N. 304 ORDINANZA 27 - 29 settembre 2004

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentare - Procedimento civile a carico di
  deputato  per il risarcimento del danno conseguente a dichiarazioni
  rese  dallo stesso a quotidiani - Deliberazione di insindacabilita'
  della  Camera dei deputati - Ricorso del Tribunale di Milano, prima
  sezione  civile,  per  conflitto  di  attribuzione tra poteri dello
  Stato  -  Sussistenza  dei  requisiti soggettivo ed oggettivo di un
  conflitto  tra  poteri  dello  Stato - Ammissibilita' del ricorso -
  Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000.
- Legge  11 marzo  1953,  n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme
  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,
  art. 26, terzo comma.
(GU n.39 del 6-10-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
30 maggio 2000 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo    comma,   della   Costituzione,   delle   opinioni   espresse
dall'onorevole  Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Gherardo
Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco, promosso dal Tribunale
di  Milano,  prima  sezione  civile, con atto depositato il 19 maggio
2003 ed iscritto al n. 245 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 luglio 2004 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 16 maggio 2003 il Tribunale di
Milano,  prima  sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione
tra  poteri  dello  Stato  nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla delibera adottata il 30 maggio 2000, con la quale - in
difformita' rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni
a  procedere  -  e'  stato  dichiarato  che  i  fatti  per  i quali i
magistrati  Gherardo  Colombo,  Piercamillo  Davigo e Francesco Greco
avevano  intrapreso  azione  risarcitoria contro il deputato Vittorio
Sgarbi  riguardano  opinioni  espresse da quest'ultimo nell'esercizio
delle  sue  funzioni  parlamentari  e  sono, quindi, insindacabili ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  il  Tribunale  premette,  in fatto, che gli attori hanno
convenuto  in  giudizio  il  deputato  Vittorio  Sgarbi e la Societa'
europea  di  edizioni  s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento
del  danno  arrecato  al  loro  onore  e alla loro reputazione con le
dichiarazioni riportate sui quotidiani L'Avvenire e Il Giornale nelle
date  del  15,  16  e 19 luglio 1994 del seguente tenore: «Di Pietro,
Colombo,  Davigo  e  gli  altri  sono degli assassini che hanno fatto
morire  della  gente ed e' giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li
rimpiangera'.  Vadano anzi in chiesa a pregare per tutta quella gente
che  hanno fatto morire. Moroni, Gardini, Cicogna: hanno tutte queste
croci  sulla  loro  coscienza;  ...  sono  degli assassini; ... vanno
processati   e  arrestati.  Sono  un'associazione  a  delinquere  con
liberta' di uccidere»;
        che   ad  avviso  del  Tribunale  ricorrente  la  Camera  dei
deputati,  adottando  la delibera di cui si e' detto, ha fatto un uso
non  corretto  del  potere di decidere in ordine alla sussistenza dei
presupposti   di  applicabilita'  dell'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione   a   causa   «dell'inesistenza   nella   condotta   del
parlamentare del necessario nesso funzionale fra le opinioni espresse
e  l'esercizio  di funzioni parlamentari», come rilevato dalla Giunta
per  le autorizzazioni a procedere la cui proposta e' stata disattesa
dall'Assemblea;
        che  le  dichiarazioni  di  cui  si tratta non sono, infatti,
state espresse in sede parlamentare ne' costituiscono alcuna forma di
divulgazione  di  opinioni  espresse dal deputato nell'ambito di atti
parlamentari  tipici attenendo, invece, a valutazioni dell'on. Sgarbi
in  merito  al contenuto di un comunicato sottoscritto dagli attori a
commento  dell'approvazione  da  parte del Consiglio dei ministri del
c.d. decreto Biondi;
        che  il  Tribunale  di  Milano  ritiene, pertanto, necessario
promuovere  il  presente  conflitto  di attribuzione tra poteri dello
Stato - che considera ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia
sotto  il  profilo oggettivo - e chiede che questa Corte dichiari che
non  spettava  alla Camera dei deputati il potere di qualificare come
insindacabili  le  dichiarazioni  di  cui  si  tratta  ed  annulli la
relativa delibera della Camera stessa.
    Considerato  che  in  questa  fase la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistano  i  requisiti
soggettivo  ed  oggettivo  di un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche
in ordine all'ammissibilita';
        che,  quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Milano,
prima  sezione  civile,  e'  legittimato  a  sollevare  il conflitto,
essendo  competente  a  dichiarare  definitivamente,  in relazione al
procedimento  del  quale  e'  investito,  la  volonta' del potere cui
appartiene,   in  considerazione  della  posizione  di  indipendenza,
costituzionalmente   garantita,   di  cui  godono  i  singoli  organi
giurisdizionali;
        che  analogamente  la  Camera dei deputati, che ha deliberato
l'insindacabilita'  delle  opinioni espresse da un proprio membro, e'
legittimata   ad   essere  parte  del  conflitto,  in  quanto  organo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto,
il  ricorrente  Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera
di  attribuzione,  garantita  da norme costituzionali, in conseguenza
dell'adozione,   da   parte   della   Camera  dei  deputati,  di  una
deliberazione  ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che
le  opinioni  espresse  da un proprio membro rientrano nell'esercizio
delle  funzioni parlamentari, e sono quindi coperte dalla garanzia di
insindacabilita'   stabilita   dall'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Milano, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati
con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al  ricorrente Tribunale di Milano, prima
sezione civile;
        b) che  l'atto  introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente,  notificati  alla Camera dei deputati entro il
termine  di  sessanta  giorni dalla comunicazione di cui al punto a),
per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto
dall'art. 26,  terzo  comma,  delle  norme  integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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