N. 814 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2004
Ordinanza emessa il 29 aprile 2004 dal tribunale di Castrovillari nel procedimento penale a carico di Pacus Maris Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparita' di trattamento tra cittadini stranieri rispetto ad ipotesi di reato analoga - Violazione del principio di ragionevolezza. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1. - Costituzione, art. 3.(GU n.43 del 3-11-2004 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di Pacus Maris, in atti generalizzata, difesa, d'ufficio, dall'avv. Domenica Gallicchio; Udite le parti; Rilevato che la predetta e' stata arrestata nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, e condotta davanti a questo giudice per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio di cui all'art. 558 cod. proc. pen; che alla prevenuta e' contestato il reato sopraindicato - accertato in data 27 aprile 2004 - in quanto ella si e' trattenuta nel territorio dello Stato benche' destinataria di ordine di espulsione adottato dal Prefetto di Cosenza in data 21 gennaio 2003; che successivamente al decreto di espulsione suddetto la prevenuta e' stata trattenuta in un centro di permanenza temporanea in Lecce in forza di provvedimento ex art. 14, comma 1, adottato dal Questore di Cosenza in data 22 gennaio 2003; che dagli atti del procedimento e da quanto dichiarato dal p.m. in udienza non risulta sia mai stato eseguito l'accompagnamento alla frontiera; che e' stata chiesta la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo. Ritenuto che la contestazione del reato di cui all'art. 13, comma 13 del suddetto d.lgs., fatta nell'atto di presentazione dell'imputata al dibattimento, non appare corretta in quanto non sussiste in atti prova che la prevenuta sia stata mai accompagnata coattivamente alla frontiera; che l'arresto, pertanto, sia da ricondurre all'ipotesti di cui all'art. 14, comma 5-quinquies, legge n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, trattandosi di arresto obbligatorio di polizia; che tale misura nel sistema vigente e' correlata esclusivamente all'accertamento della flagranza di delitti puniti con la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni; che nel sistema processuale l'arresto e' collegato alla possibilita' di disporre misure limitative della liberta' personale, come si desume dalle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 391 cod. proc. pen. e all'art. 121, comma 1, disp. di att. stesso codice; che quella prevista dalla norma di cui all'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, e' l'unica ipotesi di arresto obbligatorio connesso alla commissione di reato contravvenzionale; che l'arresto in flagranza di contravvenzione e' previsto esclusivamente nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea e di apolidi; che per costante giurisprudenza del Giudice delle leggi i diritti fondamentali della persona (tra i quali in primis il diritto alla liberta' personale) spettano in via di principio anche agli stranieri (vedi: sentenze n. 28/1995; n. 203/1997; n. 376/2000); che la disciplina dell'arresto di cui alla norma sopracitata appare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto postula una disparita' di trattamento tra cittadini e stranieri nel godimento di un fondamentale diritto di liberta'; che sotto il medesimo profilo la disposizione appare di dubbia conformita' a Costituzione in quanto il medesimo decreto non prevede l'obbligo di arresto per la fattispecie analoga di cui all'art. 13, comma 13; che la norma in esame appare, altresi', in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto non sussiste alcun motivo per privare ancorche' temporaneamente della liberta' personale uno straniero al solo scopo di condurlo davanti al giudice; che, peraltro, sembra difettare alcuna esigenza di carattere extraprocessuale tale da giustificare la limitazione della liberta' dello straniero; che, invero, l'esecuzione del provvedimento di espulsione non presuppone l'arresto del soggetto responsabile del reato in quanto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - ovvero il trattenimento in un centro di permanenza temporanea - puo' avvenire mediante provvedimento dell'autorita' amministrativa (vedi art. 14, comma 5-quinquies, seconda parte); che la norma da ultimo citata appare di dubbia legittimita' costituzionale e che della suddetta norma si deve fare applicazione nel caso di specie; che, pertanto, deve essere sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale all'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, legge n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede, per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata all'imputato, al difensore e al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone, in difetto di provvedimento ex art. 121 disp. di att. al cod. proc. pen. che l'imputata sia rimessa immediatamente in liberta' se non detenuta per altra causa. Cosi' deciso, in Camera di consiglio, il 29 aprile 2004. Il giudice: Greco 04C1125