N. 306 SENTENZA 13 - 21 ottobre 2004

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Imposte  e  tasse - Regione siciliana - Polizze assicurative relative
  ad  autoveicoli  iscritti  nei  P.R.A.  della  Regione e a macchine
  agricole  intestate a residenti - Imposta dovuta dagli assicuratori
  con   domicilio  fiscale  o  rappresentanza  fuori  del  territorio
  regionale  -  Nota  ministeriale che nega la spettanza dell'imposta
  alla  Regione  - Ricorso della Regione - Lesione delle attribuzioni
  regionali   in   materia  finanziaria  e  del  principio  di  leale
  cooperazione  -  Non  spettanza allo Stato del potere di emanare la
  nota  impugnata e conseguente annullamento dell'atto - Assorbimento
  di altri motivi.
- Nota  28 maggio  2002, prot. n. 60133 del Ministero dell'economia e
  delle  finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
  Ispettorato    generale    per    la    finanza   delle   pubbliche
  amministrazioni, Ufficio VII.
- Regione  siciliana  -  Statuto  siciliano,  artt. 36  e  37; d.P.R.
  26 luglio   1965,   n. 1074,   norme   di   attuazione  in  materia
  finanziaria.
(GU n.42 del 27-10-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Carlo MEZZANOTTE;
  Giudici:   Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Dipartimento della
Ragioneria  generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza
delle  pubbliche  amministrazioni,  ufficio  VII, del 28 maggio 2002,
n. 60133,  recante  «Legge  29 ottobre  1961, n. 216 (rectius: 1216).
Imposta   sulle   assicurazioni   contro  la  responsabilita'  civile
derivante   dalla   circolazione  dei  veicoli  a  motore.  Spettanza
regionale»,  promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato
il  30 luglio  2002, depositato in cancelleria il 6 agosto successivo
ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 2002.
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  22 giugno  2004  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Udito   l'avvocato  Giovanni  Carapezza  Figlia  per  la  Regione
siciliana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso,  notificato  il  30 luglio 2002 e depositato
presso la cancelleria della Corte costituzionale il 6 agosto 2002, la
Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti
del  Presidente  del Consiglio dei ministri, in riferimento alla nota
28 maggio  2002,  prot. n. 60133, del Ministero dell'economia e delle
finanze,   Dipartimento   della   Ragioneria  generale  dello  Stato,
Ispettorato  generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni,
Ufficio VII, pervenuta alla Regione ricorrente in data 4 giugno 2002.
    La  nota  -  rispondendo  ad  un'istanza  rivolta  dalla  Regione
medesima  a varie amministrazioni statali il 4 marzo 2002 - ha negato
la  spettanza  alla  Regione delle somme riscosse a titolo di imposta
sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove
disposizioni  tributarie  in  materia  di  assicurazioni private e di
contratti  vitalizi), per polizze di assicurazione relative a veicoli
a  motore  iscritti  in pubblici registri automobilistici aventi sede
nelle   Province  siciliane  o  a  macchine  agricole  con  carte  di
circolazione  intestate a soggetti ivi residenti, nei casi in cui gli
assicuratori  abbiano  domicilio  fiscale  o rappresentanza fuori dal
territorio regionale.
    La  Regione  ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione degli
articoli  36 e 37 dello statuto siciliano e delle norme di attuazione
in  materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che
attribuiscono  ad  essa  tutti  i tributi erariali, in qualsiasi modo
denominati,   il   cui   presupposto   d'imposta  si  sia  verificato
nell'ambito del territorio regionale.
    A sostegno di tale assunto, la ricorrente osserva che il criterio
della  territorialita' della riscossione - che la nota impugnata pone
a  fondamento  argomentativo  del diniego di spettanza - e' meramente
suppletivo  e  puo'  essere  utilizzato  solo  se  manchino  elementi
sufficienti  per  conoscere  il  luogo  in  cui  si sia verificato il
presupposto d'imposta.
    Secondo   la   Regione,   relativamente   all'imposta  in  esame,
l'art. 60,  commi  1  e  2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446    (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive,   revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale  imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali),
e  l'art. 5  del  decreto  interministeriale 14 dicembre 1998, n. 457
(Regolamento  recante  norme  per  l'attribuzione alle Province ed ai
Comuni  del  gettito  delle  imposte  sulle  assicurazioni,  ai sensi
dell'art. 60  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) - che
ne  attribuiscono  il gettito alle Province ove hanno sede i pubblici
registri  automobilistici in cui sono iscritti i veicoli, o risiedono
gli intestatari delle carte di circolazione delle macchine agricole -
consentono   viceversa   di   localizzare   sul  territorio  la  base
imponibile,  e di attribuire alla Regione l'intero gettito riferibile
al   proprio   territorio.   E   coerentemente   l'attuazione   delle
disposizioni  recate  dal  citato  comma  l  dell'art. 60 del decreto
n. 446  del  1997,  data  dall'art. 10 della legge regionale 26 marzo
2002,  n. 2  (Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie per l'anno
2002),  ha  come  unico  effetto  quello  di  disciplinare i rapporti
finanziari tra la Regione siciliana e le Province regionali.
    Altro  motivo  di  censura  della  nota in esame e' riferito alla
lesione   del   principio  di  leale  cooperazione,  derivante  dalla
«clamorosa  contraddizione» con la posizione assunta dalla Presidenza
del   Consiglio  (Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  Ufficio
legislativo),  che,  in  riscontro  alla medesima richiesta formulata
dalla  Regione  siciliana,  non  soltanto  (con  precedente  nota del
2 maggio  2002) ha condiviso le argomentazioni in essa addotte, ma ha
richiesto  al  Ministero  delle  attivita' produttive ed al Ministero
dell'economia e delle finanze «di voler promuovere o sollecitare ogni
possibile  azione  di  vigilanza  nei  confronti  delle  compagnie di
assicurazione  affinche'  ottemperino  al  disposto  di  legge,  onde
evitare  l'aggravio  delle indebite sottrazioni del gettito d'imposta
al bilancio della Regione siciliana».
    Conclusivamente,  dunque,  la ricorrente chiede alla Corte: a) di
accogliere  il  ricorso,  «dichiarando  l'illegittimita'  della  nota
impugnata  nella  parte  in  cui  risulta  lesiva  delle attribuzioni
regionali in materia finanziaria sancite dagli articoli 36 e 37 dello
Statuto della Regione siciliana e dalle correlate norme di attuazione
approvate  con  d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074» nonche' del principio
costituzionale   di   leale   cooperazione;  b)  di  «pronunciare  in
conseguenza  l'annullamento  dell'atto  censurato, nella parte in cui
nega la spettanza regionale in ordine all'imposta sulle assicurazioni
di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta dagli assicuratori
che  hanno  il  domicilio  fiscale  o  la  rappresentanza  fuori  dal
territorio  regionale  nell'ipotesi  in  cui  i  premi riscossi siano
relativi  a  polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore
iscritti  in  pubblici  registri  automobilistici  aventi  sede nelle
Province  della  Regione siciliana, ovvero, per le macchine agricole,
rilasciate ad intestatari della carta di circolazione residenti nelle
indicate Province regionali».
    2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  si  e'
costituito nel giudizio davanti a questa Corte.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La Regione siciliana propone conflitto di attribuzione nei
confronti  del  Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento
alla  nota  28 maggio  2002,  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, con la
quale  e'  stata  negata la spettanza alla Regione dell'imposta sulle
assicurazioni  di  cui  alla  legge  29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta
dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza
fuori  dal territorio regionale, nell'ipotesi in cui i premi riscossi
siano  relativi  a  polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a
motore  iscritti  in  pubblici  registri  automobilistici aventi sede
nelle  Province  siciliane, ovvero per macchine agricole con carte di
circolazione intestate a residenti nelle indicate Province.
    La  ricorrente  deduce la violazione degli articoli 36 e 37 dello
statuto  siciliano e delle norme di attuazione in materia finanziaria
di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto la nota impugnata
non  riconosce  alla  Regione  entrate  tributarie  che  viceversa le
competono,  cosi'  comprimendo  le risorse ad essa spettanti ai sensi
della  normativa  richiamata,  che  le  attribuisce  tutti  i tributi
erariali,  comunque  denominati,  il cui presupposto d'imposta si sia
verificato  nel territorio regionale. E deduce altresi' la violazione
del  principio  di  leale  cooperazione,  poiche'  il  contenuto  del
medesimo   atto   «contraddice  clamorosamente»  l'opposta  posizione
assunta  in  ordine  allo  stesso  tributo,  con  precedente nota del
2 maggio  2002,  dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli
affari regionali.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    2.1.  - Nella nota impugnata la Ragioneria generale dello Stato -
premesso  che  l'art. 2  del d.P.R. n. 1074 del 1965 attribuisce alla
Regione  siciliana  tutte  le  entrate tributarie erariali, dirette o
indirette, riscosse nell'ambito del suo territorio - ritiene che tale
norma  conseguentemente  non  concerna  l'imposta sulle assicurazioni
dovuta   da   assicuratori   aventi   il   domicilio   fiscale  o  la
rappresentanza  fuori  del  territorio  siciliano,  pur  se  i  premi
riscossi  riguardino  polizze  assicurative  rilasciate  per  veicoli
iscritti in pubblici registri delle Province siciliane o per macchine
agricole i cui intestatari risiedano in tali Province.
    Del  resto  -  soggiunge  la Ragioneria generale - la riscossione
dell'imposta  in  esame  e'  stata modificata in via legislativa: gli
articoli  60  e  61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
hanno,  per  le  Regioni  a statuto ordinario, attribuito il relativo
gettito  dal  1° gennaio 1999 alle Province ove hanno sede i pubblici
registri  automobilistici  in cui sono iscritti i veicoli o risiedono
gli  intestatari delle carte di circolazione delle macchine agricole,
ed  hanno  poi  demandato  alle Regioni ad autonomia speciale ed alle
Province autonome di Trento e Bolzano di attuare tali disposizioni in
conformita'  ai  rispettivi  statuti;  e  poiche'  a tanto la Regione
siciliana  ha  provveduto con l'art. 4 della legge regionale 24 marzo
2002,  n. 2, ne discenderebbe che, a decorrere dall'entrata in vigore
di  tale  legge,  nel territorio regionale il gettito dell'imposta e'
attribuito alle Province.
    2.2.  - Queste conclusioni contrastano con lo statuto siciliano e
le relative norme di attuazione in materia finanziaria.
    A  proposito dell'ordinamento finanziario siciliano, questa Corte
ha  chiarito  che  -  mentre  l'art. 36  dello statuto poteva lasciar
trasparire  una  concezione  ispirata a netta separazione fra finanza
statale  e  regionale  -  le  successive  norme di attuazione (d.P.R.
n. 1074  del  1965) hanno interpretato la regola statutaria desumendo
da  essa  un  sistema  di  finanziamento sostanzialmente basato sulla
devoluzione  alla  Regione  del gettito dei tributi erariali riscossi
nel suo territorio (sentenza n. 111 del 1999).
    Ma  ha  anche  precisato  che  l'art. 2  delle  citate  norme  di
attuazione  -  pur  sancendo  la spettanza alla Regione delle entrate
tributarie erariali «riscosse nell'ambito» del territorio regionale -
non  va  inteso  nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in
cui  avviene  l'operazione  contabile  della  riscossione. Esso tende
infatti  ad  assicurare  alla  Regione  il  gettito  derivante  dalla
«capacita'  fiscale» che si manifesta nel suo territorio, e cioe' dai
rapporti  tributari  che  sono  in  esso  radicati,  in ragione della
residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della
collocazione  nell'ambito  territoriale  regionale  del  fatto cui si
collega   il  sorgere  dell'obbligazione  tributaria.  E  cio'  trova
conferma,  da  un lato, nell'art. 4 delle stesse norme di attuazione,
il  quale  precisa  che  nelle  entrate  spettanti alla Regione «sono
comprese  anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie
maturate    nell'ambito    regionale,   affluiscono,   per   esigenze
amministrative,  ad  uffici  finanziari  situati fuori del territorio
della  Regione»;  e,  dall'altro,  nella  previsione (contenuta negli
artt. 37  dello  statuto  speciale  e  7 delle norme di attuazione in
materia  finanziaria) di meccanismi di riparto dei redditi soggetti a
imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano
sia  in  altri  territori  (sentenza  n. 138  del 1999; cfr. altresi'
sentenza n. 66 del 2001).
    E'  percio'  infondata  la  tesi  dello  Stato,  che  correla  la
spettanza  del  gettito  alla  Regione  ad  un  ristretto criterio di
territorialita' della riscossione.
    2.3. - Del pari prive di fondamento sono le argomentazioni che la
nota  impugnata  trae  dai  citati  articoli  60  e  61  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997.
    Tali  norme  sono state esaminate da questa Corte con la sentenza
n. 138  del  1999,  in  una  controversia in cui la Regione siciliana
deduceva - sul presupposto che ad essa fosse gia' devoluto il gettito
del  tributo  erariale  «trasferito»  alle  Province  -  che la nuova
disciplina  avrebbe  comportato  la riduzione dei trasferimenti dello
Stato  agli enti locali siciliani e la perdita da parte della Regione
del corrispondente gettito, con complessiva diminuzione delle risorse
a disposizione del sistema delle autonomie in Sicilia.
    La  Corte  -  senza  contestare  l'assunto  della  spettanza alla
Regione del tributo in esame prima del decreto legislativo n. 446 del
1997  -  ha  rilevato che l'art. 61, comma 4, limita il trasferimento
del  gettito  del tributo stesso «con riferimento alle Province delle
regioni  a statuto ordinario», e che l'art. 60, comma 4, demanda alle
Regioni  a statuto speciale l'attuazione nel proprio territorio delle
disposizioni   sulla   devoluzione  del  tributo  alle  Province  «in
conformita'  dei  rispettivi  statuti»,  e  prevede una «contestuale»
nuova  disciplina dei «rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie
speciali  e  gli  enti  locali  al  fine  di  mantenere il necessario
equilibrio finanziario».
    La   generale   attribuzione  del  gettito  operata  dal  decreto
legislativo  n. 446 del 1997 non comporta, relativamente alla Regione
siciliana,  che  quelle  in  esame  assumano natura di «nuove entrate
tributarie»,  in  quanto  esse  gia'  spettavano alla Regione in base
all'assetto delineato dal d.P.R. n. 1074 del 1965.
    Ne'  la  situazione  e' stata modificata dall'art. 10 della legge
regionale  n. 2  del  2002,  con  il  quale  la  Regione ha solo dato
attuazione  nel  suo  territorio  al comma 4 dell'art. 60 del decreto
legislativo   n. 446   del   1997   (in   riferimento  al  comma  1),
disciplinando  con propria legge, secondo le linee di cui alla citata
sentenza  n. 138  del  1999,  l'attribuzione  e  la distribuzione del
relativo  gettito  alle  Province  regionali: cosi' incidendo non sui
rapporti  finanziari  tra  Regione  e  Stato,  ma  solo su quelli tra
Regione e Province.
    3.  -  Conclusivamente,  la  nota  impugnata lede le attribuzioni
della   Regione   siciliana  e  deve  essere  quindi  annullata,  con
assorbimento di ogni altro motivo di ricorso.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che  non  spetta  allo  Stato,  e per esso al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  negare l'attribuzione alla Regione
siciliana  del  gettito  dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla
legge  29 ottobre  1961,  n. 1216  (Nuove  disposizioni tributarie in
materia  di  assicurazioni  private  e di contratti vitalizi), dovuta
dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza
fuori  dal  territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi
siano  relativi  a  polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a
motore  iscritti  in  pubblici  registri  automobilistici aventi sede
nelle  Province  della Regione medesima, ovvero per macchine agricole
le  cui  carte  di  circolazione siano intestate a soggetti residenti
nelle medesime Province;
    Annulla  la  nota  28 maggio  2002, prot. n. 60133, del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale
dello  Stato,  Ispettorato  generale  per  la finanza delle pubbliche
amministrazioni, Ufficio VII.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
                      Il Presidente: Mezzanotte
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C1104