personale, come si desume dalle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 391 cod. proc. pen. e all'art. 121, comma 1, disp. di att. stesso codice. Che quella prevista dalla norma di cui all'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e' l'unica ipotesi di arresto obbligatorio connesso alla commissione di reato contravvenzionale; che l'arresto in flagranza di reato contravvenzionale e' previsto esclusivamente nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea e di apolidi. Che per costante giurisprudenza del giudice delle leggi i diritti fondamentali della persona (tra i quali in primis il diritto alla liberta' personale) spettano in via di principio anche agli stranieri (vedi: sentenze n. 376/2000; n. 28/1995; n. 203/1997). Che la disciplina dell'arresto di cui alla norma sopracitata appare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto postula una disparita' di trattamento tra cittadini e stranieri nel godimento di un fondamentale diritto di liberta'. Che sotto il medesimo profilo la disposizione appare di dubbia conformita' a Costituzione in quanto il medesimo decreto non prevede l'obbligo di arresto per la fattispecie analoga di cui all'art. 13, comma 13. Che la norma in esame appare, altresi' in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto non sussiste alcun motivo per privare, ancorche' temporaneamente, della liberta' personale uno straniero al solo scopo di condurlo davanti al giudice. Che, peraltro, sembra difettare alcuna esigenza di carattere extraprocessuale tal da giustificare la limitazione della liberta' dello straniero. Che, invero, l'esecuzione del provvedimento di espulsione non presuppone l'arresto del soggetto responsabile del reato in quanto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - ovvero il trattenimento in un centro di permanenza temporanea - puo' avvenire mediante provvedimento dell'autorita' amministrativa (vedi art. 14, comma 5-quinquies, seconda parte). Che, pertanto, deve essere sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale all'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, legge n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede, per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione dell'artt. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata all'imputato, al difensore e al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Camera di consiglio il 3 aprile 2004. Il giudice: Greco 04C1063